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Bur n. 23 del 10 marzo 2015


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 19 del 26 febbraio 2015

TONIOLO S.R.L. Progetto di coltivazione e sistemazione ambientale della cava denominata "Rovarolla" III Stralcio Comune di localizzazione: Vo' (PD) Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla ditta Toniolo S.r.l., che consiste nel progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale Terzo stralcio - della cava denominata "Rovarolla" in comune di Vo' (PD).

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla Ditta Toniolo S.r.l. (P.IVA. 03574270280 e C.F 02632240244) con sede legale in Vo’ (PD) – Via Rovarolla n.475 CAP 35030, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 463323 del 04/11/2014, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

VISTA la L.R. n. 38/1989 istitutiva del Parco regionale dei Colli Euganei, il Piano Ambientale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 74/1998 ed il Progetto tematico cave del Parco approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 11/2001;

VISTO la DGR n. 2233 del 09/08/2002 di autorizzazione alla coltivazione del primo stralcio della cava della durata di 5 anni, la D.G.R. n. 2718 del 30/09/2008 di autorizzazione al “Progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale – Secondo stralcio” fino alla data del 28/04/2013 e la D.G.R. n. 2391 del 29/12/2011 di modifica del termine di coltivazione al 31/10/2013;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 07/11/2014;

VISTA la nota prot. n. 487586 del 17/11/2014 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento a decorrere dal 07/11/2014;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata riguarda il “progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale – Terzo stralcio” della cava denominata “Rovarolla” a completamento del progetto di coltivazione così come previsto nel progetto generale del 2002 La superficie di cava autorizzata è pari a mq 32.200 mentre il progetto interessa una superficie di 900 mq e un quantitativo di materiale da estrarre in 5 anni pari a 11.563 mc (al netto del volume di materiale scaricato con gli eventi franosi del 2012 pari a 5.100 mc);

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 03/12/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 14/01/2015, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientra fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sentito il parere del gruppo istruttorio incaricato e valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, ha ritenuto all’unanimità dei presenti (assente l’Ing. Gianpietro Gavagnin, Componente esperto), di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

Prima del pronunciamento regionale ai fini autorizzativi per gli aspetti minerari, ai sensi della L.R. 44/82 e delle vigenti norme, dovrà essere prodotto:

  1. autorizzazione quale atto autonomo e presupposto dell’Ente Parco Colli Euganei (L.R. n. 38 del 10.10.1989, art. 146 del D. Lgs 42/2004, art.3 della L.1097/1971, R.D. 3267/23, ecc..) che verificherà tra l’altro la coerenza del progetto con quanto stabilito dalle vigenti norme ambientali/paesaggistiche/idrogeologiche e dal Progetto Tematico Cave, anche per quanto attiene le prescrizioni che di seguito si riportano:
  1. di subordinare l’approvazione del 3° stralcio di coltivazione alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla D.G.R 3173/06, esaminando contestualmente gli effetti derivanti dal progetto di coltivazione e quelli derivanti dal progetto di ripristino ambientale (VincA - Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
  2. di verificare, nell’ambito della redazione dei progetti di cui al punto precedente e per le superfici presenti nell’area di cava, lo stato di conservazione dell’habitat 9260 “Boschi di castanea sativa” mediante indagini sul campo da realizzare secondo il metodo fitosociologico e dei transetti e nelle modalità previste dalla D.G.R. n. 1066/07, definendo eventuali interventi di miglioramento delle caratteristiche strutturali e funzionali dell’habitat da attuarsi con il ripristino ambientale (VincA - Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
  3. di provvedere all’esecuzione del ripristino ambientale entro i termini previsti dalla Variante al Progetto Tematico Cave (VincA - Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
  4. Nella stesura della documentazione progettuale (3° stralcio di coltivazione) relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alla D.G.R. 3173/06 dovranno essere attentamente valutati gli effetti di disturbo alla fauna utilizzando metodologie scientifiche adeguate. (Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011).

L’Ente Parco, nell’ambito delle competenze stabilite, dovrà inoltre verificare la coerenza delle superfici della cava dichiarate nello Studio Preliminare Ambientale con le superfici autorizzate (DGR n. 2718 del 30/09/2008) in aderenza alle statuizioni del Progetto Tematico Cave anche per la futura “destinazione d’uso” del sito - “direttive per il progetto ed interventi specifici”, ed indicare i termini di conclusione dei lavori stabiliti dal medesimo. Conclusi i lavori di estrazione, l’Ente Parco/Direzione Regionale competente, potranno prescrivere ulteriori adeguamenti alla intervenuta ricomposizione nel rispetto delle vigenti norme;

  1. Si provveda, per un migliore inserimento paesaggistico e territoriale, a rivedere ed integrare i progetti di ripristino ambientale alla luce delle nuove tecniche di ingegneria naturalistica e di ricomposizione ambientale (Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
  2. Per quanto riguarda l’ammontare del deposito cauzionale per la corretta realizzazione degli interventi di coltivazione di cava e per il ripristino ambientale si richiama quanto disposto dall’art. 18 della Legge regionale n. 44/1982 (Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
  3. Verificare e considerare gli aspetti connessi alla produttività della cava;
  4. Considerare gli aspetti connessi alla stabilità e sicurezza con verifiche da effettuarsi con l’evolversi delle fasi coltivazione e a ricomposizione effettuata, anche al fine di precludere franamenti e gli aspetti connessi alla corretta esecuzione dello stralcio relativo al periodo precedente, anche con riferimento ai provvedimenti adottati dalle autorità competenti al riguardo, come previsto dall’art. 8 del PC.

CONSIDERATO che, nella seduta della Commissione Regionale VIA del 28/01/2015, è stato approvato il verbale della seduta del 14/01/2015;

decreta

1)  Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2)   Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 14/01/2015 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

Prima del pronunciamento regionale ai fini autorizzativi per gli aspetti minerari, ai sensi della L.R. 44/82 e delle vigenti norme, dovrà essere prodotto:

  1. autorizzazione quale atto autonomo e presupposto dell’Ente Parco Colli Euganei (L.R. n. 38 del 10.10.1989, art. 146 del D. Lgs 42/2004, art.3 della L.1097/1971, R.D. 3267/23, ecc..) che verificherà tra l’altro la coerenza del progetto con quanto stabilito dalle vigenti norme ambientali/paesaggistiche/idrogeologiche e dal Progetto Tematico Cave, anche per quanto attiene le prescrizioni che di seguito si riportano:
  1. di subordinare l’approvazione del 3° stralcio di coltivazione alla procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla D.G.R 3173/06, esaminando contestualmente gli effetti derivanti dal progetto di coltivazione e quelli derivanti dal progetto di ripristino ambientale (VincA - Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
  2. di verificare, nell’ambito della redazione dei progetti di cui al punto precedente e per le superfici presenti nell’area di cava, lo stato di conservazione dell’habitat 9260 “Boschi di castanea sativa” mediante indagini sul campo da realizzare secondo il metodo fitosociologico e dei transetti e nelle modalità previste dalla D.G.R. n. 1066/07, definendo eventuali interventi di miglioramento delle caratteristiche strutturali e funzionali dell’habitat da attuarsi con il ripristino ambientale (VincA - Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
  3. di provvedere all’esecuzione del ripristino ambientale entro i termini previsti dalla Variante al Progetto Tematico Cave (VincA - Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
  4. Nella stesura della documentazione progettuale (3° stralcio di coltivazione) relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale di cui alla D.G.R. 3173/06 dovranno essere attentamente valutati gli effetti di disturbo alla fauna utilizzando metodologie scientifiche adeguate. (Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011).

L’Ente Parco, nell’ambito delle competenze stabilite, dovrà inoltre verificare la coerenza delle superfici della cava dichiarate nello Studio Preliminare Ambientale con le superfici autorizzate (DGR n. 2718 del 30/09/2008) in aderenza alle statuizioni del Progetto Tematico Cave anche per la futura “destinazione d’uso” del sito - “direttive per il progetto ed interventi specifici”, ed indicare i termini di conclusione dei lavori stabiliti dal medesimo. Conclusi i lavori di estrazione, l’Ente Parco/Direzione Regionale competente, potranno prescrivere ulteriori adeguamenti alla intervenuta ricomposizione nel rispetto delle vigenti norme;

  1. Si provveda, per un migliore inserimento paesaggistico e territoriale, a rivedere ed integrare i progetti di ripristino ambientale alla luce delle nuove tecniche di ingegneria naturalistica e di ricomposizione ambientale (Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
  2. Per quanto riguarda l’ammontare del deposito cauzionale per la corretta realizzazione degli interventi di coltivazione di cava e per il ripristino ambientale si richiama quanto disposto dall’art. 18 della Legge regionale n. 44/1982 (Allegato A1 alla DGR n. 2038 del 29 novembre 2011);
  3. Verificare e considerare gli aspetti connessi alla produttività della cava;
  4. Considerare gli aspetti connessi alla stabilità e sicurezza con verifiche da effettuarsi con l’evolversi delle fasi coltivazione e a ricomposizione effettuata, anche al fine di precludere franamenti e gli aspetti connessi alla corretta esecuzione dello stralcio relativo al periodo precedente, anche con riferimento ai provvedimenti adottati dalle autorità competenti al riguardo, come previsto dall’art. 8 del PC.

3)  Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

4)  Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta TONIOLO S.R.L., con sede legale in Via Rovarolla, 475 – 35030 Vo’ (PD) – PEC: toniolosrl@arubapec.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Sezione Geologia e Georisorse, all’Ente Parco Colli Euganei, alla Provincia di Padova e al Comune di Vo’ (PD).

5)  Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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