Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 44 del 29 marzo 2012
C.P.M. S.r.l - Progetto preliminare impianto di trattamento delle acque di falda. Comune di localizzazione: Venezia (Ve). Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
Il Dirigente
Visto l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; Vista la Lr n.10 del 26/03/1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”; Vista la DGRV n. 1539 del 27 settembre 2011 “Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative”. Vista l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., del 27/10/2011 della ditta C.P.M. S.r.l., acquisita con prot. n° 512608/63.01.07 del 04/11/2011, relativa all’intervento in oggetto specificato; Preso atto che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, al deposito di copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei comuni interessati, a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 581776/E.410.01.1 del 14/12/2011, l’avvio del procedimento a decorrere dal 18/11/2011; Considerato che il progetto prevede la realizzazione di un trattamento chimico – fisico delle acque di falda da realizzare nel sito dello stabilimento CPM s.r.l. finalizzato al trattamento in sito delle acque di falda emunte dai pozzi piezometrici presenti nel sito; Sentita la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 15 Febbraio 2012, considerato che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso non comporta impatti negativi significativi sull’ambiente, ha ritenuto di dover escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii con le seguenti prescrizioni:
Decreta
1) Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 15 Febbraio 2012 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:
Torna indietro