Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 27 del 11 marzo 2005


Materia: Urbanistica

Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA E BENI AMBIENTALI n. 48 del 27 dicembre 2004

Ammissione dei Comuni ai contributi per l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di Area Regionali di cui all'art. 33 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C., ovvero ai Piani Ambientali di cui all'art. 9 della L.R. 16.08.1984, N. 40. Art. 10 L.R. 3/98, art. 12 L.R. 2/2002, art. 36 L.R. 3/2003; Art.2 L.R. 1/2004. Esercizio finanziario 2004.

Il Dirigente

Premesso che:
- Con la L.R.30.01.2004, N. 1, legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004, è stato rifinanziato il capitolo di spesa n. 43030 "Contributi ai Comuni il cui territorio rientra negli ambiti individuati dai Piani d'area secondo il ptrc, per la redazione di strumenti urbanistici e di loro varianti (L.R. 27/06/1985, n.61 _ Art.10, L.R. 03/02/1998, n.3 _ art 12, L.R. 17/01/2002, n.2)", dando così la possibilità ai Comuni il cui territorio ricade nei Piani di Area di cui all'art. 33 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C., approvati dal Consiglio Regionale, ovvero nei Piani Ambientali di cui all'art. 9 della L.R. 16.08.1984, N. 40, di richiedere l'ammissione a contributo, purchè con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;
- Con D.G.R. n.689 del 12 marzo 2004, sono stati determinati criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'ammissione a contributo per l'esercizio finanziario 2004, precisando i Comuni il cui territorio ricade interamente o in parte all'interno del perimetro di uno dei Piani interessati;
-Ai Comuni assegnatari verrà erogato l'acconto pari al 50% del contributo ammesso successivamente all'assegnazione, mentre il rimanente 50% del contributo sarà erogato dopo l'approvazione regionale dello strumento urbanistico o della variante contenente l'adeguamento al Piano di Area ovvero al Piano Ambientale.
- La condizione necessaria per la liquidazione del saldo consiste nella trasmissione in Regione da parte del Comune beneficiario, entro 4 anni dalla data di pubblicazione sul BUR del presente atto, o del PRG o della variante di adeguamento (la variante potrà essere adottata anche ai sensi dell'art. 50 comma 10 e seg. della L.R. n. 61/85), con contestuale richiesta del saldo che riporti la specificazione della legge di finanziamento e della delibera consiliare di adozione dello strumento urbanistico finanziato;
- il saldo può consistere anche nel riconoscimento parziale del contributo riconosciuto con il presente provvedimento, nel caso in cui in sede di istruttoria tecnica risulti che l'adeguamento al Piano di Area o al Piano Ambientale sia stato parziale rispetto alla domanda proposta.
In corrispondenza della percentuale di adeguamento indicata nel parere del competente organo tecnico, si provvederà alla corrispondente erogazione della rimanente quota del contributo, ovvero alla richiesta di restituzione se l'adeguamento al Piano di Area o al Piano Ambientale per il quale era stato riconosciuto il contributo è ritenuto inadeguato.
- La mancata trasmissione in Regione dello strumento finanziato entro i suddetti termini comporterà la decadenza del contributo concesso e l'obbligo di restituzione della parte liquidata.
DATO CHE:
- La D.G.R. n.689 del 12 marzo 2004 ha dato mandato al Dirigente la Direzione Urbanistica e BB.AA di provvedere con proprio atto all'approvazione della graduatoria delle domande sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato A) della citata delibera di Giunta Regionale e a tutti i successivi atti;
- Ai sensi delle suddette indicazioni è stata condotta l'istruttoria amministrativa e tecnica sulle n. 14 domande di ammissione a contributo pervenute e sono risultate finanziabili n. 6 domande come risulta dall'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento per un importo totale pari a euro 119.582,00.
Sono state escluse n. 8 domande come risulta dall'allegato B) che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che contiene le motivazioni relative all'esclusione.
RITENUTO CHE:
- In considerazione dello stanziamento disposto con legge di bilancio regionale per l'esercizio 2004, si è stabilito di ripartire i contributi in base all'ammontare effettivamente richiesto dai singoli Comuni ammessi, che viene certificato dal preventivo trasmesso e dalla somma richiesta nella compilazione della domanda di finanziamento come stabilito al paragrafo 2 (Presupposti) dell'allegato A) alla D.G.R.689/2004.
VISTE LE LL.RR. nn.3/98, 2/02, 3/2003 , 1/2004 e 2/2004;
VISTA la L.R. 29/01/01 n. 39 art. 42 - I comma;
VISTA la D.G.R. 689 del 12 marzo 2004.

decreta

1) di approvare la ripartizione dei contributi di cui in premessa e di concedere ai Comuni indicati nell'allegato A) i contributi a fianco di ciascuno indicati per un importo complessivo pari a euro 119.582,00;
2) di approvare l'elenco dei Comuni esclusi dal riparto elencati all'allegato B) per le motivazioni a fianco indicate;
3) di provvedere alla liquidazione dei contributi concessi ai Comuni di cui all'allegato A) secondo le modalità stabilite dall'art. 36 della L.R. 14.01.2003, n.3, e cioè il 50% all'assegnazione del contributo, e il saldo successivamente all'approvazione da parte della Giunta Regionale dello strumento urbanistico finanziato, previa richiesta del beneficiario.
4) di ribadire che la trasmissione dello strumento urbanistico dovrà avvenire entro quattro anni dalla data di pubblicazione del presente atto;
5) di impegnare la somma pari a euro 119.582,00.= sul capitolo 43030 "Contributi ai Comuni il cui territorio rientra negli ambiti individuati dai Piani d'area secondo il ptrc, per la redazione di strumenti urbanistici e di loro varianti (L.R. 27/06/1985, n.61 _ Art.10, L.R. 03/02/1998, n.3 _ art 12, L.R. 17/01/2002, n.2)", dell'esercizio finanziario anno 2004 che presenta sufficiente disponibilità.

Fabris

(seguono allegati)

48A_179182.pdf
48B_179182.pdf

Torna indietro