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Bur n. 71 del 31 agosto 2010


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Decreto DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA SEGRETERIA REGIONALE PER IL BILANCIO n. 7 del 12 agosto 2010

Procedura di certificazione del credito finalizzata alla cessione "pro-soluto" del medesimo (Art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge con modificazioni dall'articolo 1 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni).

Il Segretario generale

Premesso:

Che con deliberazione n. 1904 del 27 luglio 2010, la Giunta regionale del Veneto ha emanato le disposizioni per la certificazione dei crediti per forniture, servizi e appalti di cui all’articolo 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in Legge con modificazioni dall’articolo 1 della Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In particolare la DGR 1904 del 27 luglio 2010:

-         ha stabilito di proseguire l’attività anche nell’esercizio 2010 sulla base della “Procedura di certificazione del credito” già approvata con precedente Deliberazione della Giunta Regionale n. 2758 del 22 settembre 2009;

-         ha assunto le determinazioni necessarie all’adeguamento della “Procedura di certificazione del credito”;

-         ha incaricato il Segretario regionale al Bilancio e Finanza, ora Segretario regionale per la Programmazione e il Bilancio, di disporre con propri atti, le modifiche e le integrazioni alla “Procedura di certificazione del credito”, tenendo conto delle indicazioni impartite dalla Giunta regionale, motivate da esigenze operative, e/o di recepimento di eventuali ulteriori provvedimenti che dovessero intervenire sulla materia, impartendo alle strutture regionali le conseguenti direttive, alle quali le stesse devono attenersi;

-         ha incaricato il medesimo Segretario regionale di definire preventivamente con gli Enti Strumentali e/o dipendenti dalla Regione, che provvedono alla certificazione dei propri crediti, sulla base della procedura di certificazione adottata dalla Regione, in quanto compatibile, il limite massimo di risorse ad essi attribuibili, al fine di garantire ai medesimi un’adeguata disponibilità di cassa;

-         ha dato atto che, in sede di predisposizione del progetto di legge del bilancio di previsione per l’esercizio 2011 e pluriennale 2011-2014, la Giunta regionale adotterà i provvedimenti necessari affinché venga assicurata la disponibilità di cassa adeguata per far debitamente fronte alle obbligazioni che, in conseguenza della attuazione delle operazioni in argomento, verranno poste in capo alla Regione del Veneto, nonché ai propri Enti Strumentali e/o dipendenti coinvolgibili in questo tipo di operatività, ai sensi dell’Articolo 9 - comma 3 bis - della citata Legge n. 2/2009, come modificato dall’articolo 1 - comma 16 - del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Considerato che in concomitanza con l’adozione della Dgr 1904/2010, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 30 luglio 2010, con l’articolo 31, comma 1-ter, ha apportato ulteriori modificazioni all’articolo 9, comma 3-bis citato, e ha introdotto ulteriori disposizioni collegate all’istituto della certificazione del credito. In particolare, per quello che qui interessa, il citato Decreto ha apportato modifiche al quadro normativo, nell’ambito del quale sono state assunte le disposizioni di cui alla DGR 1904/2010. Infatti, il citato comma 1-ter dell’art. 31 stabilisce che:

“All’ articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire dall’anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali" sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nonché, in particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui al comma 1- bis e al presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; le modalità di certificazione sono stabilite dalle singole regioni d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, con l’osservanza delle condizioni stabilite con il predetto decreto».”

Dato atto che, in conseguenza di tale modifica, l’istituto della certificazione del credito diventa, quindi,  permanente ed è esteso anche alle Aziende Sanitarie Locali.

Ritenuto, dunque, necessario apportare le modifiche ed integrazioni alla “Procedura di certificazione del credito” di cui alla Dgr n. 2758 del 22 settembre 2009, sulla base delle intervenute modifiche della normativa statale, delle disposizioni impartite dalla DGR n. 1904/2010 e tenendo, altresì, conto delle esigenze operative riscontrate in sede di certificazione dei crediti avvenute nel corso del precedente esercizio 2009.

Ritenuto, pertanto, di approvare  con il presente Decreto la “Procedura di certificazione dei crediti finalizzata alla cessione pro-soluto”, definita nell’Allegato “A” che fa parte integrante del presente provvedimento, alla quale le Strutture regionali competenti devono attenersi in via permanente a decorrere dall’esercizio in corso, con specifico riferimento alla certificazione dei crediti finalizzata alla cessione “pro-soluto” dei medesimi.

Vista la Legge regionale n. 1/1997;

Vista la Legge Regionale n. 39/2001;

Viste le Dgr n. 2758 del 22 settembre 2009 e n. 1904 del 27 luglio 2010;

Visto il comma 1-ter dell’art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni nella  Legge n. 122 del 30 luglio 2010;

Vista la Dgr n. 1971 del 3 agosto 2010, che definisce l’assetto provvisorio degli ambiti di coordinamento delle Segreterie regionali;

Decreta

 

  1. di approvare la “Procedura di certificazione dei crediti finalizzata alla cessione pro-soluto”, definita nell’Allegato “A” che fa parte integrante del presente provvedimento, alla quale dovranno attenersi in via permanente le Strutture regionali competenti a decorrere dall’esercizio in corso, con specifico riferimento alla certificazione dei crediti finalizzata alla cessione “pro-soluto” dei medesimi ;
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale della Programmazione ed ai Segretari Regionali di Area, per il successivo inoltro alle Strutture regionali di rispettiva competenza.
Mauro Trapani

(seguono allegati)

Allegato A_226739.pdf

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