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Bur n. 47 del 01 luglio 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' COMPLESSA CURE PRIMARIE n. 144 del 07 giugno 2011

Decreto n. 40 del 08/02/2011: "Accordi Collettivi Nazionali (AACCNN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, medici specialisti pediatri di libera scelta, medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della L. n. 833/1978 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. Applicazione nuovo trattamento economico: biennio 2008/2009. Sostituzione Allegato A)". Aggiornamento documento economico.

Il Dirigente


Visto l’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - biennio economico 2008-2009, reso esecutivo mediante Intesa nella Conferenza Stato-Regioni in data 8 luglio 2010, rep. n. 81/CSR, l’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - biennio economico 2008-2009, reso esecutivo mediante Intesa nella Conferenza Stato-Regioni in data 8 luglio 2010, rep. n. 82/CSR e l’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali - biennio economico 2008-2009, reso esecutivo mediante Intesa nella Conferenza Stato-Regioni in data 8 luglio 2010, rep. n. 80/CSR.

Viste la Dgr n. 4395 del 30 dicembre 2005 “Accordo regionale in attuazione dell’ACN 23 marzo 2005 per la medicina generale”, la Dgr n. 3220 del 25 ottobre 2005 “Accordo regionale in attuazione dell’ACN 23 marzo 2005 per la specialistica” e la Dgr n. 2667 del 7 agosto 2006 “Accordo regionale in attuazione dell’ACN 15 dicembre 2005 per la pediatria di libera scelta”.

Visto il proprio decreto n. 40 del 8 febbraio 2011 con cui sono state date disposizioni, di cui all’Allegato A), alle Aziende sanitarie per il riconoscimento del nuovo trattamento economico – biennio 2008-2009 alle categorie suddette come previsto dai rispettivi Accordi Collettivi Nazionali testé richiamati.

Preso atto che con note regionali prot. n. 18901 del 17/01/2011 e prot. n. 131811 del 16/03/2011 sono stati chiesti alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) chiarimenti interpretativi in merito ad alcuni istituti disciplinati dall’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 23/03/2005 e s.m.i., di seguito descritti:
- se l’indennità di rischio e indennità specifica di categoria, di cui all’art. 44 commi 1 e 3 dell’ACN, in caso di medico specialista non a tempo pieno (38h/sett.li), sia confermata per l’importo di € 103,29 per dodici mensilità o se, invece, la stessa debba essere conteggiata in proporzione alle ore di incarico;
- se l’indennità specifica di categoria, di cui all’art. 44 comma 3 dell’ACN, possa essere riconosciuta sia ai biologi e chimici convenzionati a tempo indeterminato che a quelli a tempo determinato.

Preso atto che la SISAC, con note prot. n. 57/2011 e prot. n. 295/2011, in risposta ai quesiti citati, ha formulato i seguenti pareri:
- Indennità di rischio di cui all’art. 44, comma 1, dell’ACN: tale indennità è corrisposta in misura fissa (103,29 euro) da erogare in riferimento alle 12 mensilità, e non secondo un criterio di proporzionalità “alle ore di incarico”. Il carattere della “professionalità” sancito al medesimo comma della citata clausola negoziale, chiarisce l’erogabilità nei confronti del solo personale convenzionato esposto in modo continuativo e permanente al rischio radiologico;
- Indennità di categoria di cui all’art. 44, comma 3, dell’ACN: è riconosciuto il diritto alla corresponsione dell’indennità in parola anche ai biologi e chimici convenzionati (a tempo indeterminato ed a tempo determinato) i quali potrebbero essere esposti al rischio di radiazioni in rapporto allo specifico incarico svolto.

Ritenuto di dover recepire le indicazioni espresse dalla SISAC, si rende necessario aggiornare la disciplina, per le materie di interesse, contenute nell’Allegato A) del decreto n. 40 del 8 febbraio 2011 (paragrafi “5-Medici specialisti ambulatoriali interni e veterinari” e “6-Professionisti ambulatoriali interni”); a tal fine il documento verrà aggiornato nella parte de quo a cura degli Uffici regionali.

Decreta


1. di recepire le indicazioni espresse dalla SISAC con riferimento ai quesiti formulati;

2. di modificare l’Allegato A) del decreto n. 40 del 8 febbraio 2011 (paragrafi “5-Medici specialisti ambulatoriali interni e veterinari” e “6-Professionisti ambulatoriali interni”);

3. di dare atto che tale documento verrà aggiornato nella parte de quo dagli Uffici regionali, che cureranno la successiva trasmissione alle Aziende UU.LL.SS.SS.;

Renato Rubin

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