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Bur n. 60 del 06 luglio 2007


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRIGENTE DELL' UNITA' PERIFERICA PER I SERVIZI FITOSANITARI n. 7 del 22 giugno 2007

Applicazione del Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2006: “Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu”.

Il Dirigente

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” che definisce, tra l’altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo, a questi ultimi, anche la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie;

Considerato che da alcuni anni è stata segnalata in Italia la presenza dell’insetto cinipide (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu), che attacca le piante di castagno, sia quelle europee (Castanea sativa Mill.) sia quelle ibride euro-giapponesi.

Preso atto che, con verbale ispettivo del 14 maggio 2007 (prot. n. 279765 del 18 maggio 2007) dell’Unità periferica per i Servizi Fitosanitari, è stata accertata, anche nella Regione Veneto, la presenza del cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, in un impianto da frutto localizzato in comune di Cavaso del Tomba (TV);

Considerato che in diverse zone del Veneto la castanicoltura rappresenta una fonte di reddito importante, ma anche una componente della cultura e del paesaggio locale;

Considerato che nelle zone in cui il cinipide si è diffuso ha provocato gravi danni alle condizioni vegetative delle piante di castagno e alla produzione dei frutti.

Visto il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2006: “Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2006 che, nella fattispecie dell’articolo 8 prevede delle misure obbligatorie per l'attività' vivaistica;

Considerato che è pertanto necessario adottare specifiche misure ufficiali per l’attività vivaistica e per i castanicoltori in ambito regionale al fine di evitare la diffusione del suddetto cinipide;

Fatto salvo quanto già previsto dal decreto n. 05 del 31 maggio 2007 (pubblicato sul Bur n. 54 del 15.06.2007);

decreta

  1. Chiunque venga a conoscenza della sospetta presenza o del rinvenimento di sintomi di infestazioni (galle) su piante di castagno deve darne tempestiva comunicazione al Servizio fitosanitario regionale;
  2. I vivaisti e i commercianti all'ingrosso che acquistano astoni o materiale di moltiplicazione di Castanea spp., devono comunicare, entro dieci giorni dal ricevimento e comunque prima della messa in commercio, al Servizio fitosanitario regionale la fonte di approvvigionamento di detto materiale. Inoltre i vivaisti e i commercianti all'ingrosso, nella fase di commercializzazione di detto materiale, sono tenuti a registrare i dati relativi alla vendita compresi gli identificativi degli acquirenti;
  3. I castanicoltori che acquistano astoni o materiale di moltiplicazione devono comunicare al Servizio fitosanitario regionale la fonte di approvvigionamento di detto materiale di castagno entro dieci giorni dal ricevimento. Detta comunicazione potrà essere inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. o per fax. Gli stessi sono tenuti ad osservare attentamente i giovani impianti alla ripresa vegetativa, per poter intervenire in tempo utile alla raccolta e alla immediata distruzione delle parti di piante con sintomi evidenti di infestazione (le galle provocate sulle foglie e germogli dalla ovodepopsizione del Dryocosmus K.) entro il 15 maggio e comunque prima dello sfarfallamento degli adulti;
  4. Per quanto non esplicitamente citato all’interno del presente decreto, valgono le determinazioni contenute nel Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006: “Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu”;
  5. Fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale, chiunque non osservi le disposizioni emanate nel presente decreto è passibile della sanzione amministrativa prevista dall’art. 54, comma 23, del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214;

Zanini



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