Visto l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 10 del 26/03/1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale";
Vista la D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 "Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative";
Vista l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., del 6/07/2012 dalla società Centro Veneto Servizi S.p.A., con sede legale in Monselice, Viale Tre Venezie, 26, CAP 35043, P. IVA n. 00064780281, acquisita con prot. n° 320707/63.01.07 del 11/07/2012, relativa all’intervento in oggetto specificato;
Preso atto che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio del comune interessato, a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n348025/E.410.01.1 del 27/07/2012, l’avvio del procedimento a decorrere dal 09/07/2012;
Considerato che l’intervento riguarda la realizzazione di un comparto di chiariflocculazione da realizzarsi presso l’impianto esistente di depurazione delle acque reflue, sito in via del Borgo a Monselice, il quale presenta una potenzialità nominale pari a 40.000 A.E.;
Considerato che l’impianto di cui sopra, è classificato quale impianto di I^ categoria e soggetto pertanto ad approvazione di competenza della Regione, previa acquisizione del parere della Commissione Tecnica Regionale, e che lo stesso rientra tra le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale, di cui all’All. VIII alle Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., di competenza regionale, ai sensi della L.R. 26/07;
Considerato che l’intervento rientra nell’ambito degli interventi da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., in quanto costituisce modifica di un progetto di cui all’allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 (nel caso specifico riconducibile al p.to 7 lett. v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 A.E.), già autorizzato e realizzato;
Sentita la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 12 Settembre 2012, considerato che l’intervento non comporta un aumento della potenzialità nominale dell’impianto, essendo finalizzato unicamente a garantire un miglioramento delle caratteristiche qualitative dello scarico e che lo stesso non comporta impatti negativi significativi sull’ambiente, all’unanimità dei presenti, ha ritenuto di dover escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;