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Bur n. 95 del 20 novembre 2009


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI n. 61 del 07 settembre 2009

Vino a Doc "Soave". Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2009. L. 164/92, artt. 10, p. 1, lett. c) e 16, p. 5, lett. b).

Il Dirigente

(omissis)

Decreta

1.      Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il quantitativo di prodotto certificabile ad ettaro da destinare alla produzione dei vini della Doc “Soave” (comprese le tipologie “Soave”classico e “Soave” Colli scaligeri), ottenuto dalle uve raccolte nella vendemmia 2009, non deve eccedere le 13 tonnellate di uva ad ettaro, pari ad ettolitri 91, sufficienti per soddisfare le richieste della domanda di detto vino per la campagna di commercializzazione in corso.

2.      Di stabilire che i quantitativi di uva eccedenti le 13 t./ha, sino alla produzione massima consentita dal disciplinare per ciascuna tipologia, come da tabella che segue,

tipologia

produzione massima uva t/ha certificabile

produzione (t/ha) vino o vino IGT

produzione uva t/ha oltre la quale decade la rivendicazione per tutta la produzione

“Soave”

13

5

18

“Soave” classico

13

3,8

16,8

“Soave” Colli Scaligeri

13

3,8

16,8

devono essere presi in carico per la produzione unicamente di vino o vino a indicazione geografica tipica.

3.      Di stabilire che la Camera di Commercio di Verona, nel rilasciare le ricevute di cui all’articolo 16, p. 3, della legge n. 164/92, a coloro che effettueranno, ai seni del Dm 28 dicembre 2006, la denuncia delle uve atte a produrre il vino a Doc “Soave”, raccolte nella vendemmia 2009, è tenuta a calcolare i quantitativi di uva da ammettere alla certificazione sulla base di quanto stabilito al punto 1.

Andrea Comacchio


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