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Bur n. 31 del 20 aprile 2012


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 45 del 29 marzo 2012

Bagnara Marmi Due Srl - Progetto di ampliamento della cava "Fassa Polsen 2", cava di calcare lucidabile e calcari da costruzione - Comune di localizzazione: Asiago (Vi) - Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Esclusione dalla procedura di V.I.A. con raccomandazioni.

Il Dirigente

Visto l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la Lr n.10 del 26/03/1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

Vista la DGRV n. 1539 del 27 settembre 2011 “Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative”.

Vista la Legge Regionale n. 44 del 7 Settembre 1982 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

Vista la Dgr n. 652 del 20/03/2007 “Determinazioni, indirizzi e linee guida per l’applicazione della Lr 07/09/1982, n. 44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati”;

Vista l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., del 14/11/2011 della ditta Bagnara Marmi Due S.r.l., acquisita con prot. n. 551917/63.01.07 del 25/11/2011, relativa all’intervento in oggetto specificato;

Preso atto che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, al deposito di copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei comuni interessati, a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 34976/E.410.01.1 del 24/01/2012, l’avvio del procedimento a decorrere dal 30/12/2011;

Considerato che il progetto prevede l’ampliamento di una cava esistente specializzata nell’estrazione del rosso ammoniaco, noto commercialmente come “marmo rosso di Asiago”, e che il progetto di ampliamento prevede anche la coltivazione di “marmo biancone” e di “marmo rosato”;

Sentita la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 29 Febbraio 2012, considerato che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso non comporta impatti negativi significativi sull’ambiente, in quanto:
- non vengono superati i prescritti limiti di assoggettabilità;
- l'intervento non risulta esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente tali da comportare l’assoggettamento a VIA del progetto presentato;
- l’area di cava risulta esterna a SIC e ZPS. Il sito più prossimo è posto ad oltre 1.500 m di distanza.
- non vengono ipotizzate incidenze o effetti negativi;
- non sono state evidenziate criticità particolari;
ha ritenuto di dover escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii con le seguenti raccomandazioni:

In base alla documentazione progettuale presentata si ritiene necessario un approfondimento di alcuni aspetti, ritenuti importanti ai fini dell’ottemperanza alla vigente normativa e della tutela ambientale. Si riportano di seguito le seguenti raccomandazioni:

1. la documentazione di progetto dovrà aggiornare i dati geologici e geotecnici, provvedendo a produrre le verifiche di stabilità lungo i fronti di scavo, ai sensi della vigente normativa;
2. stanti le connotazioni socio economiche, ambientali, geologiche e geografiche, espresse dal più ampio contesto dell’Altopiano di Asiago, il materiale utile principale (calcare lucidabile) che supporta l’istanza dal punto di vista minerario, costituisca il livello inferiore della coltivazione, conformandosi i materiali soprastanti (materiale utile secondario e materiale associato) da coltivarsi in via derivata, ai sensi della Dgr n. 652/07;

Decreta


1) Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 29 Febbraio 2012 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti raccomandazioni:

In base alla documentazione progettuale presentata si ritiene necessario un approfondimento di alcuni aspetti, ritenuti importanti ai fini dell’ottemperanza alla vigente normativa e della tutela ambientale. Si riportano di seguito le seguenti raccomandazioni:

1. La documentazione di progetto dovrà aggiornare i dati geologici e geotecnici, provvedendo a
 produrre le verifiche di stabilità lungo i fronti di scavo, ai sensi della vigente normativa.
2. Stanti le connotazioni socio economiche, ambientali, geologiche e geografiche, espresse dal più ampio contesto dell’Altopiano di Asiago, il materiale utile principale (calcare lucidabile) che supporta l’istanza dal punto di vista minerario, costituisca il livello inferiore della coltivazione, conformandosi i materiali soprastanti (materiale utile secondario e materiale associato) da coltivarsi in via derivata, ai sensi della Dgr n. 652/07.

2) Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

3) Di notificare il presente provvedimento alla ditta Bagnara Marmi Due srl, con sede legale in Conco (Vi) – via Conco di Sopra, 103 cap. 36062 e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Asiago (Vi), alla Provincia di Vicenza e alla Direzione Regionale Geologia e Georisorse.

Alessandro Benassi

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