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Bur n. 101 del 07 dicembre 2012


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 224 del 16 novembre 2012

C.G.A. Scarl (con sede legale in Villaverla -VI- via Roma 6 - P.IVA: 00898570247) - Progetto per la coltivazione di una cava di argilla per laterizi denominata "Fracca" - Comune di localizzazione: Montegalda (VI) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) Esclusione dalla Procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Il Dirigente

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA  la L.R. n.10 del 26/03/1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGRV n. 1539 del 27 settembre 2011 “Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative”;

VISTA la L.R. n. 44 del 7 settembre 1982 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e le vigenti norme e direttive minerarie;

VISTA  l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., del 10/07/2012 della ditta C.G.A. Scarl. (con sede legale in Villaverla –VI– via Roma 6 - P.IVA: 00898570247) acquisita con prot. n. 317112/63.01.07 del 10/07/2012  relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTA  la nota prot. n. 4444 del 21/08/2012, acquisita con prot. n. 382754 del 22/08/2012, con la quale il Comune di Montegalda (VI)  ha presentato le proprie osservazioni al progetto; 

VISTA la nota del 10/09/2012, acquisita con prot. n. 406369 del 10/09/2012, con la quale la ditta ha C.G.A. Scarl. trasmesso integrazioni volontarie al progetto;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, al deposito di copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei comuni interessati, a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 361678 del 06/08/2012, l’avvio del procedimento a decorrere dal 13/07/2012;

PRESO ATTO che il progetto in esame risulta essere uno di cinque progetti finalizzati alla coltivazione di cave di argilla per laterizi che saranno gestite da C.G.A. Scarl. e che in particolare il progetto prevede una superficie complessiva di cava di 56.980 mq, una superficie di scavo di 46.735 mq, una profondità massima di scavo di 1,20 m dal p.c ed un volume complessivo movimentato di 76.305 mc.

SENTITA  la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 26 Settembre 2012, preso atto che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso non comporta impatti negativi significativi sull’ambiente, in quanto:

-         non vengono superati i prescritti limiti di assoggettabilità;

-         gli interventi non risultano esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente tali da            comportare l’assoggettamento a VIA del progetto presentato;

-         le aree di cava risultano esterne a SIC e ZPS. Non vengono ipotizzate incidenze o effetti            negativi;

-         non sono state evidenziate criticità particolari;

ha ritenuto di dover escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii con le seguenti prescrizioni:

a.       individuare un piano di coltivazione generale delle singole attività di cava che consideri una razionale sequenza temporale di coltivazione delle medesime stabilendo, al massimo, l’apertura e la coltivazione contemporanea di due siti estrattivi. Tutto ciò considerato l’ambito non esteso in cui le cinque istanze sono inserite, e il medesimo sito di utilizzo, che si prescrive;

b.       con riferimento alle concentrazioni di Arsenico rilevate nei terreni naturali interni alle aree di progetto, preso atto del superamento dei limiti di cui alla colonna A, Tabella 1, Parte IV, Titolo V del D. Lgs 152/06, i terreni provenienti da aree esterne per le attività di ricomposizione ambientale dovranno rispettare i limiti riportati nella Colonna A (Tabella 1, Parte IV, Titolo V del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) fatto salvo quanto di seguito evidenziato. L’applicazione delle procedure previste delle vigenti norme e direttive minerarie (D. Lgs. n.117/2008, DGR n. 761/2010, ecc.) , darà modo di determinare gli effettivi valori di fondo di ogni singola area della cava. In base a tali valori, previo parere ARPAV, si potranno stabilire le concentrazioni limite di accettabilità, per i terreni provenienti dall’esterno ai fini delle ricomposizioni ambientali. Dovranno essere predisposti i piani dei rifiuti di estrazione come previsto dalle vigenti norme e direttive minerarie;

c.       il proponente dovrà effettuare apposite verifiche di stabilità nelle situazioni in cui gli scavi arrivino in prossimità di edifici, strade e pali di sostegno linee elettriche e telefoniche, ai sensi della vigente normativa, a garanzia che le attività estrattive proposte non comportino rischi di instabilità in corrispondenza di questi elementi del territorio;

d.       il materiale associato, non appartenente al banco utile dovrà rimanere in cava per il riutilizzo ai fini della ricomposizione ambientale;

e.       si rileva che è la composizione mineralogica del minerale a giacimento, industrialmente utilizzabile, che determina l’appartenenza del medesimo alle varie categorie di materiali di cui alle vigenti norme minerarie. Considerata quindi la natura, dei materiali oggetto di istanza, classificati come limi sabbiosi nella documentazione presentata dal proponente in relazione alle richieste di apertura e coltivazione delle cave “Fracca”, “Berti” (Comune di Montegalda), “Benedetti” (Comune di Grisignano di Zocco) e “Sartori” (Comune di Camisano Vicentino), si demanda alla Direzione Geologia e Georisorse della Regione Veneto l’esecuzione delle verifiche di classificazione mineraria di cui all’art. 2 della L.R. n. 44/1982 (R.D. 1443 del 29 luglio 1927), anche mediante produzione di documentazioni integrative da parte della medesima ditta proponente.

f.        i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali di cava e dei terreni per la ricomposizione finale dei siti dovranno rispettare quanto previsto dall’Ordinanza n. 165/2010 del Comune di Montegalda;

g.       il perimetro di scavo dovrà rispettare la fascia di rispetto del tracciato ferroviario dell’”ex Ostiglia”. Lungo tale settore si dovrà prevedere un rafforzamento delle cortine arboree, con la realizzazione di un doppio filare alternato.

 

decreta

1)      Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 26 Settembre 2012 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

a.       individuare un piano di coltivazione generale delle singole attività di cava che consideri una razionale sequenza temporale di coltivazione delle medesime stabilendo, al massimo, l’apertura e la coltivazione contemporanea di due siti estrattivi. Tutto ciò considerato l’ambito non esteso in cui le cinque istanze sono inserite, e il medesimo sito di utilizzo, che si prescrive;

b.       con riferimento alle concentrazioni di Arsenico rilevate nei terreni naturali interni alle aree di progetto, preso atto del superamento dei limiti di cui alla colonna A, Tabella 1, Parte IV, Titolo V del D. Lgs 152/06, i terreni provenienti da aree esterne per le attività di ricomposizione ambientale dovranno rispettare i limiti riportati nella Colonna A (Tabella 1, Parte IV, Titolo V del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) fatto salvo quanto di seguito evidenziato. L’applicazione delle procedure previste delle vigenti norme e direttive minerarie (D. Lgs. n.117/2008, DGR n. 761/2010, ecc.) , darà modo di determinare gli effettivi valori di fondo di ogni singola area della cava. In base a tali valori, previo parere ARPAV, si potranno stabilire le concentrazioni limite di accettabilità, per i terreni provenienti dall’esterno ai fini delle ricomposizioni ambientali. Dovranno essere predisposti i piani dei rifiuti di estrazione come previsto dalle vigenti norme e direttive minerarie;

c.       il proponente dovrà effettuare apposite verifiche di stabilità nelle situazioni in cui gli scavi arrivino in prossimità di edifici, strade e pali di sostegno linee elettriche e telefoniche, ai sensi della vigente normativa, a garanzia che le attività estrattive proposte non comportino rischi di instabilità in corrispondenza di questi elementi del territorio;

d.       il materiale associato, non appartenente al banco utile dovrà rimanere in cava per il riutilizzo ai fini della ricomposizione ambientale;

e.       si rileva che è la composizione mineralogica del minerale a giacimento, industrialmente utilizzabile, che determina l’appartenenza del medesimo alle varie categorie di materiali di cui alle vigenti norme minerarie. Considerata quindi la natura, dei materiali oggetto di istanza, classificati come limi sabbiosi nella documentazione presentata dal proponente in relazione alle richieste di apertura e coltivazione delle cave “Fracca”, “Berti” (Comune di Montegalda), “Benedetti” (Comune di Grisignano di Zocco) e “Sartori” (Comune di Camisano Vicentino), si demanda alla Direzione Geologia e Georisorse della Regione Veneto l’esecuzione delle verifiche di classificazione mineraria di cui all’art. 2 della L.R. n. 44/1982 (R.D. 1443 del 29 luglio 1927), anche mediante produzione di documentazioni integrative da parte della medesima ditta proponente.

f.        i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali di cava e dei terreni per la ricomposizione finale dei siti dovranno rispettare quanto previsto dall’Ordinanza n. 165/2010 del Comune di Montegalda;

g.       il perimetro di scavo dovrà rispettare la fascia di rispetto del tracciato ferroviario dell’”ex Ostiglia”. Lungo tale settore si dovrà prevedere un rafforzamento delle cortine arboree, con la realizzazione di un doppio filare alternato.

2)      Di prendere atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

3)      Di notificare il presente provvedimento alla ditta C.G.A. Scarl con sede legale in Villaverla (VI) via Roma 6, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Montegalda (VI), alla Provincia di Vicenza, alla Direzione Geologia e Georisorse.

4)      Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alessandro Benassi

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