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Bur n. 31 del 31 marzo 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 96 del 17 novembre 2014

Luzan Marmi S.r.l. Rettifica dell'area di ampliamento della cava denominata "Lempreche" autorizzata con DGR n. 262 del 05.03.2013, sita in Lusiana in località Lempreche Comune di localizzazione: Lusiana (VI). - Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla ditta "Luzan Marmi S.rl.", che consiste nella rettifica con ampliamento del progetto di coltivazione della cava denominata "Lempreche", sita in Comune di Lusiana (VI).

Il Direttore

VISTA  l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta “Luzan Marmi S.rl.” (P.IVA./C.F 02266670245) con sede legale a Conco (VI) in Via Cappellari n. 52, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 349846 del 19/08/2014, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA  la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA  la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 29/08/2014;

VISTA   la nota prot. n. 372574 del 05/09/2014 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 29/08/2014;

PRESO ATTO  che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

PRESO ATTO  che l'istanza presentata prevede uno spostamento dell’area di coltivazione autorizzata, da una zona estesa circa 1.173 mq ed ubicata sul lato nord ad una zona estesa circa 1.875 mq e ubicata sul lato sud-ovest, in adiacenza all’area in corso di coltivazione. La richiesta di ampliamento prevede anche l’autorizzazione ad intervenire con l’estrazione, su una porzione dell’area per messa in sicurezza di mq 175 già autorizzata, ubicata tra l’area coltivabile già autorizzata e il lotto 3.

PRESO ATTO che il progetto prevede un cronoprogramma dei lavori di estrazione stimato in 4 anni più 2 anni per la conclusione dei lavori di sistemazione;

CONSIDERATO  che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 24/09/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO  che ai sensi della DGR n. 3173/2006 e ss.mm.ii., l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA   la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 22/10/2014, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • L’intervento ricade nella zona dell’Altopiano di Asiago, in particolare nel bacino estrattivo Bertiaga, che risulta caratterizzato da numerose piccole attività estrattive in parte ricomposte, in parte in fase di esaurimento. Il materiale estratto è un marmo biancone di pregevole qualità.
  • Vista la presenza di più attività e domande di verifica su nuovi ampliamenti, presentati contestualmente all’analisi di questa Commissione, è stata considerata l’importanza di valutare tutti questi interventi sotto l’aspetto cumulativo e verificare che le attività di estrazione e ricomposizione siano portate avanti in coordinamento e coerenza dalle diverse ditte titolari. A tale proposito, è stato svolto anche un sopralluogo in sito da parte del gruppo istruttorio, che ha seguito tutte le nuove domande in ampliamento o di nuova apertura relativa al medesimo bacino estrattivo.
  • Tutte queste attività sono in capo al Comune di Lusiana, che le concede in una forma di comodato alle diverse ditte.
  • Sia singolarmente, che unitamente, i quantitativi di estrazione delle varie istanze presentate risultano ampiamente sotto soglia di assoggettamento diretto di cui all’allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
  • Nello specifico, la rettifica del progetto di coltivazione relativo alla cava “Lempreche” prevede uno spostamento dell’area di coltivazione autorizzata, da una zona estesa circa 1.173 mq ed ubicata sul lato nord ad una zona estesa circa 1.875 mq e ubicata sul lato sud-ovest, in adiacenza all’area in corso di coltivazione. La richiesta di ampliamento prevede anche l’autorizzazione ad intervenire con l’estrazione, su una porzione dell’area per messa in sicurezza di mq 175 già autorizzata, ubicata tra l’area coltivabile già autorizzata e il lotto 3.      

ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La medesima Commissione ha dato atto che l’intervento è soggetto alle valutazioni e procedure di cui alla L.R. 44/82 (Comune, Provincia - CTPAC, Regione - CTRAE, Soprintendenza,...) e, a tale proposito, ha segnalato alle autorità competenti all’esame l’utilità della formulazione di prescrizioni tese alla mitigazione ambientale quali:

  • l’attività estrattiva sull’area in ampliamento dovrà essere avviata nella fase di esaurimento dell’attività di estrazione sulla parte di cava già originariamente autorizzata con DGR n. 262/2013;
  • ricomposizione da effettuarsi in modo coordinato con il procedere dei lavori di estrazione;
  • espressa riserva a favore della Regione, per l’applicazione dei punti 6, 9 della DGR n. 652/2007;
  • utilizzo del materiale associato di cava per i soli lavori di ricomposizione. L’asporto di eventuali esuberi di materiale associato potrà essere richiesto ed eventualmente autorizzato, previa verifica nelle fasi conclusive dell’attività, ai sensi della DGR n. 652/2007;
  • contenere l’utilizzo degli esplosivi secondo le prescrizioni e limitazioni (anche stagionali) che potranno essere impartite dall’autorità di polizia mineraria;
  • bagnatura della viabilità di cantiere al fine di contenere eventuali polveri derivanti dall’attività;
  • concordare con il Comune i percorsi e i periodi di utilizzo della viabilità comunale con i mezzi di trasporto del materiale di cava;
  • ricostituzione del prato/bosco secondo le indicazioni che potranno essere impartite dalla Sezione difesa idrogeologica ed attività silvo-pastorali.

Infine la Commissione ha ricordato che:

  • l’intervento è soggetto a vincolo idrogeologico e paesaggistico (usi civici - PAT). L’autorità paesaggistica competente dovrà quindi pronunciarsi al riguardo;
  • effettuare idonea indagine di verifiche dell’eventuale esistenza di significativi reperti della Prima guerra mondiale;
  • denunciare eventuali ritrovamenti di beni archeologici alla Soprintendenza a norma dell’art. 90 del D.Lgs. 42/2004;
  • verificare lo svincolo degli usi civici (L.R. 22 luglio 1994, n. 31, DGR n. 6641 del 18.12.1995);
  • stralcio dell’area di cava posta a nord, dichiarata non coltivabile.

CONSIDERATO  che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 05/11/2014, è stato approvato il verbale della seduta del 22/10/2014;

decreta

1.    Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 22/10/2014 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

2.   Di segnalare alle autorità competenti alle valutazioni e procedure di cui alla L.R. 44/82 quanto proposto e ricordato da parte della Commissione regionale VIA nel suddetto parere;

3.   Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

4.   Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta “Luzan Marmi S.rl.” a Conco (VI) in Via Cappellari n. 52 – pec: luzan.marmi@legalmail.it, e di comunica l’avvenuta adozione dello stesso  alla Sezione Geologia e Georisorse, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Lusiana (VI).

5.   Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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