Visto l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
Vista la Dgr n. 308 del 10/02/2009 "Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10" e la Dgr n. 327 del 17/02/2009 "Ulteriore indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10";
Vista la Legge Regionale n. 44 del 7 Settembre 1982 "Norme per la disciplina dell’attività di cava";
Vista la Dgr n. 652 del 20/03/2007 "Determinazioni, indirizzi e linee guida per l’applicazione della Lr 07/09/1982, n. 44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati";
Vista l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta Massalongo Marcello di Massalongo Angelo S.r.L., acquisita con prot. n° 381086/63.01.07 del 10/08/2011, relativa all’intervento in oggetto specificato;
Preso atto che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, al deposito di copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei comuni interessati, a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 516221/E.410.01.1 del 7/11/2011, l’avvio del procedimento a decorrere dal 23/09/2011;
Considerato che il progetto presentato prevede una variante al progetto di coltivazione di una cava a cielo aperto di Giallo Reale, riorganizzando il sito estrattivo con lo stralcio di un’area non coltivata a sud per ampliare l’attività verso nord a quote più elevate del versante e che il progetto di variante con ampliamento prevede l’inserimento di una nuova superficie di 11.356 mq, che verrà in parte compensata dallo stralcio di una superficie già autorizzata di 9.782 mq, mentre la restante superficie di 1.574 mq verrà destinata all’ampliamento.
Preso atto che la Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 23 Novembre 2011, considerato che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso non comporta impatti negativi significativi sull’ambiente in quanto:
- non vengono superati i prescritti limiti di assoggettabilità;
- l’intervento non risulta esprimere impatti negativi e significativi sull’ambiente tali da comportare l’assoggettamento a VIA del progetto presentato;
- l’area di cava risulta esterna a SIC e ZPS, il sito più prossimo è posto a 1.250 m di distanza, non vengono ipotizzate incidenze o effetti negativi;
- non sono state evidenziate criticità particolari;
all’unanimità dei presenti, ha ritenuto di dover escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii con la seguente raccomandazione:
La documentazione di progetto dovrà essere integrata, riportando le seguenti informazioni:
- modalità di coltivazione del giacimento;
- descrizione delle specifiche tecniche del materiale commerciale definito come "sassame";
- durata dell’attività estrattiva fino al completamento della sistemazione ambientale del sito e modalità di coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale);