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Bur n. 1 del 02 gennaio 2015


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE TURISMO n. 83 del 24 dicembre 2014

Approvazione dei modelli regionali di cartellino dei prezzi e di tabella dei prezzi delle strutture ricettive. Art. 34 della l.r. 14 giugno 2013 n. 11.

Note per la trasparenza

Si approva il modello regionale di cartellino dei prezzi da esporre in ogni camera, unità abitativa o suite delle strutture ricettive, nonché il modello regionale di tabella dei prezzi da esporre nel luogo di ricevimento delle strutture ricettive.

Il Direttore

PREMESSO che la l.r. 14 giugno 2013  n.11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”  all’art.2, comma 1, lettera h) definisce la struttura ricettiva quale struttura, aperta al pubblico, che fornisce a pagamento alloggio temporaneo non residenziale ed altri servizi durante il soggiorno del cliente;

che, ai sensi della normativa nazionale attuativa di quella comunitaria, la lettera i) del comma 1 dell’art.31 del D.lgs.26.3.2010 n.59, dispone che i prestatori di servizi hanno l’obbligo di informare  i destinatari  sul prezzo del servizio;

che gli articoli 24 e 25 della citata l.r.n.11/2013 definiscono le tipologie di strutture ricettive alberghiere;

che l’art.26 della citata l.r.n.11/2013 definisce le tipologie di strutture ricettive all’aperto;

che il comma 5 dell’art.34 della citata l.r.n.11/2013 dispone che  il prezzo della struttura ricettiva è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, secondo un modulo fornito dalla provincia, sulla base del modello regionale;

che il comma 6 dell’art.34 della citata l.r.n.11/2013 dispone che nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 5, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati, mentre per le unità abitative rimane l’obbligo di cui al comma 5;

che la lettera b) del comma 3 dell’art.49 della l.r.n.11/2013 prevede una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 2.000,00 a carico del titolare di struttura ricettiva  che applichi al turista prezzi superiori a quelli massimi pubblicizzati;

che, la citata lettera b) del comma 3 dell’art.49 della l.r.n.11/2013, precisa che la suddetta sanzione si applica per ciascun turista nei cui confronti non è stato rispettato l’obbligo di cui all’art.34 citato e quindi, per deduzione, anche nel caso di omessa esposizione del cartellino prezzi;

che analoghe norme sul cartellino prezzi  sono contenute nel comma 1 dell’art.34, nel comma 9 dell’art.43  e nell’allegato I della l.r.n.33/2002 ancora vigenti per le sole strutture ricettive extralberghiere, quali definite dall’art.25 della l.r.n.33/2002 ancora vigente;

DATO ATTO che il comma 2 dell’art.51 della l.r.n.11/2013 ha abrogato la lettera f) del comma 1 dell’art.3 della l.r.n.33/2002, in conformità ai principi di semplificazione ed economicità del procedimento amministrativo;

che a seguito della suddetta abrogazione, la Provincia non esercita più la funzione di rilevazione dei prezzi delle strutture ricettive e quindi non esiste più, per il titolare di qualsiasi struttura ricettiva, l’obbligo annuale di comunicare i prezzi alla Provincia;

che la Provincia, ai sensi dell’art.35 della l.r.n.11/2013, esercita comunque le funzioni di vigilanza sull’osservanza delle norme disciplinanti le strutture ricettive alberghiere ed all’aperto, ivi compreso l’obbligo di esposizione del cartellino prezzi, effettuando annualmente verifiche a campione sulle strutture ricettive;

che, ai sensi del comma 6 dell’art.49 della l.r.n.11/2013, la Provincia può sanzionare la violazione sia degli obblighi di esposizione del cartellino dei prezzi, sia di applicazione di prezzi superiori  a quelli massimi pubblicizzati nel cartellino;

che analogamente sia il comma 1 dell’art.42, sia il comma 15 dell’art.43 della l.r.n.33/2002, ancora vigenti per le sole strutture ricettive extralberghiere, attribuiscono alla Provincia la funzione di vigilanza e la funzione sanzionatoria in materia di cartellino dei prezzi;

CONSIDERATO che, in conformità alla DGR n.807/2014, spetta al Direttore della Sezione regionale Turismo l’approvazione del modello regionale del cartellino dei prezzi delle strutture ricettive alberghiere;

che pure in conformità alla DGR  n.1000/2014, spetta al Direttore della Sezione regionale Turismo l’approvazione del modello regionale del cartellino dei prezzi delle strutture ricettive all’aperto;

che, per analogia, si deduce che spetta al Direttore della Sezione regionale Turismo anche l’approvazione del modello regionale del cartellino dei prezzi delle strutture ricettive extralberghiere;

che sembra opportuno individuare un contenuto minimo comune  tra i cartellini dei prezzi delle strutture ricettive alberghiere ed all’aperto, attualmente disciplinati  dalla l.r.n.11/2013, ed i cartellini dei prezzi delle strutture ricettive extralberghiere, ancora disciplinati dall’Allegato I della l.r.n.33/2002;

che l’Allegato I della l.r.n.33/2002 dispone l’indicazione nel cartellino del prezzo, per persona, della eventuale pensione e mezza pensione, sia per le strutture alberghiere, sia per quelle extralberghiere;

RITENUTO che il prezzo della pensione completa è comprensivo di alloggio, colazione ed altri  due pasti, mentre il prezzo della mezza pensione è comprensivo di alloggio, della colazione e di un altro pasto;

che, conseguentemente, permane, per tutte le strutture ricettive, l’indicazione, in apposita sezione del cartellino dei prezzi, dei prezzi giornalieri per persona in regime di pensione completa e di mezza pensione, qualora il titolare decida di offrire ai clienti uno o più di tali regimi dei prezzi, oltre alla necessaria indicazione dell’ordinario prezzo giornaliero, previsto dal comma 2 dell’art.34 della l.r.n.11/2013 ;

che non vi sono norme che stabiliscono una durata minima del soggiorno per applicare i prezzi della pensione completa né della mezza pensione;

che il titolare della struttura ricettiva decide liberamente la durata minima  del soggiorno  per applicare i prezzi della pensione completa o della mezza pensione ed indica tale durata nel cartellino;

CONSIDERATO che, sempre in conformità all’allegato I della l.r.n.33/2002, nel cartellino prezzi debbano essere inserite altresì le indicazioni riguardanti la denominazione della struttura ricettiva, la sua classificazione, il numero dei letti autorizzati/asseverati, l’ora entro cui deve essere lasciata libera la camera, suite o unità abitativa, nonché l’autorità competente a ricevere eventuali reclami ed il termine finale per il reclamo;

RITENUTO che il prezzo giornaliero indicato nel cartellino debba intendersi comprensivo del costo dell’alloggio, dei servizi necessari alla classificazione della struttura, nonché degli oneri e delle imposte, anche con evidenza separata, ai sensi del comma 1 dell’art.34 della citata l.r.n.11/2013;

che il prezzo giornaliero indicato nel cartellino debba intendersi come prezzo massimo applicabile al locale di pernottamento ove è esposto, in conformità   alla lettera b) del comma 3 dell’art.49 della l.r.n.11/2013;

che  il prezzo giornaliero indicato nel cartellino  non comprende il costo degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente, anche se necessari ai fini della classificazione, ai sensi del comma 1 dell’art.34 della citata l.r.n.11/2013;

che nel cartellino debba essere  indicato in apposita sezione il prezzo per  il  letto temporaneo aggiunto su richiesta del cliente, qualora il titolare decida di offrire tale dotazione ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO che per dare le informazioni sui prezzi sia ai turisti italiani, sia al maggior numero di turisti stranieri, in un formato facilmente leggibile e quindi non appesantito con troppe traduzioni in lingua straniera, sembra opportuno che le indicazioni del cartellino  siano scritte in due lingue: l’italiano e l’inglese quale lingua straniera scelta per la sua grande diffusione mondiale;

che il comma 10 dell’art.34 della l..rn.11/2013 prevede l’indicazione  dei periodi di apertura della struttura ricettiva e dell’ora di rilascio dell’alloggio, sia nel cartellino prezzi, sia nella tabella prezzi;  

RITENUTO di approvare, per i motivi citati, il modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto,  di cartellino prezzi da esporre in ogni camera, unità abitativa junior suite  o suite,  delle strutture ricettive, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATO che il comma 4 dell’art.34 della l.r. n.11/2013 dispone che i prezzi delle strutture ricettive praticati nell’anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento, secondo un modulo fornito dalla provincia, sulla base del modello regionale;

che il modello regionale della tabella dei prezzi delle strutture ricettive  debba avere un contenuto analogo al cartellino dei prezzi del singolo locale di pernottamento, ma, per il suo carattere riepilogativo, debba essere integrato da indicazioni sia sui prezzi  massimi  articolati per tipo di locale : camere con bagno, camere senza bagno, junior suite, suite ed unità abitative, sia  sui prezzi massimi delle piazzole delle strutture ricettive  all’aperto;

RITENUTO di approvare, per i motivi citati, il modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto,  di tabella dei prezzi, da esporre nel luogo di ricevimento, delle strutture ricettive, contenuto nell’Allegato B al presente provvedimento;

CONSIDERATO che lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) fornisce ai prestatori di servizi le informazioni relative alle procedure e formalità per esercitare la loro attività, ai sensi  dell’art.26 del D.lgs.n.59/2010;

che i titolari di strutture ricettive ed i loro clienti hanno quindi accesso, tramite il SUAP, alle informazioni sui modello regionale di cartellino dei prezzi e di tabella dei prezzi da esporre nelle strutture ricettive;

che il DPR 7.9.2010 n.160, che disciplina il SUAP, prevede alla lettera k) del comma 1 dell’art.1, come portale, il sito web impresainungiorno, quale riferimento per le imprese per ottenere informazioni;

che conseguentemente sembra opportuno inserire, ai fini di assicurare il diritto all’informazione tramite il SUAP previsto dal citato art.26 del D.lgs.n.59/2010,  i citati Allegati A  e B sul portale : www.impresainungiorno.it   

di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo  nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

VISTI  il D.lgs.n.59/2010;  il DPR n.160/2010, la l.r.n.11/2013; la l.r.n.33/2002; la DGR  n.807/2014; la DGR n.1000/2014;

decreta

  1. di approvare le premesse del presente Decreto che ne formano parte integrante e sostanziale;
  2. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto, di cartellino prezzi da esporre in ogni camera, unità abitativa, junior suite o suite, delle strutture ricettive, contenuto nell’Allegato A al presente provvedimento;
  3. di approvare, per i motivi citati, il modello regionale, valido per tutti i SUAP operanti nel Veneto,  di tabella dei prezzi, da esporre nel luogo di ricevimento, delle strutture ricettive, contenuto nell’Allegato B al presente provvedimento;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di inserire il citato Allegato A ed il citato Allegato B sul portale : www.impresainungiorno.it ;
  6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo  nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/.

Paolo Rosso

(seguono allegati)

83_Allegato_A_DDR_83_24-12-2014_288946.pdf
83_Allegato_B_DDR_83_24-12-2014_288946.pdf

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