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Bur n. 45 del 28 maggio 2013


Materia: Enti locali

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 57 del 03 maggio 2013

Rinnovo del consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova - Procedura per l'assegnazione del seggio spettante alle "Organizzazioni Sindacali dei lavoratori". (Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.ii.mm., articolo 10, comma 6 e articolo 12).

Il Presidente

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 “Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53, della legge 23 luglio 2009, n. 99” ed in particolare gli articoli 10 e 12, concernenti rispettivamente la composizione e la costituzione del Consiglio camerale.

VISTO l’articolo 10, comma 6, della citata legge ove si prevede che del Consiglio camerale faccia parte un rappresentante delle “Organizzazioni Sindacali dei lavoratori”, designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156 (di seguito denominato D.M.) con il quale, in attuazione dell’articolo 12 citato, è stato adottato il regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle Camere di Commercio.

RICHIAMATO il proprio decreto n. 35 del 28 marzo 2013, avente per oggetto: “Individuazione delle organizzazioni e associazioni designatrici dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Padova”.

RILEVATO che con il decreto succitato si è provveduto all’individuazione delle organizzazioni imprenditoriali e alla determinazione delle associazioni dei consumatori legittimate, in forza della loro maggiore rappresentatività, a designare i componenti il consiglio camerale nei settori di rispettiva competenza, rinviandosi a successivo provvedimento la determinazione dell’organizzazione cui spetta la designazione del componente in rappresentanza delle “Organizzazioni Sindacali dei lavoratori”.

CONSIDERATO che la mancata determinazione di cui sopra è stata causata dal fatto che nessuna organizzazione sindacale ha presentato, nell’ambito delle procedura di Rinnovo del Consiglio camerale di cui all’avviso camerale pubblicato in data 27 novembre 2012, la propria candidatura per partecipare all’assegnazione del relativo seggio.

RILEVATO che il D.M., ove disciplina la procedura per la costituzione dei consigli camerali, non contempla la suddetta fattispecie che si è venuta a verificare nel procedimento costitutivo del consiglio della CCIAA di Padova.

PRESO ATTO della nota prot. n. 42781 del 13 marzo 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione alla medesima fattispecie, precisava che la Regione in caso di assenza di candidature deve richiedere “alla camera di commercio, titolare ai sensi del D.M. n. 156/2011 di questa parte della procedura, di avviare una nuova procedura, gestita secondo le fasi procedimentali del decreto stesso, che consenta alle organizzazioni interessate di presentare eventualmente le proprie candidature entro un termine ritenuto congruo e prevedendo, nel caso in cui tale procedura vada nuova deserta, di procedere alla nomina in via autoritativa, ai sensi del comma 6 dell’articolo 12 della legge 29.12.1993, n. 580 e ss.ii.mm.

RITENUTO, pertanto, necessario di dare avvio, in conformità con quanto previsto dal suddetto parere del Ministero, ad una procedura specifica ai fini dell’assegnazione del seggio di cui sopra, delineata sulla base di quella disciplinata D.M., seppure con i termini temporali ridotti alla metà, in ragione della straordinarietà della stessa ed in ordine ai principi di celerità e funzionalità del procedimento.

CONSIDERATO comunque che, stante il comma 7, dell’articolo 12 della legge n. 580 del 1993, la nomina del componente il consiglio di cui trattasi può intervenire anche successivamente all’insediamento del consiglio stesso senza pregiudizio dello svolgimento delle proprie funzioni da parte dell’organo consiliare.

 RITENUTO altresì di procedere, alla nomina in via sostitutiva da parte del Presidente della Giunta regionale del componente il consiglio camerale, qualora, ad esito della procedura di cui al presente provvedimento si verifichi nuovamente che nessuna organizzazione sindacale presenti la candidatura per partecipare all’assegnazione del seggio in questione, recependo in tal senso il citato parere del Ministero che applica in via analogica alla fattispecie in oggetto la disposizione di cui al comma 6, dell’articolo 12 della legge n. 580 del 1993.

decreta

1.      di dare avvio alla procedura per l’assegnazione del seggio spettante alle “Organizzazioni sindacali dei lavoratori” nell’ambito nel rinnovando Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, disponendo che:

a)      l’istanza con la relativa documentazione, ai sensi dell’articolo 3 del D.M., deve essere presentata con le modalità di cui al medesimo articolo 3, al Presidente della CCIAA di Padova entro venti giorni dalla pubblicazione nell’albo camerale e sul sito internet istituzionale di apposito avviso recante gli estremi del presente provvedimento;

b)      entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature il Segretario generale della CCIAA, ai sensi dell’articolo 5 del D.M. – effettuate le verifiche di propria competenza e richieste le eventuali regolarizzazioni al legale rappresentante delle organizzazioni, che deve provvedere entro il termine perentorio di cinque giorni – fa pervenire al Presidente della Giunta regionale i dati e i documenti regolarmente acquisiti;

c)      entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa dal segretario generale della CCIAA, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 9 del D.M., determina l’organizzazione sindacale, o raggruppamento di organizzazioni, cui spetta designare il componente in consiglio in rappresentanza dei lavoratori e notifica tale determinazione a tutte le organizzazioni sindacali che hanno presentato validamente la propria candidatura;

2.  di disporre che, qualora in esito alla procedura di cui al presente provvedimento si verifichi che nessuna organizzazione sindacale presenti la candidatura per partecipare all’assegnazione del seggio in questione, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 6, dell’articolo 12 della legge n. 580 del 1993, procederà alla nomina del componente il consiglio di cui trattasi, scegliendolo tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale di Padova con riferimento allo specifico settore;

3.  di invitare il Presidente della CCIAA di Padova a pubblicare nell’albo camerale e sul sito internet istituzionale apposito avviso recante notizia dell’avvio della procedura disposto dal presente decreto, dando comunicazione dell’avvenuta pubblicazione al Presidente della Giunta regionale;

4.  di notificare il presente decreto alla CCIAA di Padova;  

5.  di incaricare la Direzione regionale Commercio dell’esecuzione del presente atto;

6.  di pubblicare integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione il presente provvedimento.                                                

Luca Zaia

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