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Bur n. 74 del 27 agosto 2013


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 171 del 09 agosto 2013

CRESTANI SEBASTIANO FLAVIO & C. S.n.c. _ Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di marmo "La Montagnola" - Comune di localizzazione: Conco (VI) - Verifica di assoggettabilita' ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni

 

Note per la trasparenza:      

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il nuovo progetto di ampliamento e ricomposizione ambientale della cava “La Montagnola” ubicata nel Comune di Conco (VI) e gestita dalla ditta “Crestani Sebastiano Flavio & C. Snc”, titolare dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Veneto con DGR n. 3673 del 13/10/1998.

  

Il Dirigente   

  

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., del 15/04/2013 della ditta “Crestani Sebastiano Flavio & C. snc”, acquisita con prot. n. 161806 del 16/04/2013, relativa all’intervento di coltivazione in ampliamento della cava in questione; 

CONSIDERATO  che il progetto prevede l’ampliamento della cava “La Montagnola” per una superficie pari a 18.767 m2, un volume di scopertura totale di 91.141 m3 e volume di materiale associato in esubero pari a 15.918 m3, con ricomposizione finale; 

VISTO  l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L.R. n.10 del 26/03/1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”; 

VISTA   la Legge Regionale n. 44 del 7 Settembre 1982 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”; 

VISTA   la DGRV n. 1539 del 27 settembre 2011 “Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative”; 

VISTA  la D.G.R. n. 652 del 20/03/2007 “Determinazioni, indirizzi e linee guida per l’applicazione della L.R. 07/09/1982, n. 44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati”; 

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, al deposito di copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio del comune interessato, a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 197699 del 10/05/2013, l’avvio del procedimento a decorrere dal 03/05/2013; 

CONSIDERATO  che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 19/06/2013, durante la quale è stato nominato un gruppo istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto; 

PRESO ATTO che il Comune di Conco ha trasmesso un’osservazione, acquisita dall’UC VIA con prot. n. 279684 del 01/07/2013, che è stata oggetto di valutazione da parte del gruppo istruttorio; 

PRESO ATTO  che il proponente ha depositato nuova documentazione aggiuntiva volontaria con nota del 10/07/2013, acquisita dall’UC VIA con prot. n. 297282 del 11/07/2013, relativamente a modifiche delle modalità di attuazione degli interventi ricompositivi; 

SENTITA  la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 17 luglio 2013, preso atto della proposta di parere del gruppo istruttorio, che ha effettuato un sopralluogo presso l’area di intervento in data 09/07/2013, e valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tali da comportare l’assoggettamento a VIA del progetto presentato, con particolare riferimento al quantitativo di materiale associato previsto in alienazione e alla ricomposizione e rimodellamento del pendio conseguente dall'intervento (il progetto di ampliamento non comporta una deformazione impattante del profilo luogo), ha ritenuto di dover escludere il medesimo dalla procedura di V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le prescrizioni  di seguito indicate: 

  1. i periodi di interruzione dell'attività di cava vengano concordati con l'Amministrazione Comunale ed eventualmente estesi anche nel mese di Luglio;
  2. le modalità di piantumazione legate alla ricomposizione ambientale finale vengano concordate con il Servizio Forestale e venga valutata eventualmente la possibilità di ripristinare qualche macchia di alberi;
  3. venga utilizzato un quantitativo di materiale di copertura tale da garantire un adeguato spessore di suolo e in grado di assicurare un assetto stabile e non soggetto a dilavamento con conseguente impoverimento;
  4. l'angolo finale di ricomposizione delle scarpate, ove ricomposte, dovrà garantire la stabilità del versante: si dovranno effettuare le verifiche di stabilità sulle sezioni caratteristiche di ricomposizione a garanzia che le geometrie scelte risultino adeguatamente stabili;
  5. sia comunque garantita l'accessibilità alla malga “La Montagnola” per tutta la durata dei lavori di coltivazione e ricomposizione ambientale del progetto in oggetto;
  6. i lavori di scoronamento del ciglio superiore della vecchia cava autorizzata ed esaurita (area di raccordo orografico, cippi 8-9-A e B, relativi alla documentazione presentata) siano fatti contestualmente ai lavori di ricomposizione ambientale previsti per la vecchia cava stessa;
  7. il materiale utile principale è costituito esclusivamente dal calcare lucidabile (marmo). Ogni altro  materiale rinvenuto con l’estrazione costituisce materiale associato prioritariamente destinato alla ricomposizione ambientale della cava.

decreta

 

  1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 17 luglio 2013 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni, che dovranno essere recepite nell’ambito del progetto definitivo per il rilascio della relativa autorizzazione:
  1. i periodi di interruzione dell'attività di cava vengano concordati con l'Amministrazione Comunale ed eventualmente estesi anche nel mese di Luglio;
  2. le modalità di piantumazione legate alla ricomposizione ambientale finale vengano concordate con il Servizio Forestale e venga valutata eventualmente la possibilità di ripristinare qualche macchia di alberi;
  3. venga utilizzato un quantitativo di materiale di copertura tale da garantire un adeguato spessore di suolo e in grado di assicurare un assetto stabile e non soggetto a dilavamento con conseguente impoverimento;
  4. l'angolo finale di ricomposizione delle scarpate, ove ricomposte, dovrà garantire la stabilità del versante: si dovranno effettuare le verifiche di stabilità sulle sezioni caratteristiche di ricomposizione a garanzia che le geometrie scelte risultino adeguatamente stabili;
  5. sia comunque garantita l'accessibilità alla malga “La Montagnola” per tutta la durata dei lavori di coltivazione e ricomposizione ambientale del progetto in oggetto;
  6. i lavori di scoronamento del ciglio superiore della vecchia cava autorizzata ed esaurita (area di raccordo orografico, cippi 8-9-A e B, relativi alla documentazione presentata) siano fatti contestualmente ai lavori di ricomposizione ambientale previsti per la vecchia cava stessa;
  7. il materiale utile principale è costituito esclusivamente dal calcare lucidabile (marmo). Ogni altro  materiale rinvenuto con l’estrazione costituisce materiale associato prioritariamente destinato alla ricomposizione ambientale della cava.
  1. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010. 
  2. Di notificare il presente provvedimento alla ditta “Crestani Sebastiano Flavio & C. snc.”, con sede legale in Conco (VI), Via Bagnara 16, C.A.P. 36062,  PEC: crestanisebfecsnc@legalmail.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Conco (VI), alla Provincia di Vicenza e alla Direzione Regionale Geologia e Georisorse. 
  3. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alessandro Benassi

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