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Bur n. 11 del 03 febbraio 2012


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 6 del 17 gennaio 2012

Syndial Spa - Interventi di ottimizzazione del sistema di trattamento sfiati (impianti CS28/30) presso lo stabilimento Syndial SpA di Porto Marghera - Comune di localizzazione: Venezia (Ve) - Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Esclusione dalla Procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Il Dirigente


Visto l’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Lr n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

Vista la Dgr n. 308 del 10/02/2009 “Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10” e la Dgr n. 327 del 17/02/2009 “Ulteriore indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10”;

Vista l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta Syndial S.p.A. acquisita con prot. n. 374372/63.01.07 del 05/08/2011, relativa all’intervento in oggetto specificato;

Preso atto che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei comuni interessati, a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 394470/E.410.01.1 del 23/08/2011, l’avvio del procedimento a decorrere dal 19/08/2011;

Preso atto che il progetto presentato propone l’individuazione di un’alternativa al trattamento degli effluenti gassosi attualmente presente nell’area d’intervento, in relazione al modificarsi degli assetti produttivi del sito, attraverso l’installazione di un impianto di ossidazione catalitica a servizio del solo impianto denominato CS30 per il trattamento degli sfiati che rimarranno attivi, in sostituzione dell’inceneritore CS28 che sarà fermato. In particolare l’intervento prevede l’installazione di un impianto di ossidazione catalitica della potenzialità di circa 1000 m3/h, in grado di rimuovere dai flussi gassosi in arrivo i contaminanti organici e di una batteria di filtrazione a carboni attivi in grado di sostituire (razionalizzando i flussi gassosi), l’attività dell’ossidatore catalitico nel caso di fuori servizio o malfunzionamento dello stesso;

Preso atto che la Commissione Regionale VIA, nella seduta del 07 Dicembre 2011, dopo aver considerato la localizzazione, le caratteristiche, la tipologia e l’entità dell’intervento e preso atto che questo non comporti impatti significativi negativi sull’ambiente, all’unanimità dei presenti, ha ritenuto di dover escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:
- i valori delle ricadute degli ossidi di azoto dal camino E8 non dovranno essere maggiori di quelli calcolati nella configurazione ante - operam (Cfr. Tav. A1 e Tav. A2 – Appendice 3 dell’Allegato IV.1);
- la velocità nominale dei fumi in uscita dal nuovo camino E8 non dovrà essere inferiore a circa 10 m/s;
- i valori delle concentrazioni emesse dal camino E8 per i parametri CO, HCl, polveri, ossidi di zolfo, ossidi di azoto non dovranno essere superiori a quelli autorizzati per il CS28 (cfr. Tab. III.5). Non dovranno inoltre essere superati i seguenti limiti: composti organici volatili (COV) 20 mg/Nm3, sostanze organiche clorurate 20 mg/Nm3, CVM + DCE 5 mg/Nm3, riferimento 11% O2 gas secco, media giornaliera.

Decreta


1) di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA del 07 Dicembre 2011 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. con le seguenti prescrizioni:

- i valori delle ricadute degli ossidi di azoto dal camino E8 non dovranno essere maggiori di quelli calcolati nella configurazione ante - operam (Cfr. Tav. A1 e Tav. A2 – Appendice 3 dell’Allegato IV.1);
- la velocità nominale dei fumi in uscita dal nuovo camino E8 non dovrà essere inferiore a circa 10 m/s;
- i valori delle concentrazioni emesse dal camino E8 per i parametri CO, HCl, polveri, ossidi di zolfo, ossidi di azoto non dovranno essere superiori a quelli autorizzati per il CS28 (cfr. Tab. III.5). Non dovranno inoltre essere superati i seguenti limiti: composti organici volatili (COV) 20 mg/Nm3, sostanze organiche clorurate 20 mg/Nm3, CVM + DCE 5 mg/Nm3, riferimento 11% O2 gas secco, media giornaliera.

2) di stabilire che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

3) di notificare il presente provvedimento alla ditta Syndial S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (Mi), Piazza Boldrini 1 cap. 20097, e di trasmetterlo al Comune di Venezia (Ve), alla Provincia di Venezia.

Alessandro Benassi

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