Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 106 del 10 dicembre 2013


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 200 del 30 settembre 2013

SISTEMI TERRITORIALI S.p.A. - lavori complementari relativi alla conca di navigazione di "Brondolo Nuova" con adeguamento degli standard della V classe CEMT - Dragaggi e sistemazione dell'accesso alle conche. - Comune di localizzazione Chioggia (VE) - Verifica di assoggettabilita' ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. L.R. 10/1999. Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto, presentato da Sistemi Territoriali S.p.A., che prevede alcune opere complementari di dragaggio e sistemazione dell’accesso alla conca di navigazione di Brondolo Nuova.

Il Dirigente

VISTA   l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., del 12/06/2013 di Sistemi Territoriali Spa, acquisita con prot. n. 253455 del 13/06/2013, relativa all’intervento in oggetto specificato; 

CONSIDERATO  che il progetto prevede una serie di interventi complementari alla conca di navigazione di “Brondolo Nuova”, mediante la realizzazione di dragaggi con riporto di terreno, per un volume totale di circa 80.000 mc, in un’area limitrofa che, al termine dei lavori, sarà oggetto di rinaturalizzazione; 

VISTO  l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”; 

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”; 

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, al deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei Comuni interessati, a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 278946 del 01/07/2013, l’avvio del procedimento a decorrere dal 21/06/2013; 

CONSIDERATO  che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 31/07/2013, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto; 

SENTITA  la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 11 settembre 2013, preso atto delle valutazioni presentate dal gruppo istruttorio, valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni: 

  1. Venga rispettata la quota di pescaggio prevista nel progetto che ha ottenuto giudizio favorevole di compatibilità ambientale con DGR 262 del 04/02/2005.
  2. Il sito di deposito dovrà essere corrispondente a quanto definito al punto 2 del comma 4.2 del Protocollo “Criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia” del 7 Aprile 1993.
  3. Qualora il riporto del materiale dragato dovesse essere effettuato in aree a destinazione d’uso corrispondente a “siti ad uso verde pubblico privato e residenziale”, così come definito dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dovranno essere effettuati nuovi campionamenti sui fanghi da dragare con le modalità indicate all’esempio di figura 2.3 (Esempio di posizionamento delle aree unitarie di tipologia 1 in canali di larghezza inferiore ai 100 m) del Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini APAT-ICRAM (agosto 2006), ricercando oltre ai parametri previsti dal Protocollo ’93, con la suddivisione degli idrocarburi nelle due classi (idrocarburi leggeri, C£12, e pesanti,C>12), anche il parametro “Sommatoria PCDD, PCDF” con conversione in T.E. all’espressione del dato. I fanghi dragati, suddivisi in lotti che saranno mantenuti distinti, dovranno essere oggetto di deposito temporaneo secondo normativa vigente, in attesa dei risultati delle analisi. In tale ipotesi il rispetto dei limiti di Tab. 1, col. A, dell'all. 5 alla parte IV del  D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è vincolante per il deposito dei sedimenti nell’area identificata.
  4. Vengano rispettate le prescrizioni di cui al parere istruttorio favorevole alla relazione di selezione preliminare per la Valutazione di Incidenza, espresso dall’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con relazione istruttoria tecnica n. 119/2013.

decreta

1)    Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 11 settembre 2013 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

  1. Venga rispettata la quota di pescaggio prevista nel progetto che ha ottenuto giudizio favorevole di compatibilità ambientale con DGR 262 del 04/02/2005.
  2. Il sito di deposito dovrà essere corrispondente a quanto definito al punto 2 del comma 4.2 del Protocollo “Criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia” del 7 Aprile 1993.
  3. Qualora il riporto del materiale dragato dovesse essere effettuato in aree a destinazione d’uso corrispondente a “siti ad uso verde pubblico privato e residenziale”, così come definito dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dovranno essere effettuati nuovi campionamenti sui fanghi da dragare con le modalità indicate all’esempio di figura 2.3 (Esempio di posizionamento delle aree unitarie di tipologia 1 in canali di larghezza inferiore ai 100 m) del Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini APAT-ICRAM (agosto 2006), ricercando oltre ai parametri previsti dal Protocollo ’93, con la suddivisione degli idrocarburi nelle due classi (idrocarburi leggeri, C£12, e pesanti,C>12), anche il parametro “Sommatoria PCDD, PCDF” con conversione in T.E. all’espressione del dato. I fanghi dragati, suddivisi in lotti che saranno mantenuti distinti, dovranno essere oggetto di deposito temporaneo secondo normativa vigente, in attesa dei risultati delle analisi. In tale ipotesi il rispetto dei limiti di Tab. 1, col. A, dell'all. 5 alla parte IV del  D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è vincolante per il deposito dei sedimenti nell’area identificata.
  4. Vengano rispettate le prescrizioni di cui al parere istruttorio favorevole alla relazione di selezione preliminare per la Valutazione di Incidenza, espresso dall’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con relazione istruttoria tecnica n. 119/2013.

2)   Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010. 

3)   Di notificare il presente provvedimento a “Sistemi Territoriali S.p.A.”, con sede legale in Padova (PD), Piazza Zanellato 5, C.A.P. 35131,  PEC: sistemiterritorialispa@legalmail.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Venezia, al Comune di Chioggia, all’UP Genio Civile di Padova, alla Direzione Progetto Venezia e al Magistrato alle Acque di Venezia. 

4)   Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alessandro Benassi

Torna indietro