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Bur n. 82 del 04 novembre 2011


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 102 del 15 luglio 2011

Gruppo Stabila S.P.A. - Progetto per l'apertura e la coltivazione di una cava di argilla denominata "Casino Riva" nel Comune di Ronco all'Adige - Comune di localizzazione: Ronco all'Adige (Vr) - Procedura di screening ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Esclusione dalla Procedura di V.I.A. con raccomandazioni.

Il Dirigente


Visto l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la Dgr n. 308 del 10/02/2009 “Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10” e la Dgr n. 327 del 17/02/2009 “Ulteriore indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10”;

Vista la Legge Regionale n. 44 del 7 Settembre 1982 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

Vista la Dgr n. 652 del 20/03/2007 “Determinazioni, indirizzi e linee guida per l’applicazione della Lr 07/09/1982, n. 44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati”;

Vista l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla ditta Gruppo Stabila S.P.A., acquisita con prot. n° 606093/45.07 del 18/11/2010, successivamente integrata con la nota prot. n. 53616/63.01.07 del 03/02/2011, relativa all’intervento in oggetto specificato;

Vista la nota del 05/01/2011 di alcuni Consiglieri Comunali di Ronco all’Adige acquisita con prot. n. 14507/63.01.07 del 13/01/2011 con la quale sono state presentate delle osservazioni al progetto;

Preso atto che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, al deposito di copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei comuni interessati, a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 118315/E.410.01.1 del 09/03/2011, l’avvio del procedimento a decorrere dal 03/12/2010;

Preso atto che l’Unità Complessa V.I.A., sempre con la succitata nota prot. n. 118315/E.410.01.1 del 09/03/2011, ha comunicato al proponente che, ai sensi e per gli effetti della Lr 27/1997, la Commissione Regionale V.I.A. era decaduta in data 22/09/2010 e che, pertanto, l’istruttoria risultava sospesa sino alla nomina della nuova Commissione avvenuta con Dgr n. 274 del 15 marzo 2011;

Considerato che il progetto in analisi prevede la realizzazione di una nuova attività di estrazione di materiali argillosi nel Comune di Ronco all’Adige (Vr) ed un successivo piano di ripristino che ha come finalità la creazione di aree umide destinate a ospitare specie vegetali e animali endemiche;

Sentita la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 23 giugno 2011, considerato che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso non comporta impatti negativi significativi sull’ambiente, all’unanimità dei presenti, ha ritenuto di dover escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii con la seguente raccomandazione:
In base alla documentazione progettuale presentata si ritiene necessario un approfondimento di alcuni aspetti, ritenuti importanti ai fini dell’ottemperanza alla vigente normativa e della tutela ambientale.
Pertanto:
- Si ricorda che, ai sensi della Lr 44/82, nel Comune interessato dall’intervento non è ammessa la coltivazione di ghiaia e sabbia, che, se in questo presenti, devono rimanere nel sito;
- Si raccomandano particolari attenzioni alle interferenze con il sistema acquifero indotte dalla coltivazione del giacimento.

Decreta


1) L’esclusione del progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. con la seguente raccomandazione:
In base alla documentazione progettuale presentata si ritiene necessario un approfondimento di alcuni aspetti, ritenuti importanti ai fini dell’ottemperanza alla vigente normativa e della tutela ambientale.
Pertanto:
- Si ricorda che, ai sensi della Lr 44/82, nel Comune interessato dall’intervento non è ammessa la coltivazione di ghiaia e sabbia, che, se in questo presenti, devono rimanere nel sito;
- Si raccomandano particolari attenzioni alle interferenze con il sistema acquifero indotte dalla coltivazione del giacimento;

2) Di pubblicare l’oggetto e il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con le modalità previste dall’art. 1, comma 1 lett. d) della legge regionale n. 14/1989;

3) Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;


4) Di notificare il presente provvedimento alla ditta Gruppo Stabila SPA, con sede legale in Isola Vicentina (Vi) – via Capiterlina, 141 cap. 36033, e di trasmetterlo al Comune di Ronco all’Adige (Vr), alla Provincia di Verona, alla Direzione Regionale Geologia e Georisorse e al Consorzio di Bonifica Veronese.

Il Dirigente Vicario
Luigi Masia

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