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Bur n. 31 del 31 marzo 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 103 del 28 novembre 2014

B&P S.r.l. Unipersonale Progetto di riapertura e ampliamento della cava di marmo e calcare per industria denominata "Cheliche" Comune di localizzazione: Roverè Veronese (VR) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla ditta "B&P S.r.l. Unipersonale", che prevede la riapertura in ampliamento della cava di calcare per industria "Cheliche", sita in Comune di Roverè Veronese.

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta “B&P S.r.l. Unipersonale” (P.IVA./C.F 03284790288) con sede legale in Bastia di Rovolon (PD) Via I° Maggio n. 41, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 242178 del 05/06/2014, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei Comuni interessati, a seguito del quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato, con nota prot. n. 299890 del 14/07/2014, l’avvio del procedimento a decorrere dal 11/07/2014;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

PRESO ATTO che l'istanza presentata prevede la riapertura di una cava, i cui lavori di estrazione risultano conclusi nel 2011, mentre non risultano mai completati i lavori di ricomposizione, i cui termini sono scaduti nel 2012;

PRESO ATTO che il progetto della nuova cava “Cheliche” prevede un ampliamento, rispetto alla precedente autorizzazione, di ulteriori 33.700 mq di superficie totale e 700.000 mc di materiale movimentato;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 03/09/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 12/09/2014, con il coinvolgimento degli enti e soggetti interessati;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 22/10/2014, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  1. L’intervento prevede la riapertura di una cava mai ricomposta (autorizzazione scaduta nel 2011). La cava “Cheliche”, autorizzata con DGR 4405/1997 e successive modifiche ed integrazioni, già autorizzata per la coltivazione del solo calcare lucidabile (marmo) e per la quale sono stati stabiliti solo lavori di ricomposizione ambientale con divieto di asporto sia del materiale associato che del materiale utile, risulta a termini scaduti senza che la ditta abbia provveduto ai prescritti lavori di ricomposizione ambientale. Esiste a disposizione della Regione un deposito cauzionale di € 206.604,79. La ditta non ha effettuato l’aggiornamento del deposito cauzionale stabilito per il dicembre 2013. Nel concreto l’istanza presentata dalla ditta appare connotarsi sia per il tipo di materiale di cava richiesto in autorizzazione (calcare per industrie) che per dimensioni (4 volte la superficie dell’attuale sito estrattivo – 700.000 mc movimentati) quale nuova cava da autorizzarsi sul sedime di una cava di marmo a termini scaduti, non estinta, non ricomposta (calcare per l’industria (95,5%) che di marmo (4,5%). I quantitativi di marmo richiesti in coltivazione risultano ambientalmente e minerariamente del tutto residuali e non significativi.
  2. Il progetto (peraltro definitivo) risulta carente. I dati volumetrici risultano calcolati a giacimento anche per il materiale di scarto ed associato. Il progetto non considera l’incremento di volume derivante dalla movimentazione del citato materiale. I dati volumetrici risultano non coerenti e il materiale di scopertura (11.250 mc) appare conteggiato a parte.
  3. L’area è caratterizzata da presenza del vincolo idrogeologico forestale, di ambito naturalistico regionale (Art. 19 PTRC) e dalla presenza di “core area” o “area nucleo” della rete ecologica. L’intervento si colloca nelle vicinanze di elementi dell’architettura storica e testimoniale (baito).
    Il PATI definisce una invariante denominata “creste di displuvio” sulla quale è vietata la realizzazione di cave, discariche e depositi. Tale invariante interessa l’area oggetto di istanza. La relazione tecnica elaborato 7 (pag. 9) segnala che le “creste di displuvio” sono state tolte dalle invarianti e che quindi quanto evidenziato nella Tavola elaborato 2 del PATI – Carta delle invarianti è privo di valore a livello pianificatorio per tale aspetto.
    Si evidenzia che, a prescindere dai vincoli, l’ambito oggetto di istanza costituisce morfologicamente “cresta di displuvio” e quindi tale aspetto va valutato anche ai sensi dell’articolo 2 della L.R. 44/82 che così recita:” ….la Regione del Veneto disciplina con la presente legge la ricerca e l’attività di cava nel proprio territorio al fine di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali……………….”
    L’intervento inoltre interessa una area nucleo (core area) individuata dal PATI.
    Il PATI stabilisce per tali aree “… anche sulla base di idonee misure gestionali, dovranno essere evitate le trasformazioni in grado di arrecare perturbazioni agli habitat e/o alle specie caratterizzanti tali ambiti. … ” La ditta non relaziona in merito a tale aspetto.
  4. Per quanto attiene al paesaggio si rileva che la ricomposizione a fossa assunta non risulta mitigare gli impatti visivi quanto modificare la cresta di displuvio esistente individuata dal PATI e modifica irreversibilmente ed in modo innaturale il paesaggio locale.
    Per quanto attiene a suolo e sottosuolo, la ricomposizione ambientale finale modifica il crinale e riconforma l’area a fossa in un contesto geologico connotato da moltissime fratturazioni. L’area è soggetta a vincolo idrogeologico. L’intero ambito di 45.000 mq convoglierà le acque meteoriche al proprio interno, senza alcuno scarico, incentivando le infiltrazioni, in un contesto che esprime elevate propensioni a carsismi. Non sono state prodotte valutazioni a riguardo (contrada Vaio, etc.).
    Per quanto attiene alla vegetazione ed alla fauna, l’intervento ricade nell’ambito di un’area nucleo (core area) soggetta a vincolo stabilito dal PATI il proponente nulla relaziona al riguardo.
    Per quanto attiene alla viabilità e al traffico, il proponente ritiene apoditticamente che l’intervento richiesto non produca impatti ambientali negativi significativi. Di contro si rileva che il numero dei mezzi previsto risulta rilevante e attraversa il centro di Roverè Veronese producendo impatti negativi che si ritengono significativi.
  5. La cava “Cheliche” non risulta, sino ad oggi, mai stata sottoposta a VIA, né a verifica di assoggettabilità.
  6. Va evidenziato che l’attività di coltivazione di cave di marmo (calcare lucidabile) in Comune di Roverè Veronese è di antica origine e costituisce elemento che connota economicamente e socialmente le tradizioni delle comunità locali impegnate nella gestione del territorio e nella tutela ambientale del medesimo. Adeguate attività estrattive e ricompositive tese alla coltivazione del calcare lucidabile (marmo) costituiscono elemento che si inserisce nel più ampio e tradizionale sistema socio-economico, culturale, ambientale di zona. Tuttavia l’istanza attiene ad un nuovo intervento estrattivo, per quanto ubicato sul sedime di una vecchia cava, che non può certamente definirsi “cava di marmo” bensì “cava di calcare per industria”. Tale attività risulta estranea alle attività tradizionali di zona.
  7. In merito alla valutazione degli impatti ed alle alternative progettuali possibili, appare incongrua ed impattante la coltivazione di calcari per industria, senza alcun particolare pregio, alle quote montane che caratterizzano l’istanza.

ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo assoggettare alla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 05/11/2014, è stato approvato il verbale della seduta del 22/10/2014.

CONSIDERATO che, a seguito dell’espressione del parere della Commissione Regionale VIA del 22/10/2014 relativo all’intervento in oggetto, la Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore VIA, con nota prot. n. 475337 del 10/11/2014, ha trasmesso al proponente una comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., contenente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui alle valutazioni sopra riportate e l’indicazione dei termini per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

PRESO ATTO che risultano decorsi i termini definiti dalla nota prot. n. 475337 del 10/11/2014, senza che il proponente abbia formulato osservazioni in merito al parere di assoggettamento alla procedura di V.I.A., espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. in data 22/10/2014;

decreta

  1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 22/10/2014 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
  2. Di dare atto che il proponente non ha provveduto a presentare osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990, entro i termini stabiliti con nota prot. n. 475337 del 10/11/2014;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta “B&P S.r.l. Unipersonale”, con sede legale in Bastia di Rovolon (PD) Via I° Maggio n. 41 – pec: bepcave@legalmail.it, e di comunica l’avvenuta adozione dello stesso  alla Sezione Geologia e Georisorse, alla Provincia di Verona e al Comune di Roverè Veronese (VR).
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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