che gli obiettivi su indicati sono tra loro inscindibilmente connessi, in quanto rispondenti ad un unitario disegno di valorizzazione dell’area archeologica e storico-culturale nonché di sicurezza del territorio.
Accordo di programma
Art. 1 – Oggetto
Il presente accordo di programma, che autorizza le opere di seguito elencate, è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della Lr 29.11.01, n. 35 e sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento da rendersi da parte delle Amministrazioni che lo sottoscrivono e previsti da leggi regionali e comporta la variazione integrativa degli strumenti urbanistici.
Art. 2 – Interventi sul Sito Archeologico di Bastia S. Michele
Con il presente accordo di programma si sancisce l’impegno a realizzare le opere che prevedono:
a) allestimento cantiere e oneri sicurezza;
b) modifica stradello di ingresso e movimenti terra per rinfianco scarpata;
c) recinzione permanente in sasso a vista e rete metallica plastificata verde;
d) recinzione permanente in paletti e rete metallica tra la vegetazione e lungo il percorso della salute;
e) restauro, consolidamento e protezione di brani murari in sasso (muro di cinta lato sud e angolata sud – est);
f) restauro, consolidamento e protezione di brani murari affioranti, rinvenuti da scavi archeologici (area sommatale e parte area convento livello basso);
g) consolidamento scarpate mediante metodo misto “chiodatura” e “ terra armata” (lato est tra i due livelli vedi tavola 1).
Tutte le opere sopra elencate sono rappresentate nel progetto preliminare allegato, al presente atto ed indicate dettagliatamente all’articolo 3 del presente accordo.
Art. 3 – Modalità e tempi di realizzazione della valorizzazione e sistemazione del sito archeologico di Bastia S. Michele
L’opera concerne i lavori di valorizzazione e messa in sicurezza del sito ed è finanziata interamente dalla Società per un importo presunto di €. 203.380,20 (duecentotremilatrecentottanta/00), Iva e progettazione compresa, come da preventivo di massima allegato e comunque fino al completamento dell’opera.
La Società si impegna, altresì, ad integrare l’importo sopra indicato con ulteriori fondi a disposizione per eventuali variabili sulle quantità dell’appalto nella misura specificatamente individuata nel preventivo di massima allegato.
Il progetto preliminare dell’opera in questione è individuato dai seguenti elaborati:
- Tav. 1 contenente: estratto catastale; estratto Prg, Piano quotato; Stato attuale: planimetria e sezioni; Progetto: planimetria, sezioni, recinzione; documentazione fotografica.
- Relazione storica e tecnico illustrativa.
- Documentazione fotografica.
- Preventivo di massima.
Con la sottoscrizione del presente accordo viene approvato il progetto preliminare dell’opera.
Si da atto che con nota del 3.02.2010 protocollo 2115, allegata al verbale della conferenza del 4.02.2010, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso sul progetto relativo al sito di Bastia di San Michele parere favorevole subordinato al rispetto di alcune condizioni. Le parti si danno atto che l’attuazione di tali prescrizioni e gli approfondimenti conseguenti sono a totale carico del soggetto privato.
La Società si impegna:
- a produrre a proprie spese, il progetto definitivo ed esecutivo per l’approvazione da parte degli Enti competenti entro il termine di 6 (sei) mesi dall’esecutività dell’accordo di programma, conseguente alla sua pubblicazione sul Bur, in termini conformi alle prescrizioni della Soprintendenza e nel rispetto di quant’altro previsto nel presente accordo;
- ad ultimare i lavori entro il termine di 12 (dodici) mesi dall’approvazione del progetto esecutivo da parte degli organi competenti e dall’avvenuta emanazione di ogni altro atto amministrativo necessario alla realizzazione dell’opera secondo legge fatti salvi impedimenti dovuti a caso fortuito o a forza maggiore.
L’opera in questione, per la quale non verrà riconosciuto alcun scomputo dagli oneri di urbanizzazione, verrà realizzata a totale cura e spese dalla Società.
Art. 4 – Interventi per la costruzione della Caserma dei Carabinieri.
Con il presente accordo di programma si sancisce l’impegno a realizzare le opere che prevedono:
- costruzione della Caserma dei Carabinieri per l’ambito territoriale dei Comuni di Cavaion Vse, Affi e Costermano;
1) opere edili;
2) impiantistica generale;
3) attuazione piani di sicurezza.
Tutte le opere sopra elencate sono meglio rappresentate negli elaborati del progetto definitivo e dettagliatamente indicati al seguente articolo 5.
Art. 5 – Modalità e tempi di realizzazione della Caserma dei Carabinieri per l’ambito territoriale dei Comune di Cavaion Vse, Affi e Costermano.
L’opera consiste nei lavori di realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri per l’ambito territoriale dei Comuni di Cavaion Vse, Affi e Costermano ed è finanziata interamente dalla Società per un importo complessivo presunto di €. 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), opera a corpo, IVA e progettazione compresa e comunque fino al completamento dell’opera.
Il progetto definitivo dell’opera in questione è individuato dai seguenti elaborati:
- Tav. 0 – planimetria generale e sezioni.
- Tav. 1 – planimetria generale con inserimento in brano mappale, schemi grafici estratto di mappa.
- Tav. 2 – piante.
- Tav. 3 – prospetti 1:100.
- Tav. 4 – sezioni 1:100.
- Tav. 5 – rilievo plano altimetrico con inserimento fabbricato – sezioni del terreno.
- Tav. 6 – legge n. 13/1989.
- Documentazione fotografica.
- Relazione paesaggistica.
- Relazione illustrativa quadro economico.
- Computo metrico estimativo.
Con la sottoscrizione del presente accordo viene approvato il progetto definitivo per la costruzione della Caserma dei Carabinieri per l’ambito territoriale dei Comuni di Cavaion Vse, Affi e Costermano, che comporta variante al Prg. vigente della zona interessata che da “Zto Fc1” assume la classificazione di “Zto Fbs”.
La Società si impegna:
- a produrre a proprie spese, il progetto esecutivo entro il termine di 6 (sei) mesi dall’esecutività dell’accordo di programma, conseguente alla sua pubblicazione sul BUR, in termini conformi alle prescrizioni dettate dagli Enti competenti;
- ad ultimare i lavori entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dall’approvazione del progetto esecutivo da parte degli organi competenti e dall’avvenuta emanazione di ogni altro atto amministrativo necessario alla realizzazione dell’opera secondo legge fatti salvi impedimenti dovuti a caso fortuito o a forza maggiore.
L’opera in questione, per la quale non verrà riconosciuto alcun scomputo dagli oneri di urbanizzazione, sarà realizzata a totale cura della Società.
Art. 6 - Variante urbanistica.
Con il presente accordo di programma si approvano le seguenti varianti urbanistiche al Prg del Comune di Cavaion Veronese:
- Modifica della vigente classificazione di Prg della zona interessata alla costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri, che da Zto “Fc1” assume la classificazione di “Zto Fbs”.
- Modifica della vigente classificazione di Prg da Zto “D4e - per aggregazioni turistico alberghiere di espansione” in “Zto “C1 di espansione residenziale” della zona interessante il complesso edilizio di proprietà della Società Sviluppi Immobiliari Srl con il mantenimento sia del volume già previsto ed edificato, pari a mc 15.000, sia delle opere di urbanizzazione già realizzate, derivanti dal Piano Urbanistico Attuativo convenzionato.
Gli elaborati tecnici, allegati al presente atto in modo da farne parte integrante e sostanziale sono i seguenti:
- Elaborato U.1 – Prg stralcio tav. 13.1 - sc. 1:5000 vigente e variante;
- Elaborato U.2 – Prg stralcio tav. 13.3 - sc. 1:2000 vigente e variante;
- Elaborato U.3 – Prg vigente e variante 1:5000 e 1:2000 - Individuazione area per la costruzione Caserma Carabinieri;
- Elaborato U.4 – Relazione e modifica alle Nta;
- Tav. n. 1 Prg tav. 13.1 - sc. 1:5000 vigente - Intero territorio comunale;
- Tav. n. 2 – Stralci Prg e Norme di Attuazione;
- Relazione di screening ai fini della valutazione di incidenza ambientale;
- Valutazione di alterazione del regime idraulico derivante dall’attuazione della variante (Dgr 2948/09).
Art. 7 - Finanziamento opere
Le parti sottoscritte si danno conclusivamente atto che:
Il finanziamento per la realizzazione delle opere descritte ai precedenti articoli 2, 3 e 4, 5 per un importo presunto di € 2.303.380,20 (duemilionitrecentotremilatrecentoottanta/20), è a totale carico della Società, oltre all’importo di cui al secondo comma dell’art. 3 del presente accordo, e comunque fino al completamento delle opere.
Art. 8 – Obblighi a carico del Privato
La Società affiderà a propria cura e spese gli incarichi di progettazione e di direzione lavori ed i servizi necessari per la realizzazione delle opere, per gli importi presunti di cui ai precedenti articoli, e comunque fino alla completa copertura delle spese tecniche necessarie.
In ogni caso si richiamano le disposizioni della normativa vigente in materia di lavori pubblici con le competenze e responsabilità ivi previste.
La Società gestirà a proprie cura e spese le gare per l’affidamento dei lavori descritti nei precedenti artt. 3 e 5, ai sensi e per gli effetti previsti dal Dlgs 163/2006.
Le spese dei collaudi per ciascuna opera da realizzare, sono a completo carico della Società, la quale si impegna ad apportare alle opere realizzate tutte le modifiche indicate dai collaudatori per renderle perfettamente conformi ai progetti approvati.
La Società sarà esclusiva responsabile dell’esecuzione di tutti i lavori, con esonero della Regione e del Comune da ogni conseguente e connessa responsabilità anche nei confronti di terzi a qualsiasi titolo.
La Società, secondo i tempi stabiliti negli articoli precedenti, si impegna a cedere gratuitamente al Comune tutte le opere relative agli articoli 2 e 4 del presente accordo.
Art. 9 – Obblighi ulteriori a carico del Comune di Cavaion Veronese
Il Comune si impegna ad approvare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche dinanzi citate per quanto di competenza nel rigoroso rispetto dei termini procedimentali di legge.
Il Comune, salve rimanendo le specifiche competenze della Sovrintendenza, nominerà all’inizio dei lavori, e per tutta la durata degli stessi, un collaudatore per ciascuna opera da realizzare.
Il Comune dovrà mettere a disposizione della Società, le aree sulle quali verranno realizzate le opere oggetto nel presente accordo.
I collaudi dovranno essere eseguiti da tecnici incaricati dal Comune, a spese della Società, nel termine di 120 giorni dalla ultimazione dei lavori ed approvato dal Comune di Cavaion Veronese entro 60 giorni dalla consegna.
Art. 10 - Adeguamenti
Sono sempre consentite modifiche non sostanziali ai progetti contemplati nel presente accordo mediante emanazione di atti separati da parte degli Enti competenti, purché non riguardino i criteri informatori e i presupposti del presente accordo, nel quale ultimo caso l’eventuale modifica dovrà essere apportata mediante formale variazione del presente accordo di programma.
Art. 11 – Garanzie
Il privato ha costituito, per l’adempimento degli oneri derivanti dal presente Accordo di Programma e relativamente alle opere di interesse pubblico precedentemente descritte agli artt. 2, 3, 4 e 5, idonea garanzia finanziaria, prestata da primario istituto bancario/assicurativo, di:
- € 242.617,20 (duecentoquarantaduemilaseicentodiciasette/20), per le opere di cui all’art 2 e 3, da emettersi contestualmente alla firma dell’accordo con periodo di validità minimo di due anni; tale polizza verrà svincolata dal Comune di Cavaion Veronese in seguito all’esito positivo di collaudo delle opere previste nel precedente art. 2 e previo benestare da parte dalla Direzione della Regione Veneto competente per i Beni Culturali.
- € 2.100.000 (Duemilionicentomila/00), per le opere di cui all’art 4 e 5, da emettersi contestualmente alla firma dell’accordo con periodo di validità minimo di tre anni. Tale polizza verrà svincolata da parte del Comune di Cavaion Veronese in seguito all’esito positivo di collaudo delle opere previste nel precedente art. 4.
I contraenti prendono atto che la polizza fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta proveniente dal Comune previa comunicazione alla Regione.
Art. 12 – Decadenza
La Variante urbanistica approvata con il presente Accordo di Programma decadrà nel caso in cui le opere previste dal presente Accordo di Programma non siano eseguite e completate dalla Società nei termini indicati agli artt. 3 e 5.
L’intervenuta decadenza della variante non farà venir meno gli obblighi assunti dalla Società, con la conseguenza che il Comune provvederà all’escussione della fideiussione prestata a garanzia.
Art. 13 – Registrazione e spese contrattuali
Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro. Si invoca per questo atto l’applicazione dell’art. 16 – Tabella all. “B” al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione del bollo).
Art. 14 – Controversie
Per le controversie che dovessero insorgere nell’attuazione del presente Accordo è competente il Foro di Venezia.
Art. 15 – Richiamo alla normativa
Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme statali e regionali in materia di realizzazione di opere pubbliche vigenti nella Regione.
Art. 16 – Norme finali e transitorie
Il presente accordo di programma, composto di n. 14 pagine, sarà reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 32 – comma 4 – della Lr n. 35/01 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Tutti gli enti parti del presente accordo si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e completa attuazione dei piani e dei progetti oggetto del presente accordo, in linea con i criteri informatori dello stesso.
Letto, confermato e sottoscritto in data 24.03.2010.
Il Dirigente della Direzione Urbanistica della Regione Veneto
Arch. Vincenzo Fabris
Il Sindaco del Comune di Cavaion Veronese
Lorenzo Mario Sartori
Società Sviluppi Immobiliari srl
Paolo Zanza