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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 25 del 23 marzo 2010


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE n. 13 del 08 marzo 2010

Decreto di espropriazione di immobili necessari per i lavori di variante alla S.P. 14 "Liettoli-Campolongo Maggiore" circonvallazione al centro di Bojon. Determinazione urgente dell'indennità provvisoria ex art. 22 e 23 D.P.R. 327/2001.

Il Dirigente

(omissis)

Decreta

 Art. 1) L’indennità da corrispondere agli aventi diritto per l’esproprio dei beni immobili di loro proprietà, occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto indicati, è determinata d’urgenza e senza particolari indagini e formalità, così come indicato nel n. 1 prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2) È pronunciata, a favore della Provincia di Venezia con sede a Venezia in San Marco 2662, (omissis), beneficiario dell’espropriazione, per quanto in premessa indicato, l’espropriazione degli immobili di seguito descritti e identificati catastalmente:

Comune di Campolongo Maggiore

CT: sez U fgl 9 part. 1367 di ha 00.03.60

Bortoletto Anna Maria, proprietaria per 1/4.

nata a Ponso (PD)  il 21/08/1940

residente a Campolongo Maggiore via Villa n. 56

(omissis)

Coccato Giovanni, proprietario per 1/4.

nato a Campolongo Maggiore (VE)  il 05/06/1936

residente a Campolongo Maggiore via Villa n. 56

(omissis)

Coccato Ilario, proprietario per 1/4.

nato a Campolongo Maggiore (VE)  il 17/03/1932

residente a Campolongo Maggiore via Villa n. 58

(omissis)

Gabbatore Iole, proprietaria per 1/4.

nata a Piove di Sacco (PD)  il 23/12/1934

residente a Camponogara via Villa n. 58

(omissis)

Art. 3) Il presente decreto dispone il passaggio delle summenzionate proprietà alla Provincia di Venezia, alla condizione sospensiva che lo stesso sia eseguito con il verbale di immissione in possesso entro il termine perentorio di 2 anni; della data di tale immissione in possesso verrà fatta menzione in calce al presente atto per il successivo inoltro all’Agenzia del Territorio – Servizio pubblicità immobiliare.

Art. 4) Questa Autorità Espropriante provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l’Agenzia delle Entrate e successiva trascrizione presso l’Agenzia del Territorio – Servizio pubblicità immobiliare, oltre alla voltura catastale.

Art. 5) Questa Autorità Espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili, il presente decreto ai proprietari e agli eventuali possessori, unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l’immissione in possesso dei beni espropriati. Questa Autorità darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all’art. 24 del DPR 327/2001. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f del DPR 327/2001.

Art. 6) I proprietari che intendano accettare l’indennità di esproprio loro spettante, a norma dell’art. 22 comma 1 del DPR 327/2001, dovranno darne comunicazione scritta a questa Autorità Espropriante entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso dei beni; a tal uopo, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché allegare copia dell’atto di proprietà dei beni oggetto di esproprio; in mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto dell’indennità, ma essa verrà depositata in favore della ditta presso la Direzione Territoriale dell’Economia e Finanze ( ex Cassa depositi e prestiti ).

Art. 7) In caso di accettazione dell’indennità così come riportato nel relativo prospetto allegato, saranno riconosciuti i benefici previsti dall’art. 45 del DPR n. 327/2001.

Art. 8) I proprietari che non condividono l’indennità come determinata nel prospetto allegato, possono proporre nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso istanza di determinazione definitiva dell’indennità per mezzo di un collegio di tecnici, ai sensi dell’art. 22, comma 4 e dell’art. 21 del DPR n. 327/2001, nominando se del caso il proprio tecnico di fiducia, qualora intendano avvalersi del suddetto collegio; in caso di silenzio si procederà d’ufficio a richiedere una nuova determinazione dell’indennità all’apposita Commissione Provinciale in cui i beni immobili ricadono.

Art. 9) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Veneto, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.

Art. 10) In relazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data della notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

- in alternativa entro 120 giorni, sempre dalla data della notifica, al Presidente della Repubblica.

Art. 11) Una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità ai sensi dell’articolo 25 comma 3 del DPR n. 327/2001.

Stefano Angelini

ALLEGATO n. 1 al decreto n. 013/45500 del    08 MAR. 2010

DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO AREE NON EDIFICABILI

Ditta proprietaria: Bortoletto Anna Maria, Coccato Giovanni, Coccato Ilario, Gabbatore Iole.

CT - Comune

Sez

Fg

Part..

Superficie totale del mappale mq

Superficie da espropriare

mq

Zona PRG

Coltura catastale

Coltura effettiva

Regione agraria n.

Valore agricolo medio anno 2010 – indennità di esproprio €/mq

Totale indennità di esproprio

Campolongo Maggiore

U

9

1367

00.03.60

00.03.60

E2

semin.

semin.

4

7,50

€ 2.700,00

Totale complessivo

€ 2.700,00

In caso di cessione bonaria da parte del proprietario non coltivatore diretto. l’indennità di esproprio verrà maggiorata del 50%

In caso di cessione bonaria da parte del proprietario coltivatore diretto l’indennità di esproprio verrà triplicata

L'indennità di espropriazione è stata determinata secondo i criteri previsti dall’art. 40 del D.P.R. 327/2001: valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, determinato per l’anno in corso dalla Commissione prevista dall'articolo 41, comma 4, D.P.R. 327/2001.

In caso di cessione volontaria l’indennità base sarà maggiorata come sopra indicato, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 327/2001.

Si procederà al rimborso delle somme pagate per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento dell’immobile. Per il rimborso il proprietario deve trasmettere un resoconto, unitamente ai relativi atti probatori attestanti gli importi versati, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente; il rimborso dei tributi è subordinata all’esibizione, entro i prescritti termini, della documentazione probatoria in mancanza della quale non si procederà ad alcun rimborso tributario.

Al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, verrà corrisposta un’indennità aggiuntiva determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, e verrà corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro dell’effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

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