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Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' DI PROGETTO SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE n. 613 del 27 dicembre 2007
Influenza aviaria. Misure sanitarie a seguito di positività sierologica per sottotipo H5.
Il Dirigente
Vista la Delibera Giunta regionale 19 gennaio 1994, n. 98 di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;
Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Dpr 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56;
Visto il Dpr 15 novembre 1996, n. 656;
Visto il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di e radicazione del morbo “lingua blu” degli ovini;
Considerato che il campione prelevato nell’ambito del piano nazionale di monitoraggio ha dato esito sierologico positivo per il sottotipo H5 del virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in data 21 dicembre 2007, senza peraltro che sia stata rilevata nei volatili sintomatologia riferibile alla malattia;
Considerato che l’azienda in cui è stata rilevata tale positività sierologica è a carattere rurale e non commercializza animali vivi;
Vista la direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
Vista la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;
Considerato indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l’eventuale diffusione del virus dell’influenza aviaria;
Considerato che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;
Ritenuto indispensabile procedere all’applicazione di adeguate misure restrittive nelle aree territoriali a rischio di infezione;
Ritenuto necessario intensificare il controllo sugli allevamenti avicoli presenti nell’area a rischio di infezione;
Sentito il competente Servizio Sanità Animale Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche competente in materia;
Sentito il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria.
Decreta
A seguito di positività sierologica per il sottotipo H5 del virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità, nell’allevamento sito nel comune di Casale di Scodosia, cod. az. 027PD005, sono istituite:
1) abbattimento dei volatili presenti nell’allevamento infetto;
2) censimento di tutte le aziende commerciali;
3) sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati;
4) ricorso, a cura dei titolari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi delle aziende;
5) indagine epidemiologica effettuata in collaborazione con il Crev;
6) effettuazione — conformemente al manuale diagnostico — di esami di laboratorio nelle aziende avicole commerciali (Allegato 2);
7) la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di restrizione o al suo interno è subordinata all’autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria. Tale restrizione non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;
8) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di restrizione, in deroga a quanto al divieto di cui al presente punto 8) l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di:
9) distruzione delle carcasse;
10) chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
11) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione;
12) non sono ammessi, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
13) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione dell'autorità competente. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o da altre norme specifiche;
14) sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte dell'autorità competente;
15) non vengono rilasciati pollame o altri volatili in cattività per il ripopolamento faunistico.
In tutte le aziende avicole industriali di tacchini da carne, ovaiole per la produzione di uova da consumo, riproduttori e selvaggina presenti nella zona di attenzione, prima di autorizzare la movimentazione degli animali, devono essere effettuati controlli sierologici (20 campioni di sangue da distribuirsi nei vari capannoni) e, dove possibile in base alla taglia e all’età degli animali, virologici (10 tamponi cloacali e 10 tamponi tracheali).
Per lo svolgimento dei campionamenti di cui sopra, le Az-Ulss possono avvalersi dell’aiuto di veterinari Libero Professionisti convenzionati.
Sono comunque fatte salve le disposizioni inerenti i controlli previsti per gli allevamenti ricadenti nella zona di vaccinazione.
Le misure di cui al precedente art.2 sono mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta e finché l’Autorità regionale — a seguito di accertamenti e di esami di laboratorio condotti nella zona di restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione del rischio — sentito il parere dell’IZS delle Venezie, non ritenga trascurabile il rischio di diffusione dell'LPAI.
L’Autorità regionale, anche sentito il parere dell’IZS delle Venezie, può adottare ulteriori misure sanitarie per prevenire la diffusione della malattia.
Ai trasgressori delle norme previste dal presente Decreto sono applicate le sanzioni disposte dall’art. 16 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225.
Vincenzi
(seguono allegati)
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