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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 97 del 17 novembre 2014
Trentin S.r.l. Cava Bonelle autorizzata con DGR n. 1429 del 08/06/2001. Variante al progetto di scavo e ricomposizione ambientale. Comune di localizzazione: Vedelago (TV) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla società Trentin S.r.l., che prevede una variante al piano di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava "Bonelle" sita in Comune di Vedelago.
Il Direttore
VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta “Trentin S.r.l.” (P.IVA./C.F 04151240266) con sede legale in Via Maggiore Piovesana n. 115 - 31015 Conegliano (TV), acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 217943 del 20/05/2014, relativa all’intervento in oggetto specificato;
VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;
VISTA la D.G.R. n. 1429 del 08/06/2001 “Ditte Telve Gianbruno s.a.s., Telve Rigo s.r.l., Maccatrozzo s.r.l. e Trentin Ghiaia S.p.A. – Autorizzazione a coltivare il bacino estrattivo di ghiaia, denominato “Ca’ Matta” e “Bonelle” sito in Comune di Vedelago (TV). (L.R. 44/82)”.
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei Comuni interessati, a seguito del quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato, con nota prot. n. 232715 del 29/05/2014, l’avvio del procedimento a decorrere dal 23/05/2014;
PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è pervenuta un’osservazione da parte del Comune di Vedelago – Settore Urbanistica e Ambiente in data 04/07/2014, acquisita con prot. n. 292979 del 08/07/2014, con cui è stata trasmessa la D.G.C. n. 67 del 02/07/2014;
PRESO ATTO che l'istanza presentata prevede una variante al progetto di coltivazione della cava precedentemente autorizzato con DGR n. 1429 del 08/06/2001, che comporta:
PRESO ATTO che, dal punto di vista dimensionale, la variante di progetto comporta 11 ettari in ampliamento, come area complessiva di cava, una riduzione del perimetro di scavi pari a 77 m, un ampliamento delle aree soggette a scavo di circa 3 ettari e una riduzione della superficie degli scavi in falda di circa un ettaro.
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 11/06/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;
SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 09/07/2014, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo assoggettare alla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
La Commissione Regionale V.I.A., nella medesima seduta, preso atto del parere della Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive (CTRAE) in data 04/06/2014, ha ritenuto opportuno includere, a margine delle motivazioni per l’assoggettamento a VIA sopra elencate, le seguenti ulteriori considerazioni relative ad aspetti autorizzativi:
ULTERIORI CONSIDERAZIONI
Il progetto prevede la messa a nudo della falda in aree diverse da quelle autorizzate.
Ciò contrasta con il recente parere CTRAE in data 04/06/2014 e conseguentemente risulta difforme dalle disposizioni di cui all’articolo 44 primo comma lettera g) della L.R. 44/82.
Si evidenzia che la CTRAE con parere in data 15/12/1997, verbale n. 18/1997 all’unanimità evidenziava che: “… la lettera b- del primo comma, dell’articolo 44 (allegato 2), si appalesa come norma di indirizzo speciale, in deroga (rispetto agli indirizzi generali di cui alla lettera a- e seguenti del primo comma dell’art. 44 - allegato1) e del tutto autonoma in se, con criteri attuativi dell’attività regolamentata, specifici, diversi ed incompatibili con i criteri della normazione di indirizzo generale espressa dall’articolo 44, 1° comma (lettere a, c, e, f, g e h), alla quale non soggiace se non quando espressamente previsto (lettere i, d) prevalendo la prescrizione speciale e derogatoria ai criteri pianificatori generali.”
A seguito di detto parere, la Giunta Regionale aveva autorizzato alcuni interventi estrattivi, applicando gli indirizzi normativi in esso contenuti.
Ora, però, la CTRAE con parere in data 04/06/2014 ha assunto un indirizzo diverso, secondo il quale quanto stabilito dalla lett. g) primo comma dell’art. 44 si applica anche alle cave di cui alla lett. b) del medesimo articolo (allegato 2 - Comune di Vedelago).
Pertanto, sulla base del parere CTRAE 04/06/2014, in ordine alla messa a nudo della falda in aree diverse da quelle già autorizzate, l’istanza quand’anche adeguata alle prescrizioni sopracitate sembrerebbe non autorizzabile.
PRESO ATTO che, oltre il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e successivamente all’espressione del parere della Commissione Regionale VIA del 09/07/2014, è pervenuta un’osservazione da parte della Sig.ra Fiorenza Morao in data 11/07/2014, acquisita con prot. n. 301296 del 15/07/2014;
CONSIDERATO che, a seguito dell’espressione del parere della Commissione Regionale VIA del 09/07/2014 relativo all’intervento in oggetto, la Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore VIA, con nota prot. n. 346931 del 14/08/2014, ha trasmesso al proponente una comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., contenente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui alle valutazioni sopra riportate;
CONSIDERATO che il proponente, oltre il termine previsto dall’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., ha trasmesso con nota in data 08/09/2014, acquisita con prot. n. 376105 del 09/09/2014, osservazioni in merito ai motivi ostativi comunicati da parte della Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore VIA con nota prot. n. 346931 del 14/08/2014;
SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 22/10/2014, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
Non si concorda con quanto segnalato dalla ditta.
Si richiamano e ribadiscono quindi le valutazioni e considerazioni espresse con il pronunciamento della Commissione Regionale V.I.A. in data 09/07/2014 e in merito al punto 4) del medesimo si rileva che il vigente P.I. individua una discarica per inerti nell’area interessata da recupero di rifiuti. Si evidenzia che l’istanza avanzata dalla ditta Trentin S.r.l. comporta modifiche sostanziali al progetto approvato con DGR n.1429 del 8 giugno 2001 e impatti significativi meritevoli di idonea valutazione ambientale. Infatti:
Trattasi di intervento unitario posto in capo congiuntamente alle quattro ditte citate e non alla Ditta Trentin S.r.l. che non risulta titolare dell’autorizzazione (vedi premesse della DGR 1429/2001 a pag.2 e pag.6 e punto 3) del deliberato nonché le successive note intercorse tra le Ditte e la Regione).
Al punto 4) della DGR di autorizzazione citata è stato prescritto alle Ditte congiuntamente e a pena di decadenza (punto 6) l’obbligo di osservare una serie di condizioni e prescrizioni autorizzative (dalla lettera a) alla lettera r) ).
Si dà atto che con istanza avanzata congiuntamente (vedi decreto n.59/2013 - premesse e punti 7), 9) e11)) da tutte le ditte intestatarie dell’autorizzazione e successivo decreto n.59 del 21/03/2013 è stato chiesto, tra l’altro, la cointestazione della citata autorizzazione con la ditta Trentin S.r.l. in sostituzione della cointestazione con la ditta Trentin Ghiaia S.p.A..
Tale Decreto tuttavia risulta del tutto inefficace in forza di quanto stabilito al punto 9) del medesimo (mancata fideiussione,…).
L’autorizzazione in essere risulta quindi cointestata alla ditta Trentin Ghiaia S.p.A. e non alla ditta Trentin S.r.l.. Quest’ultima non appare portatrice di titolo per avanzare l’istanza presentata.
Quanto precedentemente evidenziato risulta prevalente ed assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.
Si pone infine all’attenzione il seguente aspetto:
La individuazione di un nuovo ambito territoriale per il quale dovrebbe essere autorizzata la messa a nudo della falda (ancorché complessivamente in riduzione rispetto all’autorizzato) comporterebbe, per tale nuovo ambito e correlati approfondimenti, secondo il recente parere CTRAE, il nuovo calcolo della profondità ammessa per la cava Ca’ Matta-Bonelle così come modificata dall’istanza.
ha valutato di confermare il parere di assoggettamento a VIA espresso nella seduta del 24/09/2014.
CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 05/11/2014, è stato approvato il verbale della seduta del 22/10/2014.
decreta
Luigi Masia
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