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Bur n. 80 del 25 ottobre 2011


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TUTELA AMBIENTE n. 99 del 27 ottobre 2010

Pizzato Orfeo - Progetto di coltivazione in sotterraneo della cava di marmo "Odego Valstivani" - Comune di localizzazione: Bassano del Grappa (Vi). Procedura di screening ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/2008. Esclusione dalla Procedura di V.I.A. con prescrizioni.

Il Dirigente


Visto l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale”;

Vista la Dgr n. 308 del 10/02/2009 “Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10” e la Dgr n. 327 del 17/02/2009 “Ulteriore indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10”;

Vista la Legge Regionale n. 44 del 7 Settembre 1982 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

Vista la Dgr n. 652 del 20/03/2007 “Determinazioni, indirizzi e linee guida per l’applicazione della L.R. 07/09/1982, n. 44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati”;

Vista l’istanza di verifica, ai sensi del succitato art. 20 del D.Lgs. 152/06 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 4/2008, presentata dalla ditta Pizzato Orfeo, con sede legale in Via Asiago 280 - 36061 Bassano del Grappa (Vi), pervenuta in data 21/06/2010 e acquisita con prot. n. 341845/45.07 del 21/06/2010, relativa all’intervento in oggetto specificato;

Preso atto che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 4/2008, al deposito di copia integrale degli atti presso il comune di localizzazione dell’intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell’avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all’albo pretorio dei comuni interessati, a seguito del quale l’Unità Complessa V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 470119/45.07 del 07/09/2010, l’avvio del procedimento a decorrere da 30/07/2010;

Considerato che, dalla documentazione presentata, risulta che il progetto prevede l’ampliamento di coltivazione in sotterraneo della cava di marmo “Odego Valstivani” in Comune di Bassano del Grappa (Vi);

Preso atto che gli interventi di progetto consistono in:

- ampliamento della superficie di scavo pari a 24.000 m2, per una superficie totale, tra autorizzato a cielo aperto e ampliamento in sotterraneo, pari a 56.530 mq e per un volume di materiale estrattivo totale pari a 177.450 m3;
- ricomposizione ambientale, con sistemazione vegetazionale e ripristino dell’area interessata dall’intervento;

Sentita la Commissione Regionale VIA, la quale, nella seduta del 21 Settembre 2010, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV, punto 8, lett. i) alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, valutato che lo stesso non comporta significativi impatti negativi sulle componenti ambientali, alla luce anche di quanto riportato nel verbale di sopralluogo effettuato dal Corpo Forestale dello Stato della Provincia di Vicenza, all’unanimità dei presenti, ha ritenuto di dover escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/06 come modif. e integr. dal D.Lgs. n. 4/2008, con la seguente prescrizione:

1. il volume di materiale di scarto utile non venga trasportato al di fuori dell’area di cava e sia destinato alla ricomposizione ambientale, da concordarsi con la Provincia di Vicenza.

Decreta


1) L’esclusione del progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs 152/06 come modif. e integr. dal D.Lgs. n. 4/2008, con la seguente prescrizione:


1. il volume di materiale di scarto utile non venga trasportato al di fuori dell’area di cava e sia destinato alla ricomposizione ambientale, da concordarsi con la Provincia di Vicenza;

2) Di pubblicare l’oggetto e il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con le modalità previste dall’art. 1, comma 1 lett. d) della legge regionale n. 14/1989;

3) Avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art.1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 1199/1971"Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

4) Di notificare il presente provvedimento alla ditta Pizzato Orfeo, con sede legale in Via Asiago 280 - 36061 Bassano del Grappa (Vi), e di trasmetterlo al Comune di Bassano del Grappa (Vi), alla Provincia di Vicenza e alla Direzione Geologia e Attività Estrattive.

Il Dirigente Vicario
Luigi Masia

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