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Bur n. 11 del 03 febbraio 2012


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 7 del 17 gennaio 2012

S.I.F.A. S.c.p.a. - Progetto degli interventi previsti nell'ambito dell'Accordo di programma per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'aerea di Malcontenta - Marghera, comprendenti: - interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore (art.8). Comune di localizzazione: Venezia (Ve); Comune interessato: Mira (Ve). Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Esclusione dalla Procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni.

Il Dirigente


VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la Lr n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la Dgr n. 308 del 10/02/2009 “Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10” e la D.G.R. n. 327 del 17/02/2009 “Ulteriore indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10”;

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta S.I.F.A. S.C.P.A. , acquisita con prot. n. 379193/63.01.07 del 09/08/2011, relativa all’intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, al deposito di copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei comuni interessati, a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 419203/E.410.01.1 del 12/09/2011, l’avvio del procedimento a decorrere dal 19/08/2011;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata riguardava gli interventi previsti nell’ambito dell’accordo di programma per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’aerea di Malcontenta – Marghera, ed in particolare prevedeva:
- interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore (art.8).
- parchi urbani: Bosco di Marghera (art.9 punto B);

PRESO ATTO altresì che, in seguito alla nota della ditta S.I.F.A. S.c.p.a del 18/11/2011, gli interventi proposti, ricompresi nelle attività previste nell’Accordo di Programma Moranzani, interessano esclusivamente la ricalibratura della rete idraulica del Bacino Lusore (ex art. 8 AdP) e la realizzazione, al suo interno di aree di allagamento e laminazione, mentre vengono stralciati dalla richiesta di verifica di assoggettabilità gli interventi che prevedevano la realizzazione del Bosco di Marghera (ex art. 9 punto B dell’AdP);

PRESO ATTO della nota della ditta S.I.F.A. S.C.P.A. prot. GC/ fi / 649 /11 del 21/11/2011 con la quale vengono trasmesse le integrazioni agli studi ambientali dei progetti relativi all’art. 8 “Interventi rete idraulica bacino Lusore”;

PRESO ATTO della nota pervenuta via fax il 04/10/2011 prot. n. TH/SPA/11/4207 con la quale vengono fornite maggiori informazioni in merito ai volumi di materiale inerte movimentato;

PRESO ATTO della nota del Comune di Venezia, Direzione Ambiente e Politiche Giovanili, prot. n. 464644 dell’08/11/2011 con la quale vengono fornite osservazioni al progetto, e la successiva nota n. 487879 del 23/11/2011 con la quale lo stesso Comune di Venezia dichiara che la precedente nota è da ritenersi superata ab origine dalla già intervenuta approvazione del progetto cui si riferisce;

CONSIDERATA la comunicazione del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive n. 6408/SMB del 19/11/2011 nella quale si afferma che gli interventi previsti con l’Accordo di Programma non comporteranno incrementi delle portate attualmente scaricate in Laguna di Venezia; l’elevata trasmissività della futura rete di acque basse consentirà invece il mantenimento, soprattutto in periodo asciutto, di livelli idrici più elevati con conseguente diminuzione dei volumi sollevati e inducendo in tal senso anche una minor filtrazione della falda superficiale verso i canali;

CONSIDERATA la nota prot. n. 534688 del 16/11/2011, del Commissario Delegato per l’Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia, indirizzata al Presidente della Commissione V.I.A. Regionale, nella quale si specifica che gli interventi proposti non modificano in alcun modo il regime delle acque rispetto alla situazione attuale. I volumi meteorici generati all’interno del bacino imbrifero non subiranno alcuna variazione complessiva dato che la realizzazione degli interventi di progetto non genererà in alcun caso scambi di portata, né in ingresso, né in uscita, con altri bacini limitrofi e le nuove inalveazioni hanno l’unico scopo di deviare i flussi idrici all’interno dello stesso bacino mantenendo invariato il recettore finale (canale Lusore);

PRESO ATTO che la Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 23 Novembre 2011, dopo aver considerato le caratteristiche, la tipologia, l’entità dell’intervento e la sua localizzazione, atteso che esso non comporti significativi impatti sull’ambiente, a maggioranza dei presenti, con l’astensione del Dirigente della Tutela Ambientale della Provincia di Venezia, ha ritento di dover escludere il progetto alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con le seguenti prescrizioni:

1. La formazione del Parco del Lusore e del Parco di Malcontenta e la sistemazione a verde dovranno essere pianificate in collaborazione con gli Enti locali competenti.
2. Prima dello sversamento, le acque di prima pioggia dovranno essere analizzate chimicamente per verificarne la compatibilità con il recettore; qualora l’acqua in ingresso alla vasca risultasse non idonea all’immissione nella rete fognaria, i reflui dovranno essere smaltiti presso centri di trattamento autorizzati.
3. Durante l’attività di scavo delle nuove inalveazioni i sedimenti dei fossi e dei canali di bonifica dovranno essere adeguatamente testati per definirne le collocazione finale in relazione alle prescrizioni 4) e 5) in quanto la documentazione prodotta evidenzia una contaminazione diffusa, che si può ricondurre alla vicinanza di depositi di rifiuto o di imbonimenti realizzati nel passato con materiali contaminati, alla presenza di scaricatori di troppo pieno di fognature miste e dalla ricaduta di polveri e residui di combustione generati dalla zona industriale di Marghera.
4. I terreni con concentrazioni ricomprese tra i limiti di colonna A e colonna B della tabella 1 di allegato 5 al D.Lgs. 152/06, prima del riutilizzo nell’ambito territoriale interessato dall’Accordo di Programma, dovranno essere assoggettati ai test di cessione previsti dalla DGRV 2424 del 2008.
5. I terreni le cui concentrazioni di sostanze estranee eccedono i limiti stabiliti dalla colonna B della tabella 1 del D.Lgs. 152/06 sono rifiuti e quindi vanno smaltiti o presso apposito impianto di collocazione definitiva, ovvero presso appropriato impianto autorizzato per il loro trattamento.
6. I fanghi bentonitici di risulta dalla realizzazione dei diaframmi verranno preventivamente analizzati per accertare se abbiano residui derivanti dalle contaminazioni dei terreni di lavorazione. In caso positivo vanno avviati allo smaltimento definitivo; in caso di non contaminazione possono essere conferiti ad impianto di trattamento e recupero.
7. Le terre di scavo non immediatamente utilizzate vanno temporaneamente depositate nell’ambito del comparto “Vallone Moranzani”, così come previsto dall’articolo 186 ricompreso nel D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008, in attesa del loro impiego definitivo;
8. Lo studio sulla viabilità del nodo Malcontenta risulta correttamente impostato e sviluppato, così come le conclusioni tratte dal proponente. Tuttavia, per quanto riguarda il troncone stradale maggiormente coinvolto dagli impatti indotti dal traffico da e per i cantieri (via delle Valli), nei 12 mesi previsti di massima attività si dovranno escludere i trasporti nelle ore di punta mattutine e serali, eventualmente compensando tale fermo di attività estendendo l’orario di lavoro considerato per le valutazioni (otto ore giornaliere) almeno di tali periodi;
e la seguente raccomandazione:
- In considerazione del fatto che i diversi interventi previsti verranno realizzati da diversi Enti territorialmente competenti, si raccomanda fortemente il rispetto del programma dei lavori al fine di non creare interferenze che avrebbero delle ricadute ambientali negative sul territorio.

Decreta


1) di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA del 23 Novembre 2011 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

1. La formazione del Parco del Lusore e del Parco di Malcontenta e la sistemazione a verde dovranno essere pianificate in collaborazione con gli Enti locali competenti.
2. Prima dello sversamento, le acque di prima pioggia dovranno essere analizzate chimicamente per verificarne la compatibilità con il recettore; qualora l’acqua in ingresso alla vasca risultasse non idonea all’immissione nella rete fognaria, i reflui dovranno essere smaltiti presso centri di trattamento autorizzati.
3. Durante l’attività di scavo delle nuove inalveazioni i sedimenti dei fossi e dei canali di bonifica dovranno essere adeguatamente testati per definirne le collocazione finale in relazione alle prescrizioni 4) e 5) in quanto la documentazione prodotta evidenzia una contaminazione diffusa, che si può ricondurre alla vicinanza di depositi di rifiuto o di imbonimenti realizzati nel passato con materiali contaminati, alla presenza di scaricatori di troppo pieno di fognature miste e dalla ricaduta di polveri e residui di combustione generati dalla zona industriale di Marghera.
4. I terreni con concentrazioni ricomprese tra i limiti di colonna A e colonna B della tabella 1 di allegato 5 al D.Lgs. 152/06, prima del riutilizzo nell’ambito territoriale interessato dall’Accordo di Programma, dovranno essere assoggettati ai test di cessione previsti dalla DGRV 2424 del 2008.
5. I terreni le cui concentrazioni di sostanze estranee eccedono i limiti stabiliti dalla colonna B della tabella 1 del D.Lgs. 152/06 sono rifiuti e quindi vanno smaltiti o presso apposito impianto di collocazione definitiva, ovvero presso appropriato impianto autorizzato per il loro trattamento.
6. I fanghi bentonitici di risulta dalla realizzazione dei diaframmi verranno preventivamente analizzati per accertare se abbiano residui derivanti dalle contaminazioni dei terreni di lavorazione. In caso positivo vanno avviati allo smaltimento definitivo; in caso di non contaminazione possono essere conferiti ad impianto di trattamento e recupero.
7. Le terre di scavo non immediatamente utilizzate vanno temporaneamente depositate nell’ambito del comparto “Vallone Moranzani”, così come previsto dall’articolo 186 ricompreso nel D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008, in attesa del loro impiego definitivo;
8. Lo studio sulla viabilità del nodo Malcontenta risulta correttamente impostato e sviluppato, così come le conclusioni tratte dal proponente. Tuttavia, per quanto riguarda il troncone stradale maggiormente coinvolto dagli impatti indotti dal traffico da e per i cantieri (via delle Valli), nei 12 mesi previsti di massima attività si dovranno escludere i trasporti nelle ore di punta mattutine e serali, eventualmente compensando tale fermo di attività estendendo l’orario di lavoro considerato per le valutazioni (otto ore giornaliere) almeno di tali periodi;
e la seguente raccomandazione:
- In considerazione del fatto che i diversi interventi previsti verranno realizzati da diversi Enti territorialmente competenti, si raccomanda fortemente il rispetto del programma dei lavori al fine di non creare interferenze che avrebbero delle ricadute ambientali negative sul territorio.

2) Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

3) Di notificare il presente provvedimento alla ditta S.I.F.A. S.c.p.a., con sede legale in MESTRE (VE), via Torino 151/C CAP 30172 e di trasmetterlo al Comune di Venezia (VE), al Comune di Mira (Ve), alla Provincia di Venezia, alla Direzione Progetto Venezia, all’Unità di Progetto Genio Civile di Venezia, Unità Periferica Servizio Forestale Treviso e Venezia, alla Direzione Difesa del Suolo e al Commissario Delegato per l’emergenza socio - economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia;

Alessandro Benassi

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