Autorità Portuale di Venezia Adeguamento fondale a quota m 11,80 s.l.m.m. del Canale Ovest, dalla banchina Liguria alla banchina ME10 Comune di localizzazione: Venezia (VE). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 20) Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
| Note per la trasparenza |
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dall'Autorità Portuale di Venezia, che prevede il dragaggio fino a quota m -11,80 s.l.m.m. di un tratto del Canale Industriale Ovest dalla Banchina Liguria alla banchina ME 10 del porto di Venezia.
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Il Direttore
VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata da Autorità Portuale di Venezia (P.IVA./C.F 00184980274) con sede legale in Venezia, Fabb. 13 – Santa Marta, acquisita con prot. n. 81995 del 25/02/2014, relativa all’intervento in oggetto specificato;
VISTOl’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei Comuni interessati, a seguito del quale è stato comunicato, con nota prot. n. 115060 del 17/03/2014, l’avvio del procedimento a decorrere dal 07/03/2014;
PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;
PRESO ATTO che l'istanza di progetto prevede il dragaggio fino a quota m -11,80 s.l.m.m. di un tratto del Canale Industriale Ovest dalla Banchina Liguria alla banchina ME 10 del Porto di Venezia. Le aree interessate dall’intervento coprono una superficie pari a 8,5 ha con una batimetria media di 10,50 m s.l.m.m.;
CONSIDERATO che il volume stimato di materiale da asportare è risultato pari a 104.566,84 mc, ed è stato suddiviso, secondo il “Protocollo Fanghi del ‘93”, come di seguito elencato:
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materiale “entro colonna C” pari a mc 66.263,33, da conferirsi all’isola delle Tresse;
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materiale “oltre colonna C” pari a mc 27.669,79, da conferirsi alla Cassa di Colmata Molo Sali;
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materiale dubbio da caratterizzare pari a mc 10.633,73, da conferirsi all’isola delle Tresse, deposito degli stessi all’interno di vasche e successiva caratterizzazione chimica;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 25/03/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 16/04/2014, con la partecipazione degli enti e soggetti interessati;
PRESO ATTO delle integrazioni volontarie presentate dalla Autorità Portuale di Venezia con nota del 15/04/2014 acquisita con prot. n.174441 del 18/04/2014.
CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 3173/2006 e ss.mm.ii., l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;
SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 30/04/2014, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sentito il parere del gruppo istruttorio incaricato e valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, considerato che:
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il progetto tratta di una manutenzione straordinaria di un canale industriale esistente e necessaria alla fruizione dello stesso;
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la localizzazione dell’intervento è inserita in un contesto ambientale fortemente antropizzato;
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i fanghi estratti verranno trattati come previsto dal “Protocollo Fanghi del ’93”;
ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con la seguente prescrizione:
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Il Piano di Monitoraggio dovrà prevedere i controlli sulla torbidità e la mobilizzazione dei contaminanti anche per i fanghi di dragaggio meno impattanti rispetto a quelli individuati “oltre colonna C” ai sensi del Protocollo Fanghi del 1993;
decreta
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Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 30/04/2014 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con la seguente prescrizione:
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Il Piano di Monitoraggio dovrà prevedere i controlli sulla torbidità e la mobilizzazione dei contaminanti anche per i fanghi di dragaggio meno impattanti rispetto a quelli individuati “oltre colonna C” ai sensi del Protocollo Fanghi del 1993;
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Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
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Di trasmettere il presente provvedimento a Autorità Portuale di Venezia, con sede legale in Venezia, FABB. 13 – Santa Marta, CAP 30123 – PEC:autoritaportuale.venezia@legalmail.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Venezia e alla Provincia di Venezia;
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Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia