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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 23 del 25 febbraio 2014


Materia: Acque

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VERONA n. 504 del 27 dicembre 2013

Rilascio di concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'utilizzo di area demaniale facente parte dell'argine in destra idraulica del fiume "Adige" per la creazione di n. 5 piazzole di sosta da attrazzarsi con attrezzature ginnico sportive a completamento di una pista ciclo pedonale già esistente ubicata in loc. varie del Comune di Villabartolomea (VR) - Richiedente Amministrazione Comunale di Villa Bartolomea - Pratica n. 10308/4 c.a. 713.

Note per la trasparenza
Con il presente atto si disciplina l'utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale di Villa Bartolomea di un bene demaniale ramo idrico, consistente in un tratto dell'argine di destra idraulica del fiume Adige per la creazione di 5 piazzole di sosta da attrezzarsi con attrezzature ginnico sportive. Estremi principali atti dell'istruttoria: Istanza tramite il Comune di Legnago quale capofila con nota prot. n. 16644 del 12.2.2012 pervenuta in data 18.6.2012 prot. 281438. Voto C.T.R.D. LL.PP. di Verona n. 82 del 7.6.2013, disciplinare prot. n. 471012 del 31.10.2013

Il Dirigente

VISTA l’istanza pervenuta in data 18/06/2012 - prot. n° 281438 con la quale l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VILLA BARTOLOMEA con sede municipale in Corso Fraccaroli n° 70 - Villabartolomea    (VR) - partita I.V.A. n° 0087903237, ha chiesto il rilascio di una concessione idraulica inerente l’utilizzo di area demaniale facente parte di un tratto dell’argine in destra idraulica del corso d’acqua demaniale denominato fiume “Adige” per la creazione di n° 5 piazzole di sosta da attrezzarsi con attrezzature ginnico sportive, a completamento di una pista ciclopedonale già esistente, da realizzarsi/ubicata in località varie del Comune di Villa Bartolomea (VR). 

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per la realizzazione dell’opera di cui trattasi espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del 07/06/2013 con voto n° 82 , subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute. 

PRESO ATTO che per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi l’ Amministrazione Comunale di Villa Bartolomea (VR), ha ottenuto le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la realizzazione delle piazzole di cui trattasi.

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Villa Bartolomea - (VR) ha regolarmente versato il canone e la cauzione, richiesti per l’utilizzo del bene demaniale di cui trattasi, fornendo le relative attestazioni all’atto della sottoscrizione del disciplinare. 

RITENUTO che l’intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, ne sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica. 

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

decreta

Art. 1 - All’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VILLA BAERTOLOMEA con sede municipale in Corso Fraccaroli n° 70 - Villa Bartolomea - (VR), partita I.V.A. n° 0087903237, è rilasciata l’autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto ed è altresì rilasciata la concessione idraulica per l’utilizzo di area demaniale facente parte di un tratto dell’argine in destra idraulica del corso d’acqua demaniale denominato fiume “Adige” per la creazione di n° 5 piazzole di sosta da attrezzarsi con attrezzature ginnico sportive, a completamento di una pista ciclopedonale già esistente, da realizzarsi/ubicata in località varie del Comune di Villa Bartolomea (VR).

L’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori ha validità 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione. 

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio prot. n° 471012 del 31/10/2013, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento. 

Art. 3 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi. 

Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche. 

Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui al precedente art. 2, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo per il 2013 di € 101,24 (Euro centouno/24) di cui all’art. 7 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti. 

Art. 6 - Il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l’aggiornamento del canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata. 

Art. 7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, il Concessionario decade di diritto dal godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a proprie cure e spese. 

Art. 8 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33. 

Art. 9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677. 

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Mauro Roncada

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