Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 43 del 05 giugno 2012


Materia: Caccia e pesca

Decreto DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 91 del 18 maggio 2012

Introduzione, nel Veneto, di misure di salvaguardia per la specie anguilla europea ai sensi dell'art.16, c.2 della Lr 19/1998.

Il Presidente


Visto il Reg. CE n. 1100/2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (Anguilla anguilla);

Vista la Decisione della Commissione Europea in data 11/07/2011 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale per la gestione dell’anguilla in Italia;

Dato atto che il Piano Nazionale di cui sopra prevede l’adozione, a livello regionale, di misure di salvaguardia quali condizioni indispensabili per il mantenimento di regimi autorizzativi aventi per oggetto la pesca professionale ed amatoriale dell’anguilla;

Considerate le positive interlocuzioni intercorse con le Province del Veneto;

Visto l’art. 16, c.2 della Lr 28 aprile 1998 n.19 che prevede, in circostanze eccezionali, l’introduzione di divieti o limitazioni per l’esercizio della pesca allo scopo di conservare l’ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica, da formalizzare con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

Su conforme proposta del Dirigente regionale dell’Unità di Progetto Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1.   sono disposte, ai sensi e per i fini di cui all’art.16, c.2 della Lr n.19/1998, le seguenti misure di salvaguardia per la specie anguilla europea (Anguilla anguilla), da applicarsi nelle acque interne e marittime interne del Veneto:

•   taglia minima di cattura: 40 cm;

•   periodo di divieto di pesca: dal 1° gennaio al 31 marzo;

•   divieto di pesca in prossimità di sbarramenti e scale di rimonta;

•   divieto del rilascio di autorizzazioni per la pesca di giovanili di anguilla (cieche/ragani);

•   divieto di utilizzo di soggetti appartenenti alla specie anguilla europea (Anguilla anguilla) come esca;

2.   le misure di salvaguardia di cui al punto 1. debbono essere osservate sia dai pescatori di professione che dai pescatori sportivo-amatoriali;

3.   la non osservanza delle suindicate misure di salvaguardia comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste all’art.33 c.3 della Lr 19/1998;

4.   è disposto l’invio di copia conforme del presente Decreto, per quanto di competenza, alle Amministrazioni provinciali del Veneto e a tutti gli organi di vigilanza preposti sul territorio regionale;

5.   l’Unità di Progetto Caccia e Pesca è incaricata dell’esecuzione del presente atto.

Luca Zaia

Torna indietro