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Bur n. 35 del 01 aprile 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 7 del 14 marzo 2014

SEV S.r.l. Progetto di ampliamento stoccaggio rifiuti speciali per l'impianto sito in Via Mezzacampagna, loc. Cà di David (VR) Comune di localizzazione: Verona (VR) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla ditta SEV S.r.l., che prevede un ampliamento della capacità di stoccaggio di materiale contenente amianto di un impianto ubicato presso la località Ca di David in Comune di Verona.

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta  SEV S.r.l., acquisita dall’Unità Complessa VIA con prot. n. 430566 del 09/10/2013, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

VISTO il decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio n. 87 del 28 dicembre 2009 “Ditta SEV S.r.l. – Servizio Ecologico Veneto. Impianto di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi ubicato in Via Mezzacampagna Loc. Cà di David – Verona. Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.1 dell’Allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007, n. 1450 del 22 maggio 2007 e n. 2493 del 7 agosto 2007”.

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei Comuni interessati, a seguito del quale l’U.C. VIA ha comunicato, con nota prot. n. 466314 del 29/10/2013, l’avvio del procedimento a decorrere dal 18/10/2013;

PRESO ATTO che il proponente ha trasmesso una nota in data 04/11/2013, acquisita con prot. n. 492665 del 13/11/2014, di precisazione sui contenuti del progetto proposto e sui quantitativi di rifiuti autorizzati/richiesti;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è pervenuta un’osservazione da parte del Comune di Verona – Coordinamento Ambiente in data 20/11/2013, acquisita con prot. n. 510842 del 25/11/2013, e successivamente integrata con nota in data 13/12/2013, acquisita con prot. n. 556882 del 18/12/2013;

PRESO ATTO che l’impianto è attualmente autorizzato (con decreto regionale di A.I.A. n. 87 del 28/12/2009) per attività di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (attività D15, D14, D13, R13, R12);

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede l’ampliamento della capacità di stoccaggio del materiale contente amianto da 30 a 100 ton e lo stralcio di alcuni codici CER (rifiuti non specificati altrimenti), senza prevedere modifiche strutturali o opere edili;

PRESO ATTO che in estrema sintesi il progetto prevede quanto previsto nel seguente schema riassuntivo:


CONFRONTO TRA LO STATO DI FATTO E LO STATO DI PROGETTO:

 

Stato di fatto

Stato di progetto

Incremento

Superficie area stoccaggio materiali
contenenti amianto

52,2 mq

70,6 mq

18,4 m [35%]

Potenzialità di stoccaggio (volume) materiali
contenenti amianto

30 ton

100 ton

70 ton [233% ]

Potenzialità rifiuti non pericolosi

195 ton

195 ton

nessuno

Quantitativi max di stoccaggio totali

225 ton

295 ton

70 ton [31,1%]

Tipologie di trattamento

D15, D14, D13
R13, R12

Implemento
D13, D14,
R13, R12

Incrementi relativi
solo al  materiale contenente amianto

 

 CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 12/02/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 25 febbraio 2014, condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate: 

-   è pervenuta un’osservazione articolata da parte del Comune di Verona che, in particolare, mette in evidenza:

  1. possibili criticità relative all’incremento del traffico (manca lo studio del traffico);
  2. non sono chiare le percentuali di incremento delle singole operazioni rispetto all’autorizzato;
  3. la modifica richiesta costituirebbe una variante sostanziale a quanto attualmente autorizzato e pertanto entrerebbe in contrasto con le prescrizioni/vincoli previsti dagli articoli 49 e 51 delle NTA del PAQE. L’impianto, infatti, risulta autorizzato dal 1999, mentre il PAQE è stato adottato nel 1996;

-    l’impianto, già autorizzato per quantitativi massimi di stoccaggio totali pari a 225 ton, non è mai stato sottoposto a verifica di assoggettabilità né a procedura di VIA; l’ampliamento richiesto comporterà un incremento di tale quantitativo sino a 295 ton (rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi);

-    l’impianto ha una capacità di stoccaggio di rifiuti non pericolosi pari a 195 t, poco al di sotto della soglia di assoggettamento alla procedura di VIA di cui alla fattispecie dell’allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

“lettera o) Impianti di smaltimento rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

-    l’attuale conformazione delle attività di stoccaggio presenta problematiche per quanto riguarda il possibile rischio di incidenti stante il limitato spazio dell’impianto;

-    l’impianto è stato autorizzato originariamente nel 1991, poi nel 1999 è stato approvato un ampliamento (attuale configurazione) sul quale già la CTRA richiamava il divieto di miscelazione, la necessità che i contenitori dei rifiuti fossero posizionati in maniera tale da consentire, per ragioni di sicurezza e di spazio, il loro raggiungimento, inoltre il divieto di sconfezionare i contenitori contenenti SOV (sostanze organiche volatili).

-    il progetto prevede un significativo aumento della capacità di stoccaggio del materiale contenente amianto per un totale di 100 t di rifiuti pericolosi che, sommati ai quantitativi di stoccaggio di rifiuti non pericolosi (195 t), in un ambito di potenziale commistione/interferenza tra diverse attività di stoccaggio (visti i limitati spazi di manovra, la localizzazione ravvicinata di diverse operazioni all’interno dello stesso fabbricato e la discutibile modalità di movimentazione dei rifiuti pericolosi dall’esterno all’interno, passando per i locali adibiti allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi) rendono opportuna una valutazione più approfondita degli impatti potenziali sulle componenti ambientali;

ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo assoggettare alla procedura di V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

  1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 25/02/2014 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
  1. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  1. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta SEV S.r.l. – Servizio Ecologico Veneto, con sede legale in Via Zanibelli 21 – 37064 Povegliano Veronese (VR) – pec: sevsrl@pecsicura.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona e al Comune di Verona.
  1. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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