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Bur n. 31 del 31 marzo 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 113 del 22 dicembre 2014

PARMALAT S.P.A. Progetto di impianto di trigenerazione alimentata a gas naturale da 4,717 MW di potenza da combustibile e 2,0 MWe di potenza elettrica prodotta da installarsi presso lo stabilimento Parmalat di Zevio (VR) Comune di localizzazione: Zevio (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., DGR n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizione.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla ditta Parmalat S.p.A., che consiste nell'installazione di un nuovo impianto di trigenerazione, alimentata a gas naturale, all'interno dello stabilimento di proprietà ubicato presso il Comune di Zevio (VR).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta Parmalat S.p.A. (C.F./P.IVA 04030970968), con sede legale in Collecchio (PR) Via delle Nazioni Unite n. 4, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 432220 del 15/10/2014, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 17/10/2014;

PRESO ATTO che il proponente, con successiva nota in data 17/10/2014, acquisita con prot. n. 454103 del 29/10/2014, ha dichiarato che tutti gli elaborati e documenti allegati alla domanda di assoggettabilità hanno ad oggetto, indipendentemente da quanti in essi eventualmente esplicitato in modo parziale, “Progetto di impianto di trigenerazione alimentata a gas naturale da 4,717 MW di potenza da combustibile e 2,0 MWe di potenza elettrica prodotta da installarsi presso lo stabilimento Parmalat di Zevio (VR)”;

VISTA la nota prot. n. 466174 del 05/11/2014 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 17/10/2014;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto di cogenerazione basato su un motore alternativo a 20 cilindri alimentato a gas naturale, a ciclo Miller, direttamente accoppiato ad un generatore elettrico sincrono trifase in bassa tensione (400 V), la quale verrà successivamente portata in media tensione (20 kV), tramite trasformatore innalzatore. La superficie coperta dell’intero impianto in progetto è pari a circa m² 260.

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 05/11/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio, in data 24/11/2014 ha svolto un incontro tecnico, con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che la verifica di conformità alla DGR n. 3173/2006 e ss.mm.ii. della dichiarazione di non necessità dell’avvio della procedura per la Valutazione d’Incidenza Ambientale, fornita dal proponente, dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 03/12/2014, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • Attualmente, nello stabilimento sono già presenti due generatori di vapore alimentati a metano della potenza complessiva di circa 14 MW termici. La nuova centrale di trigenerazione produrrà ulteriori 4,7 MW, che sommati agli esistenti consentirà una produzione totale di circa 18,7 MW.
  • Per quanto riguarda la scelta progettuale, si condivide pienamente l’opzione dell’impianto di trigenerazione, perché contestualmente vengono prodotte energia termica, energia elettrica e acqua refrigerata, che serve per il ciclo industriale finalizzato alla produzione di latte sterilizzato ad alta temperatura.
  • L’intervento consentirà un rendimento energetico altissimo (circa 86-87%), rispetto alle tradizionali centrali di produzione di energia elettrica. In questo modo, la ditta potrà autoprodurre l’energia con un risparmio di circa l’80-85% rispetto agli attuali quantitativi acquistati dalla linea.
  • Dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, si riscontra che i limiti proposti da Parmalat risultano dimezzati rispetto ai limiti di legge, di conseguenza i due inquinanti principali risultano molto ad di sotto delle soglie: il monossido di carbonio (CO) ha un limite di 300 µg/m3, a fronte di un limite di legge di 650 µg/m3, e gli ossidi di azoto (NO2) hanno un limite di 250 µg/m3, a fronte di un limite di legge di 450 µg/m3. Inoltre, per quanto riguarda il monossido di carbonio ed altri piccoli combusti, è previsto un sistema catalitico ossidante per il loro abbattimento. La velocità di emissione consente un’ottima dispersione degli inquinanti, perché è previsto un minimo di 12 m/s fino a 22 m/s. L’uscita di emissione all’esterno dell’impianto è stimata molto bassa (meno di 0,5 µg/m3 di ossidi di azoto, a fronte di un limite di 40 µg/m3 e comunque la qualità dell’aria è buona).
  • Si fa presente, infine, che l’intervento, pur risultando sotto soglia di assoggettamento (50 MW) di cui all’allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, è stato sottoposto a verifica per effetto del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito in legge dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, pertanto si deve ora svolgere una valutazione, caso per caso, sulla base dei criteri dell’allegato V del suddetto decreto, fintanto che non sarà emesso un nuovo decreto che rideterminerà soglie e criteri per l’assoggettamento alla verifica di VIA.
  • Alla luce di quanto sopra, non si evidenziano impatti significativi negativi.

ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con la seguente prescrizione:

PRESCRIZIONE

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta.

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 17/12/2014, è stato approvato il verbale della seduta del 03/12/2014;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 03/12/2014 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., con la seguente prescrizione:

PRESCRIZIONE
1.   Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta.

  1. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  2. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Parmalat S.p.A., con sede legale in Collecchio (PR), Via delle Nazioni Unite n. 4 – PEC: parmalat_spa@pec.parmalat.net, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Sezione Tutela Atmosfera, alla Provincia di Verona e al Comune di Zevio (VR).
  3. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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