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Bur n. 82 del 04 novembre 2011


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 138 del 22 settembre 2011

Ailita Engineering S.R.L. - Progetto di tre impianti fotovoltaici da realizzarsi presso terreno sito in Via 1 Maggio (Pot.: 846,72 kWp - 864,00 kWp - 794,88 kWp) - Comune di Fontanelle (Tv) - Comune di localizzazione: Comune di Fontanelle (Tv) - Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Il Dirigente

Visto l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

Vista la Dgr n. 308 del 10/02/2009 “Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10” e la Dgr n. 327 del 17/02/2009 “Ulteriore indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10”;

Vista la Legge n.99 del 23/07/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;

Vista la Dgr n. 453 del 02/03/2010 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;

Visto il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e il D.M. 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387”;

Visto il D.M. 5 maggio 2011 “Produzione energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, tecnologie innovative conversione fotovoltaica”

Vista l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presentata da Ailita Engineering S.r.l. (società capofila per le ditte Ailita Engineering S.r.l., Electa S.r.l. e Azienda Agricola Umberto Marcello Fontanelle) presso la Segreteria Regionale all’Ambiente e Territorio in data 26/05/2011, ed inoltrata successivamente all’Unità Complessa V.I.A. da parte della Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, ai sensi della DGRV n. 453 del 02/03/2010, con nota prot. n. 354447/62.02 del 25/07/2011, per l’espressione del parere di competenza;

Preso atto che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento, alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei Comuni interessati e alla notifica dell’avvenuta pubblicazione presso l’Unità Complessa V.I.A., con nota acquisita con prot. 284052 del 14/06/2011, a seguito della quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 359119 del 27/07/2011, l’avvio del procedimento a decorrere dal 10/06/2011;

Considerato che, dalla documentazione presentata, risulta che il progetto prevede la realizzazione di tre impianti fotovoltaici contigui, da installarsi con sistema di supporto fisso in area produttiva per una potenzialità complessiva pari a 2,5 MW ed estensione di 4,38 ha, in uso rispettivamente alle ditte Ailita Engineering S.r.l., Electa S.r.l. e Azienda Agricola Umberto Marcello Fontanelle, e che tali impianti sono serviti da un’unica cabina di consegna e distribuzione;

Preso atto che, complessivamente, gli impianti saranno costituiti da 10440 moduli di tipo policristallino di potenza unitaria di 240 Wp;

Sentita la Commissione Regionale VIA, la quale, nella seduta del 03/08/2011, dopo aver considerato che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso, ai sensi del Decreto Ministeriale 5 maggio 2011 e della Legge n. 99 del 23/07/2009, si configura come impianto industriale non termico per la produzione di energia e quindi rientra fra i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all’Allegato IV al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., valutato le caratteristiche dell’intervento, all’unanimità dei presenti, ha ritenuto che il medesimo non possa comportare impatti negativi significativi sulle componenti ambientali e che per tal motivo debba essere escluso dalla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con la seguente prescrizione:
- Venga previsto il completamento della fascia di mitigazione perimetrale a verde mediante piantumazione di specie autoctone.


Decreta

1) L’esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii con la seguente prescrizione:
- Venga previsto il completamento della fascia di mitigazione perimetrale a verde mediante piantumazione di specie autoctone.

2) Di pubblicare l’oggetto e il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con le modalità previste dall’art. 1, comma 1 lett. d) della legge regionale n. 14/1989;

3) Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;

4) Di notificare il presente provvedimento alla ditta Ailita Engineering S.r.l., con sede legale in Via Tomaso da Modena, 11 – 31015 Treviso, al Comune di Fontanelle (Tv), alla Provincia di Treviso, alla Direzione Urbanistica e Paesaggio e all’Unità di Progetto Energia.

Alessandro Benassi

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