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Bur n. 95 del 20 novembre 2009


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 30 del 03 novembre 2009

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 137 del 22 luglio 2009. Misure obbligatorie per il controllo ed eradicazione del tarlo asiatico Anoplophora glabripennis nel territorio della Regione del Veneto. Aggiornamento della zona delimitata.

Il Dirigente

Premesso che nel corso del monitoraggio territoriale condotto nel giugno 2009 dal Servizio Fitosanitario regionale è stata riscontrata, nel Comune di Cornuda (TV) e per la prima volta nel Veneto, la presenza di un insetto coleottero esotico denominato Anoplophora glabripennis (tarlo asiatico del fusto); che esso è innocuo per l’uomo ma è in grado di portare a morte numerose specie di latifoglie arboree;

Considerato che Anoplophora glabripennis è inserita nelle liste di quarantena per l’Unione Europea (all. I parte A della Direttiva 2000/29/CE);

Vista la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio del 8 maggio 2000 “concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità”, e il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214 “attuazione della direttiva 2002/89/CE che dispongono l'adozione di misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio nazionale e comunitario di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 137 del 22 luglio 2009 che impone l’applicazione di misure fitosanitarie nella zona infestata da Anoplophora glabripennis;

Visto il successivo decreto (n. 29 del 25 agosto 2009) del Dirigente responsabile dell’Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari, che ha aggiornato la delimitazione della zona infestata allegata alla predetta Ordinanza del Presidente della Giunta regionale;

Vista la Decisione della Commissione del 7/11/2008 (2008/840/CE) che stabilisce “Misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis”;

Considerato che la Decisione 2008/840/CE è una norma riferita all’insetto Anoplophora chinensis, insetto congenere dell’Anoplophora glabripennis, e quindi gli aspetti tecnici in essa contenuti possono essere opportunamente applicati all’Anoplophora glabripennis mancando, per quest’ultima, una normativa specifica;

Vista la Decisione 2008/840/CE che definisce zona infestata quella in cui è stata confermata la presenza dell’insetto nocivo e che include tutte le piante che presentano sintomi causati dall’insetto nocivo e zona cuscinetto quella con un raggio di almeno 2 km al di là del confine della zona infestata, ma consente, in caso di prima segnalazione dell’organismo in una zona della Comunità, di ridurre detto raggio ad 1 km per rispecchiare meglio il rischio di diffusione;

Constatato che nell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 137 del 22 luglio 2009 è nel successivo aggiornamento della cartografia (decreto dirigenziale n. 29 del 25 agosto 2009) si è definita come zona infestata quella compresa nel raggio di 1 Km dal punto dove si è riscontrata la presenza di piante con sintomi di Anoplophora glabripennis; e dunque un’area più ampia e cautelativa rispetto a quella prevista secondo i criteri di delimitazione della Decisione 2008/840/CE (poiché ricomprende in essa anche la zona cuscinetto di 1 km);

Considerato tuttavia opportuno utilizzare, per l’aggiornamento della cartografia, i criteri stabiliti nell’allegato II, sezione 1 della Decisione 2008/840/CE e, a tal fine, definire una zona delimitata (costituita da una zona infestata e da una zona cuscinetto);

Ritenuto necessario estendere l’applicazione delle misure fitosanitarie previste nell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 137 del 22 luglio 2009, in tutta la zona delimitata;

Ritenuto necessario, nel tentativo di controllare ed eradicare il focolaio, basandosi su principi scientifici validi, sulla biologia dell’organismo Anoplophora glabripennis e sul livello di contaminazione raggiunto, aggiornare la cartografia in quanto, a seguito di ulteriori ispezioni di delimitazione, sono state trovate altre piante attaccate da Anoplophora glabripennis nella parte sud dell’area già delimitata; e in quanto è necessario escludere dalla cartografia un punto precedentemente segnalato come infestato, poiché, a seguito del taglio e distruzione dell’unica pianta sintomatica ivi rilevata (una betulla posta in prossimità del Santuario della Madonna della Rocca di Cornuda), non si sono riscontrate al suo interno larve di Anoplophora glabripennis e nemmeno sono stati riscontrati, nelle sue vicinanze e nel resto del contermine bosco, attacchi riconducibili ad Anoplophora glabripennis;

Tenuto conto che, in seguito alle risultanze di sistematici monitoraggi sul territorio, la presenza dell’insetto Anoplophora glabripennis sembra essere circoscritta, si ritiene appropriato istituire una zona cuscinetto di almeno 2 km di raggio al di là del confine della zona infestata;

Visto l’articolo 3, primo comma della citata Ordinanza che demanda al Servizio Fitosanitario regionale il compito di aggiornare la cartografia in funzione della evoluzione della presenza del parassita in questione;

Decreta

  1. L’aggiornamento della zona delimitata (allegato A) - composta dalla zona infestata (in cui è stata confermata la presenza di Anoplophora glabripennis e che include tutte le piante che presentano sintomi causati da Anoplophora glabripennis) e dalla zona cuscinetto (con un raggio di 2 km al di là del confine della zona infestata).
  2. l’applicazione delle misure fitosanitarie, previste dall’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 137 del 22 luglio 2009, nella zona delimitata di cui al punto 1.
  3. Il presente decreto è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Zanini


(seguono allegati)

allegato A decreto 30_220068.pdf

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