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Bur n. 49 del 11 giugno 2013


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 118 del 27 maggio 2013

EUROMARMI S.R.L. - Progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della ex cava di marmo "Busa del Fieno" - Comune di localizzazione: Valstagna (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) Esclusione dalla Procedura di V.I.A. con prescrizioni

Il Dirigente

Visto l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 10 del 26/03/1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale";

Vista la L.R. n. 44 del 7/09/1982 "Norme per la disciplina dell’attività di cava";

Vista la D.G.R. n. 652 del 20/03/2007 "Determinazioni, indirizzi e linee guida per l’applicazione della L.R. 07/09/1982, n. 44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati";

Vista la D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 "Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative".

Vista l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta Euromarmi S.r.l., con sede legale in Via Conco di Sopra, 135 - 36062 Conco (VI), acquisita dall’UC VIA con prot. n. 34573 del 24/01/2013, relativa all’intervento in oggetto specificato;

Preso atto che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, al deposito di copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio del Comune interessato, a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 98537 del 6/03/2013, l’avvio del procedimento a decorrere dal 27/02/2013;

Preso atto che l'istanza di progetto presentata riguarda la riapertura di una vecchia cava di marmo a cielo aperto (Busa del Fieno) per la coltivazione di corsi commerciali di marmo da taglio lucidabile, riferibili alla formazione del Biancone e denominati marmo bianco e marmo rosato;

Preso atto che il progetto di coltivazione prevede una superficie di scavo pari a 25.300 mq con potenza massima di scopertura di 45 m, un volume di scavo complessivo pari a 434.417 mc (suddiviso in 10 anni) e la ricomposizione finale a bosco e prato pascolo;

Considerato che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 24/04/2013, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

Preso atto delle valutazioni presentate da parte del Gruppo Istruttorio nella seduta della Commissione Regionale VIA del 8/05/2013, che hanno evidenziato in particolare i seguenti elementi:

-   non vengono superati i prescritti limiti di assoggettabilità;

-   l’intervento non risulta esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente tali da comportare l’assoggettamento a VIA del progetto presentato;

-   l’area di cava risulta esterna a SIC e ZPS. Il sito più prossimo è posto a 1,7 km di distanza. non vengono ipotizzate incidenze o effetti negativi;

-   non sono state evidenziate criticità particolari, trattandosi della tradizionale coltivazione del marmo (calcare lucidabile).

Sentita la Commissione Regionale VIA, la quale, nella seduta del 8/05/2013, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sentito il parere del gruppo istruttorio incaricato e valutato che l’intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, all’unanimità dei presenti, ha ritenuto che il medesimo debba essere escluso dalla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con la seguente prescrizione:

1.   Il progetto presentato considera l’estrazione di calcare lucidabile (marmo) e di calcare da costruzione, quali materiali principali oggetto dello sfruttamento della cava. La coltivazione di cave di calcare lucidabile (marmo) in un contesto di particolare valenza ambientale e paesaggistica quale l’Altopiano di Asiago risulta accettabile considerata la tradizione di tale tipo di attività. Non risulta invece ambientalmente sostenibile l’attivazione di cave che considerino lo sfruttamento di calcari da costruzione quali materiali utili da coltivare, dati gli impatti non trascurabili che derivano da tale tipo di attività. L’utilizzo secondario dei calcari da costruzione nell’ambito del materiale associato in esubero rispetto alle esigenze ricompositive potrà essere previsto in sede di domanda di autorizzazione della cava, attesa la necessaria verifica delle reali quantità di calcare lucidabile (marmo) prodotte e dell’effettivo esubero rispetto alle quantità da impiegarsi prioritariamente per la ricomposizione ambientale.

decreta

1) Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 8 Maggio 2013 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con la seguente prescrizione:

1. Il progetto presentato considera l’estrazione di calcare lucidabile (marmo) e di calcare da costruzione, quali materiali principali oggetto dello sfruttamento della cava. La coltivazione di cave di calcare lucidabile (marmo) in un contesto di particolare valenza ambientale e paesaggistica quale l’Altopiano di Asiago risulta accettabile considerata la tradizione di tale tipo di attività. Non risulta invece ambientalmente sostenibile l’attivazione di cave che considerino lo sfruttamento di calcari da costruzione quali materiali utili da coltivare, dati gli impatti non trascurabili che derivano da tale tipo di attività. L’utilizzo secondario dei calcari da costruzione nell’ambito del materiale associato in esubero rispetto alle esigenze ricompositive potrà essere previsto in sede di domanda di autorizzazione della cava, attesa la necessaria verifica delle reali quantità di calcare lucidabile (marmo) prodotte e dell’effettivo esubero rispetto alle quantità da impiegarsi prioritariamente per la ricomposizione ambientale.

2) Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

3) Di comunicare il presente provvedimento alla ditta Euromarmi S.r.l., con sede legale in Via Conco di Sopra, 135 - 36062 Conco (VI), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Valstagna (VI), alla Provincia di Vicenza, alla Direzione Geologia e Georisorse e all’Unità Periferica Servizio Forestale Regionale di Vicenza.

4) Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alessandro Benassi

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