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Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 9 del 02 aprile 2015
Approvazione dei modelli regionali di cartellino dei prezzi alberghieri e di tabella dei prezzi alberghieri per le strutture ricettive alberghiere. Art. 34 della L.r. 14 giugno 2013 n. 11.
Si approva il modello regionale di cartellino dei prezzi da esporre in ogni camera, unità abitativa o suite di alberghi/hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere ed alberghi diffusi, nonché il modello regionale di tabella dei prezzi da esporre nel luogo di ricevimento delle suddette strutture ricettive.
Il Direttore
PREMESSO CHE
- la l.r. 14 giugno 2013 n.11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” all’art.2, comma 1, lettera h) definisce la struttura ricettiva quale struttura, aperta al pubblico, che fornisce a pagamento alloggio temporaneo non residenziale ed altri servizi durante il soggiorno del cliente;
- gli articoli 24 e 25 della citata l.r.n.11/2013 definiscono quali tipologie di strutture ricettive alberghiere : gli alberghi/hotel; i villaggi- albergo; le residenze turistico – alberghiere e gli alberghi diffusi;
- ai sensi della normativa nazionale attuativa di quella comunitaria, la lettera i) del comma 1 dell’art.31 del D.lgs.26.3.2010 n.59, dispone che i prestatori di servizi hanno l’obbligo di informare i destinatari sul prezzo del servizio;
- il comma 4 dell’art.34 della l.r. n.11/2013 dispone che i prezzi delle strutture ricettive praticati nell’anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento, secondo un modulo fornito dalla provincia, sulla base del modello regionale;
- il comma 5 dell’art.34 della citata l.r.n.11/2013 dispone che il prezzo della struttura ricettiva è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, secondo un modulo fornito dalla provincia, sulla base del modello regionale;
CONSIDERATO CHE
- in conformità alla DGR n.807 del 27 maggio 2014, spetta al Direttore della Sezione regionale Turismo l’approvazione del modello regionale del cartellino dei prezzi e della tabella dei prezzi degli alberghi/hotel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere;
- in conformità alla DGR n. 1521 del 12 agosto 2014, spetta al Direttore della Sezione regionale Turismo l’approvazione del modello regionale del cartellino dei prezzi e della tabella dei prezzi degli alberghi diffusi;
DATO ATTO CHE
- con Decreto del Direttore della Sezione regionale turismo n. 83 del 24 dicembre 2014 sono stati approvati il modello regionale di cartellino dei prezzi da esporre in ogni camera, unità abitativa o suite di tutte le tipologie delle strutture ricettive, nonché il modello regionale di tabella dei prezzi da esporre nel luogo di ricevimento di tutte le tipologie di strutture ricettive;
- ai sensi del comma 1 dell’art.34 della citata l.r.n.11/2013, il prezzo giornaliero, indicato sia nel cartellino prezzi sia nella tabella dei prezzi, comprende il costo dell’alloggio e dei servizi necessari ai fini della classificazione, salvo il costo dei servizi a richiesta del cliente;
- ai sensi della DGR n.807/2014, Allegato B, Sezione prima, numero 71, negli alberghi/hotel da classificarsi a 3 stelle, 3 stelle superior, quattro stelle, quattro stelle superior e cinque stelle, è previsto come requisito obbligatorio il servizio di prima colazione a richiesta del cliente anche nelle camere/suite/junior suite/ unità abitative;
- ai sensi della DGR n.807/2014, Allegato C, numero 49, nei villaggi albergo e nelle residenze turistico alberghiere, da classificarsi a 3 e 4 stelle, è previsto come requisito obbligatorio il servizio di prima colazione a richiesta del cliente anche nelle unità abitative;
- ai sensi della DGR n.1521/2014, Allegato B, Sezione prima, numero 35, negli alberghi diffusi da classificarsi a 3 stelle e 3 stelle superior, è previsto come requisito obbligatorio il servizio di prima colazione a richiesta del cliente anche nelle camere/suite/junior suite/ unità abitative;
- il servizio di prima colazione, a richiesta del cliente nei locali di pernottamento, può essere offerto, per libera scelta del titolare, anche in strutture ricettive alberghiere con classificazione inferiore a tre stelle;
- ai sensi del citato comma 1 dell’art.34 della l.r.n.11/2013, il prezzo giornaliero delle strutture ricettive alberghiere, indicato sia nel cartellino prezzi sia nella tabella dei prezzi, non può comunque comprendere, il costo del servizio di prima colazione a richiesta del cliente anche nelle camere/suite/junior suite/ unità abitative;
PRESO ATTO CHE alcuni operatori turistici hanno proposto l’inserimento, nei citati modelli regionali della tabella prezzi e del cartellino prezzi, accanto al prezzo giornaliero, di una speciale sezione indicante il prezzo per il servizio di prima colazione, a richiesta del cliente anche nelle camere/suite/junior suite/ unità abitative, delle strutture ricettive alberghiere;
CONSIDERATA accoglibile, per ragioni di tutela del diritto all’informazione del consumatore, la citata proposta di fornire al turista una indicazione sul prezzo di un importante servizio a richiesta, che si aggiunge all’informazione del prezzo giornaliero dell’alloggio;
RITENUTO quindi opportuno approvare i nuovi modelli regionali di cartellino prezzi alberghieri e di tabella prezzi alberghieri, riservati alle strutture ricettive alberghiere, contenuti rispettivamente negli Allegati A e B al presente provvedimento ;
CONSIDERATO che i titolari delle strutture ricettive alberghiere hanno già sostenuto oneri economici ed organizzativi per stampare e collocare i cartellini prezzi e la tabella prezzi per l’anno 2015, secondo i modelli regionali approvati con il Decreto del Direttore della Sezione turismo n.83 del 24 dicembre 2014 e che, per i principi comunitari di proporzionalità e di tutela dell’affidamento, hanno diritto di utilizzare i suddetti modelli regionali sino al 31 dicembre 2015;
RITENUTO OPPORTUNO
- disporre, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, l’obbligo per tutti i titolari di strutture ricettive alberghiere, di utilizzo dei nuovi modelli regionali di cartellino prezzi alberghieri e tabella prezzi alberghieri, contenuti rispettivamente negli Allegati A e B al presente provvedimento;
- revocare, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, l’efficacia del Decreto del Direttore della Sezione regionale turismo n. 83 del 24 dicembre 2014, limitatamente ai titolari delle strutture ricettive alberghiere;
CONSIDERATO che vi possono essere alcuni titolari di strutture ricettive alberghiere, interessati ad anticipare l’applicazione dei nuovi modelli regionali speciali già nel 2015, perchè essi sono comunque disposti a sostenere già nel 2015 gli oneri per la relativa stampa ed installazione ;
RITENUTO quindi opportuno attribuire, già dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, ai titolari di strutture ricettive alberghiere, la facoltà di sostituire i modelli regionali di cartellino prezzi e tabella prezzi, già approvati con il Decreto del Direttore della Sezione turismo n. 83 del 24 dicembre 2014, con i relativi nuovi modelli regionali di cartellino prezzi alberghieri e tabella prezzi alberghieri contenuti rispettivamente negli Allegati A e B al presente provvedimento ;
- lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) fornisce ai prestatori di servizi le informazioni relative alle procedure e formalità per esercitare la loro attività, ai sensi dell’art.26 del D.lgs.n.59/2010;
- i titolari di strutture ricettive ed i loro clienti hanno quindi accesso, tramite il SUAP, alle informazioni sui modello regionale di cartellino dei prezzi e di tabella dei prezzi da esporre nelle strutture ricettive;
- il DPR 7.9.2010 n.160, che disciplina il SUAP, prevede alla lettera k) del comma 1 dell’art.1, come portale, il sito web impresainungiorno, quale riferimento per le imprese per ottenere informazioni;
- inserire, ai fini di assicurare il diritto all’informazione tramite il SUAP previsto dal citato art.26 del D.lgs.n.59/2010, i citati Allegati A e B sul portale : www.impresainungiorno.it - pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
VISTI il D.lgs.n.59/2010; il DPR n.160/2010, la l.r.n.11/2013; la DGR n.807/2014; la DGR n.1521/2014; il Decreto del Direttore della Sezione regionale turismo n. 83 del 24 dicembre 2014;
decreta
Paolo Rosso
(seguono allegati)
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