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Bur n. 58 del 10 giugno 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 22 del 29 maggio 2014

Consorzio Cerea S.p.A. Istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale DSRAT n. 72 del 27 novembre 2010 e s.m.i. Comune di localizzazione: Cerea (VR) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla società Consorzio Cerea S.p.A., che prevede alcune modifiche alle attività precedentemente autorizzate e integrazioni alle tipologie di rifiuti trattati nell'impianto sito in Comune di Cerea.

Il Direttore

 

VISTA   l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla società “Consorzio Cerea S.p.A.”, (P.IVA./C.F 02736520236) con sede legale in Via Palesella n. 3/C - 37053 Cerea (VR), acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 108167 del 12/03/2014, relativa all’intervento in oggetto specificato; 

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

 VISTA  la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”; 

VISTA  la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

 VISTA  la D.G.R. n. 3636 del 30 novembre 2009 “Consorzio Cerea S.p.A. - Variante sostanziale della piattaforma per il recupero di rifiuti inerti e rifiuti plastici (aut. Prov. di VR n. 4324 del 16/07/04 e s.m.i. per rifiuti inerti e n. 5778/05 del 20/10/05 per rifiuti di carta e ligneocellulosici e rifiuti plastici). Comune di loc.: Cerea (VR). Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99 e procedura per il rilascio dell'A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07”.

 PRESO ATTO  che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei Comuni interessati, a seguito del quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato, con nota prot. n. 140487 del 02/04/2014, l’avvio del procedimento a decorrere dal 28/03/2014; 

PRESO ATTO  che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

PRESO ATTO      che le operazioni autorizzate, allo stato di fatto, nell’impianto sono:

a.  operazioni di deposito preliminare di rifiuti (D15), operazioni di messa in riserva di rifiuti (R13), entrambe connesse e funzionali alle attività di cui alle lettere seguenti;

b.  operazioni di sconfezionamento e riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura di rifiuti speciali non pericolosi (D14);

c.  operazioni di pretrattamento meccanico (triturazione/adeguamento volumetrico) di rifiuti speciali non pericolosi (D13);

d.  operazioni di pretrattamento meccanico (triturazione/adeguamento volumetrico) di rifiuti costituiti da carta, cartone e plastica nonché di rifiuti speciali non pericolosi (R12);

e.  operazioni di pretrattamento meccanico (selezione e cernita), di rifiuti costituiti da plastica e legno finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee da destinare a recupero in impianto esterni (R12);

f.  operazioni di recupero, mediante selezione e cernita, di rifiuti costituiti da carta e cartone (R3);

g.  operazioni di recupero, mediante vagliatura e deferrizzazione, di rifiuti speciali non pericolosi (R4);

h.  operazioni di recupero, mediante vagliatura e deferrizzazione, di rifiuti speciali non pericolosi (R5). 

PRESO ATTO      che, per quanto riguarda la potenzialità dell’impianto, i quantitativi autorizzati sono:

- quantitativo massimo trattabile dall’impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi: 350.000 t/anno (pari a circa 194.448 mc);

- quantitativo massimo istantaneo stoccabile delle diverse tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: 40.000 t (pari a circa 22.000 mc) di cui massimo 5.000 t di rifiuti speciali non pericolosi, 5.000 t di rifiuti speciali pericolosi e 30.000 t di rifiuti inerti;

- quantitativo massimo trattabile dall’impianto di recupero carta, cartone, legno e plastica: 29.900 t/anno e 115 t/giorno;

- quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo di rifiuti compositi da carta, cartone, legno e plastica in pre - trattamento: 400 t;

- quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo di rifiuti compositi da carta, cartone, legno e plastica in post - trattamento: 700 t. 

PRESO ATTO      che l'istanza di progetto presentata prevede l’inserimento delle seguenti operazioni:

- nuovi codici CER appartenenti alle tipologie e/o famiglie già valutate e autorizzate in sede di istruttoria di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale emesse con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3636 del 30 novembre 2009 e DSRAT n. 72 del 23 novembre 2010 e s.m.i.;

- operazioni di deferrizzazione e cernita dei trovanti più grossi (individuabili nelle operazioni R12 e D14) sul codice CER già autorizzato 190111* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose;

- operazioni di selezione e cernita dei trovanti più grossi (individuabili nelle operazioni R12 e D14) sul codice CER 170903* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose;

- operazioni di selezione e cernita dei trovanti più grossi (individuabili nelle operazioni R12 e D14) sul codice CER 170503* terre e rocce contenenti sostanze pericolose;

- operazioni di selezione e cernita dei trovanti più grossi (individuabili nelle operazioni R12 e D14) sul codice CER 191301* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose;

- installazione di n. 6 nuovi silos di stoccaggio per i codici di rifiuti polverulenti, suddivisi fra pericolosi e non pericolosi;

- installazione di un nuovo impianto di selezione manuale dei rifiuti non pericolosi, operazione ad oggi effettuata a terra, al fine di migliorare gli aspetti gestionali e di sicurezza dei lavoratori. 

CONSIDERATO  che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 09/04/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO  che il Gruppo Istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 30/04/2014, con la partecipazione degli enti e soggetti interessati; 

SENTITA  la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 14/05/2014, preso atto e condiviso le valutazioni del Gruppo Istruttorio di seguito riportate: 

  • l’impianto è esistente e funzionante, in possesso di parere VIA e AIA da parte della Regione;
  • le modifiche richieste appaiono marginali e comunque tali da non modificare i giudizi favorevoli precedentemente espressi;
  • il progetto in esame, sulla base delle sue caratteristiche, della localizzazione e della dimensione degli interventi proposti, non presenta impatti negativi e significativi sull’ambiente;
  • nell’ipotesi di non assoggettamento dell’iniziativa alla procedura di VIA, la ditta dovrà comunque formalizzare la richiesta di modifica dell’AIA in suo possesso, al fine di adeguare la stessa alle prospettate modifiche di carattere gestionale che sono state oggetto di valutazione da parte della Commissione;

 ha valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni: 

PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
  2. Il progetto di modifica dell’impianto di gestione di rifiuti in esame, ancorché escluso dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale, richiederà la presentazione di apposita istanza del proponente, finalizzata ad ottenere l’adeguamento dell’attuale Autorizzazione Integrata Ambientale alle nuove previsioni.
  3. I codici CER che potranno essere ammessi in impianto, compresi quelli già oggetto dell’Autorizzazione in essere, sono quelli indicati nella seguente tabella: 
     

     

    Rifiuti per i quali si richiede l’integrazione nell’autorizzazione

    Operazioni ammesse

    060502*

    fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

    R12-R13-D14-D15

    060503

    fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

    R5-R12-R13-D13-D14-D15

    100117

    Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

    R5-R12-R13-D13-D14-D15

    100207*

    Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

    R12-R13-D14-D15

    100208

    Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

    R5-R12-R13-D13-D14-D15

    100211*

    rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

    R12-R13-D14- D15

    100212

    rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

    R5- R12-R13- D13-D14-D15

    100215

    altri fanghi e residui di filtrazione

    R5- R12-R13- D13-D14-D15

    190114

    ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

    R5 - R12 -R13 - D13 - D14 - D15

    191205

    Vetro

    R5 - R12-R13- D13-D14-D15

    170503*

    terra e rocce, contenenti sostanze pericolose (già autorizzate op. R13 – D15)

    R12* -D14*-

    170903*

    altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose (già autorizzate op. R13 e D15)

    R12* - D14*-

    190111*

    ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

    R12*-R13-D14*-D15

    190111*

    ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose (già autorizzate op. R13 e D15)

    R12*- D14*-

    190112

    ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

    R4-R5-R13-R12-D13-D14-D15

    190114

    ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

    R5 - R12 -R13 - D13 - D14 - D15

    191205

    Vetro

    R5 - R12-R13- D13-D14-D15

    191301*

    rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose  (già autorizzate op. R13 e D15)

    R12*- D14*-

  1. In sede di Conferenza dei Servizi, che sarà convocata ai fini dell’ adeguamento dell’AIA alle nuove previsioni di cui al presente parere, potranno essere imparte ulteriori prescrizioni di carattere gestionale.

decreta

  1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 14/05/2014 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni: 

PRESCRIZIONI

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
  2. Il progetto di modifica dell’impianto di gestione di rifiuti in esame, ancorché escluso dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale, richiederà la presentazione di apposita istanza del proponente, finalizzata ad ottenere l’adeguamento dell’attuale Autorizzazione Integrata Ambientale alle nuove previsioni.
  3. I codici CER che potranno essere ammessi in impianto, compresi quelli già oggetto dell’Autorizzazione in essere, sono quelli indicati nella seguente tabella: 

 

Rifiuti per i quali si richiede l’integrazione nell’autorizzazione

Operazioni ammesse

060502*

 

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

R12-R13-D14-D15

060503

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

R5-R12-R13-D13-D14-D15

100117

Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

R5-R12-R13-D13-D14-D15

100207*

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

R12-R13-D14-D15

100208

Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

R5-R12-R13-D13-D14-D15

100211*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli

R12-R13-D14- D15

100212

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

R5- R12-R13- D13-D14-D15

100215

altri fanghi e residui di filtrazione

R5- R12-R13- D13-D14-D15

190114

ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

R5 - R12 -R13 - D13 - D14 - D15

191205

Vetro

R5 - R12-R13- D13-D14-D15

170503*

terra e rocce, contenenti sostanze pericolose (già autorizzate op. R13 – D15)

R12* -D14*-

170903*

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose (già autorizzate op. R13 e D15)

R12* - D14*-

190111*

ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

R12*-R13-D14*-D15

190111*

ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose (già autorizzate op. R13 e D15)

R12*- D14*-

190112

ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

R4-R5-R13-R12-D13-D14-D15

190114

ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

R5 - R12 -R13 - D13 - D14 - D15

191205

Vetro

R5 - R12-R13- D13-D14-D15

191301*

rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose  (già autorizzate op. R13 e D15)

R12*- D14*-

  1. In sede di Conferenza dei Servizi, che sarà convocata ai fini dell’ adeguamento dell’AIA alle nuove previsioni di cui al presente parere, potranno essere imparte ulteriori prescrizioni di carattere gestionale.

 

  1. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010. 
  2. Di trasmettere il presente provvedimento alla società “Consorzio Cerea S.p.A.”, con sede legale in Via Palesella n. 3/C – 37053 Cerea (VR) – pec: pec@pec.consorziocerea.it, e di comunica l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona e al Comune di Cerea. 
  3. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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