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Bur n. 17 del 11 febbraio 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 194 del 22 ottobre 2012

ARES DUE s.r.l. (con sede legale in Stradone S. Fermo, 26 - 37121 Verona (Vr) Partita IVA 03865120236) - PUA "Area Calzoni" - Piano Particolareggiato ex art. 19, comma 1, lettera a) della L.R. 11/2004. realizzazione di un parcheggio sito a Villafranca di Verona, località Calzoni - Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Il Dirigente

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L.R. n.10 del 26/03/1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”; 

VISTA la DGRV n. 1539 del 27 settembre 2011 “Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative”. 

VISTA   l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., del 09/03/2012 della ditta Ares Due s.r.l. (con sede legale in Stradone S.Fermo, 26 – 37121 Verona (VR) Partita IVA 03865120236) acquisita con con prot. n. 117654/63.01.07 del 12/03/2012 relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTA la nota prot. n. 332006/ del 18/07/2012, con la quale il Comune di Villafranca di Verona ha trasmesso DGC n. 91/2012 con la quale si è provveduto all’adozione del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata denominato Area calzoni” comprensiva dei pareri tecnici, la DGC n. 102/20012 contenente le osservazioni ai fini della procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza della Regione Veneto e l’istruttoria di P.U.A.; 

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, al deposito di copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei comuni interessati, a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 279480/E.410.01.1 del 15/06/2012, l’avvio del procedimento a decorrere dal 05/06/2012;

PRESO ATTO  che l'istanza di progetto presentata riguarda la realizzazione di un parcheggio a servizio dell’aeroporto Valerio Catullo di Villafranca di Verona nell’ambito del P.U.A “Area Calzoni” del Comune di Villafranca Padovana, di circa 2.400 stalli, strutturato a pettine, nelle immediate vicinanze dell’aeroporto Valerio Catullo e della frazione abitata di Calzoni;                                                                                                                                         

SENTITA   la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 12 Settembre 2012, preso atto che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso non comporta impatti negativi significativi sull’ambiente, ha ritenuto di dover escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii con le seguenti prescrizioni:

  1. in fase di esercizio del parcheggio, in accordo con il comune di Villafranca di Verona, dovranno essere effettuati i monitoraggi della qualità dell’aria per misurare l’entità degli inquinamenti atmosferici;
  2. provvedere alla predisposizione e al mantenimento nel tempo, attraverso un dedicato impianto di irrigazione di una idonea fascia di verde arborea/arbustiva continua lungo tutto il perimetro del confine con l’abitato di Calzoni; per consentire una idonea ricomposizione ambientale e paesaggistica a “Parco Urbano”. Tale fascia dovrà essere di profondità variabile e minima di 5 m con essenze vegetali compatibili con le necessarie misure di sicurezza per la navigazione aerea (verifica dell’altezza delle piante a maturità, dell’assenza di edibilità/richiamo da parte dell’avifauna);
  3. le opere di mitigazione/compensazione definite, siano realizzate contestualmente all’intervento, ovvero con le temporalità concordate con il Comune di Villafranca di Verona;
  4. In fase di esercizio del parcheggio dovrà provvedersi alla manutenzione dei pozzi disperdenti, e alla pulizia dei medesimi almeno ogni 10 anni;
  5. in fase di esercizio del parcheggio dovrà essere assunto un protocollo operativo per la gestione delle eventuali emergenze (spargimento accidentale di idrocarburi sul suolo, incendio accidentale di automezzi).

decreta

1)   Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 12 Settembre 2012 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

  1. in fase di esercizio del parcheggio, in accordo con il comune di Villafranca di Verona, dovranno essere effettuati i monitoraggi della qualità dell’aria per misurare l’entità degli inquinamenti atmosferici;
  2. provvedere alla predisposizione e al mantenimento nel tempo, attraverso un dedicato impianto di irrigazione di una idonea fascia di verde arborea/arbustiva continua lungo tutto il perimetro del confine con l’abitato di Calzoni; per consentire una idonea ricomposizione ambientale e paesaggistica a “Parco Urbano”. Tale fascia dovrà essere di profondità variabile e minima di 5 m con essenze vegetali compatibili con le necessarie misure di sicurezza per la navigazione aerea (verifica dell’altezza delle piante a maturità, dell’assenza di edibilità/richiamo da parte dell’avifauna);
  3. le opere di mitigazione/compensazione definite, siano realizzate contestualmente all’intervento, ovvero con le temporalità concordate con il Comune di Villafranca di Verona;
  4. In fase di esercizio del parcheggio dovrà provvedersi alla manutenzione dei pozzi disperdenti, e alla pulizia dei medesimi almeno ogni 10 anni;
  5. in fase di esercizio del parcheggio dovrà essere assunto un protocollo operativo per la gestione delle eventuali emergenze (spargimento accidentale di idrocarburi sul suolo, incendio accidentale di automezzi).

2)  Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010. 

3)  Di notificare il presente provvedimento alla ditta Ares Due s.r.l. con sede legale in Verona (VR), Stradone S. Fermo, 26 cap. 37121 e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Villafranca di Verona (VR), alla Provincia di Verona e alla Direzione Regionale Infrastrutture. 

4)  Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alessandro Benassi

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