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Bur n. 57 del 09 luglio 2013


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 129 del 18 giugno 2013

MITENI S.p.A. (con sede legale in Trissino (VI) - Localita' Colombara n. 91-CAP 36070- P.I. 10129460159)- Conversione di alcune dotazioni impiantistiche finalizzate alla realizzazione di un sistema di purificazione e captazione del tensioattivo dal risultante in soluzione acquosa dal processo produttivo di plastiche fluorurate - Comune di localizzazione: Trissino (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilita' (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla Procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Note per la trasparenza:      

con il presente provvedimento s’intende escludere dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni il progetto di conversione di alcune dotazioni impiantistiche esistenti in una linea produttiva di produzione prodotti perfluorurati dell’azienda Miteni s.p.a.,  al fine di attuare il trattamento e il recupero di un rifiuto pericoloso.

 

Il Dirigente

Visto l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 10 del 26/03/1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
Vista la DGRV n. 1539 del 27 settembre 2011 “Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative”.
Vista l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla Società Miteni S.p.A. (P.I. 10129460159), con sede legale in Località Colombara n. 91 - 36070 Trissino (VI), acquisita con dall’UC VIA con prot. n. 104475 del 8/03/2013, relativa all’intervento in oggetto specificato;
Visto che la Ditta MITENI S.p.A. opera nel settore della chimica del fluoro ed in particolare nella produzione di intermedi chimici fluorurati e che le produzioni di tale azienda sono distinte su tre linee produttive denominate: Linea Prodotti Perfluorurati, Linea prodotti Fluoroaromatici, Linea derivati Benzotrifluoruro;
Vista la nota prot. DirTec20/13/LG/dd del 29/04/2013, acquisita dall’Unità Complessa V.I.A con prot. n. 181469 del 30/04/2013, con la quale la Società Miteni S.p.A. ha presentato integrazioni volontarie;
Preso atto che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio del Comune interessato, a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 130472 del 26/03/2013, l’avvio del procedimento a decorrere dal 08/03/2013;
Preso atto che l'istanza di progetto presentata riguarda la richiesta per il trattamento di un rifiuto pericoloso classificato con CER 07 02 01* al fine di ottenere il sale ammonico dell’Acido 2,3,3,3 - Tetrafluoro-2-Eptafluoropropossi-Propoanoico, e che le operazioni previste sono da classificarsi come operazione di recupero “R3 - riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi”;
Preso atto che si prevede esclusivamente l’utilizzazione di apparecchiature esistenti del reparto “Linea Prodotti Perfluorurati”, che la produzione sarà alternativa alle altre produzioni già in essere nel reparto stesso, con la produzione di 17 tonnellate/anno di prodotto finito in soluzione acquosa al 70% e che la stima del nuovo assetto produttivo comporterà una riduzione della massima capacità produttiva di circa 50% della sezione di impianto interessata alla modifica;
Sentita la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 8 Maggio 2013, preso atto che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso non comporta impatti negativi significativi sull’ambiente, ha ritenuto di dover escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii con le seguenti prescrizioni:
a)    il rifiuto trattabile presso l’impianto è esclusivamente quello identificato con il codice CER 07 02 01* e la linea di produzione “Perfluorurati”;
b)    lo stoccaggio del rifiuto in esame dovrà essere chiaramente individuato e separato anche fisicamente dai restanti prodotti. I rifiuti prodotti dall’impianto dovranno essere chiaramente individuabili e tenuti separati dagli altri rifiuti, prima del loro eventuale trattamento all’interno dell’azienda;
c)    le emissioni dovranno rispettare i limiti di cui all’A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Vicenza, gli scarichi liquidi convogliati nella fognatura consortile dovranno rispettare i limiti imposti dal gestore della rete fognaria.
d)    l’impianto di trattamento rifiuti pericolosi dovrà seguire la normativa di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Parte IV;
Ritenuto che la prescrizione d) di cui al punto precedente debba ragionevolmente intendersi che l’impianto di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi (R3) dovrà acquisire l’autorizzazione dalla Provincia di Vicenza ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Parte IV e dell’art. 6 della L.R 3/2000;

decreta

  1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 08 Maggio 2013 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

 

  1. il rifiuto trattabile presso l’impianto è esclusivamente quello identificato con il codice CER 07 02 01* e la linea di produzione “Perfluorurati”;
  2. lo stoccaggio del rifiuto in esame dovrà essere chiaramente individuato e separato anche fisicamente dai restanti prodotti. I rifiuti prodotti dall’impianto dovranno essere chiaramente individuabili e tenuti separati dagli altri rifiuti, prima del loro eventuale trattamento all’interno dell’azienda;
  3. le emissioni dovranno rispettare i limiti di cui all’A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Vicenza, gli scarichi liquidi convogliati nella fognatura consortile dovranno rispettare i limiti imposti dal gestore della rete fognaria.
  4. l’impianto di trattamento rifiuti pericolosi dovrà seguire la normativa di cui al D.Lgs. n. 152/2006  e ss.mm.ii. Parte IV;

 

  1. Che l’impianto di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi (R3) dovrà acquisire l’autorizzazione dalla Provincia di Vicenza ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Parte IV e dell’art. 6  della L.R 3/2000;

 

  1. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

 

  1. Di trasmettere il presente provvedimento alla Società Miteni S.p.A., con sede legale in Località Colombara, 91 – 36070 Trissino (VI), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Trissino e alla Provincia di Vicenza.

 

  1. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alessandro Benassi

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