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Bur n. 31 del 31 marzo 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 93 del 17 novembre 2014

Bagnara Graziano e Figli S.r.l. Richiesta di ampliamento della cava di calcare lucidabile denominata "Bertiaga 5" autorizzata con DGR n. 292 del 12.02.2008, sita in Lusiana in località Bertiaga Comune di localizzazione: Lusiana (VI). - Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla ditta "Bagnara Graziano e Figli S.r.l.", che consiste nell'ampliamento della cava di calcare lucidabile denominata "Bertiaga 5", sita in Comune di Lusiana (VI).

Il Direttore

VISTA  l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta “Bagnara Graziano e Figli S.r.l.” (P.IVA./C.F 02670880240) con sede legale a Lusiana (VI) in Via Pilastro n. 60, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 349896 del 19/08/2014, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA   la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA   la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO  che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 29/08/2014;

VISTA   la nota prot. n. 372510 del 05/09/2014 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 29/08/2014;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

PRESO ATTO  che l'istanza presentata prevede un ampliamento, che riguarda un residuo di area sfruttabile, posta ad est dell’attuale cava, di complessivi mq 6.000 (mq 5.006 per la coltivazione della bancata di marmo e mq 994 fascia di sicurezza) e relativo ricomposizione finale;

PRESO ATTO  che il progetto prevede un cronoprogramma dei lavori di estrazione stimato in 4 anni più 2 anni per la conclusione dei lavori di sistemazione;

CONSIDERATO  che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 24/09/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO  che ai sensi della DGR n. 3173/2006 e ss.mm.ii., l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA  la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 22/10/2014, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • L’intervento ricade nella zona dell’Altopiano di Asiago, in particolare nel bacino estrattivo Bertiaga, che risulta caratterizzato da numerose piccole attività estrattive in parte ricomposte, in parte in fase di esaurimento. Il materiale estratto è un marmo biancone di pregevole qualità.
  • Vista la presenza di più attività e domande di verifica su nuovi ampliamenti, presentati contestualmente all’analisi di questa Commissione, è stata considerata l’importanza di valutare tutti questi interventi sotto l’aspetto cumulativo e verificare che le attività di estrazione e ricomposizione siano portate avanti in coordinamento e coerenza dalle diverse ditte titolari. A tale proposito, è stato svolto anche un sopralluogo in sito da parte del gruppo istruttorio, che ha seguito tutte le nuove domande in ampliamento o di nuova apertura relativa al medesimo bacino estrattivo.
  • Tutte queste attività sono in capo al Comune di Lusiana, che le concede in una forma di comodato alle diverse ditte.
  • Sia singolarmente, che unitamente, i quantitativi di estrazione delle varie istanze presentate risultano ampiamente sotto soglia di assoggettamento diretto di cui all’allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
  • Nello specifico, il progetto relativo alla cava Bertiaga 5 prevede un ampliamento, che riguarda un residuo di area sfruttabile, posta ad est dell’attuale cava. L’area è di complessivi mq 6.000 (mq 5.006 per la coltivazione della bancata di marmo e mq 994 fascia di sicurezza).      

ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

La medesima Commissione ha dato atto che l’intervento è soggetto alle valutazioni e procedure di cui alla L.R. 44/82 (Comune, Provincia - CTPAC, Regione - CTRAE, Soprintendenza,...) e, a tale proposito, ha segnalato alle autorità competenti all’esame l’utilità della formulazione di prescrizioni tese alla mitigazione ambientale quali:

  • l’attività estrattiva sull’area in ampliamento dovrà essere avviata nella fase di esaurimento dell’attività di estrazione sulla parte di cava già originariamente autorizzata con DGR n. 292/2008;
  • coordinare le attività ricompositive con il procedere delle attività estrattive;
  • coordinamento delle attività di coltivazione della cava con le attività di coltivazione limitrofe (“Bertiaga davanti”, “Bertiaga davanti seconda a destra” e “Bertiaga davanti seconda a sinistra”). Si richiamano i contenuti della vigente autorizzazione (DGR n. 292/2008 punto 6, lettere i, j, k, l, r, s);
  • espressa riserva a favore della Regione, per l’applicazione dei punti 6, 9 e 10 della DGR n. 652/2007;
  • utilizzo del materiale associato di cava per i soli lavori di ricomposizione. L’asporto di eventuali esuberi di materiale associato potrà essere richiesto ed eventualmente autorizzato, previa verifica nelle fasi conclusive dell’attività, ai sensi della DGR n. 652/2007;
  • utilizzo degli esplosivi secondo le prescrizioni e limitazioni (anche stagionali) che potranno essere impartite dall’autorità di polizia mineraria;
  • bagnatura della viabilità di cantiere;
  • concordare con il Comune i percorsi e i periodi di utilizzo della viabilità comunale con i mezzi di trasporto del materiale di cava;
  • ricostituzione e miglioramento del substrato agronomico esistente, ricostituzione del prato con essenze polifite autoctone. Apportare il terreno utile per la ricomposizione ambientale nell’ambito di cava nel rispetto delle vigenti norme.

Infine la Commissione ha ricordato che:

  • l’intervento è soggetto a vincolo idrogeologico e paesaggistico (usi civici - PAT). L’autorità paesaggistica competente dovrà quindi pronunciarsi al riguardo;
  • effettuare idonea indagine di verifiche dell’eventuale esistenza di significativi reperti della Prima guerra mondiale;
  • denunciare eventuali ritrovamenti di beni archeologici alla Soprintendenza a norma dell’art. 90 del D.Lgs. 42/2004;
  • verificare lo svincolo degli usi civici (L.R. 22 luglio 1994, n. 31, DGR n. 6641 del 18.12.1995);
  • ricostituzione del prato nel rispetto delle prescrizioni che potranno essere stabilite dall’autorità forestale regionale competente (Sezione difesa idrogeologica ed attività silvo-pastorali).

CONSIDERATO  che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 05/11/2014, è stato approvato il verbale della seduta del 22/10/2014;

decreta

  1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 22/10/2014 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
  2. Di segnalare alle autorità competenti alle valutazioni e procedure di cui alla L.R. 44/82 quanto proposto e ricordato da parte della Commissione regionale VIA nel suddetto parere;
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta “Bagnara Graziano e Figli S.r.l.” con sede legale a Lusiana (VI) in Via Pilastro n. 60 – pec: bagnaragraziano@pec.it, e di comunica l’avvenuta adozione dello stesso  alla Sezione Geologia e Georisorse, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Lusiana (VI).
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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