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Materia: Bilancio e contabilità regionale
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 10 febbraio 2026
Attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni - impegno della Regione del Veneto ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell'articolo 1 della legge n. 199/2025.
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 18 febbraio 2022, n. 1 Regolamento interno di amministrazione e organizzazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 “Bilancio di previsione 2025-2027”;
VISTA la legge regionale 7 ottobre 2025, n. 25 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026”;
VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;
VISTI in particolare, i commi da 638 a 643 dell’articolo 1 della legge 199/2025, concernenti le disposizioni relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni, ai sensi dei quali:
“638. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle Regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
639. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle Regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le Regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le Regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 642.
640. Dal 2026 al 2051, le Regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639 versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le Regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalità di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
641. Le Regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna Regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità.
642. Su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:
a) le Regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:
1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la Regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;
2) al risultato di amministrazione di lettera A), al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0;
b) la Regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:
1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);
2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 5.000.000;
c) le Regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana si impegnano con delibera del Consiglio regionale:
1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi indicati nell'allegato VIII;
2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);
d) la Regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:
1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo indicato nell'allegato VIII;
2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000 e degli importi indicati nell'allegato VIII;
3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di euro 404.000.000;
e) dal 2026 al 2030, le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il riparto di cui all'allegato VIII, da applicare per l'esercizio in corso;
f) le Regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna Regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.
643. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle Regioni.
644. Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dai commi da 638 a 643, sono pari a 41 milioni di euro nell'anno 2026, a 90,9 milioni di euro nell'anno 2027, a 138,2 milioni di euro nell'anno 2028, a 157,4 milioni di euro nell'anno 2029, a 160 milioni di euro nell'anno 2030, a 119 milioni di euro nell'anno 2031, a 69,1 milioni di euro nell'anno 2032, a 21,8 milioni di euro nell'anno 2033 e a 2,6 milioni di euro nell'anno 2034.”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 639 dell’articolo 1 della legge 199/2025, al fine di consentire l’operatività delle disposizioni contenute nell’ambito del medesimo comma nonché del comma 638 dell’articolo 1 della legge 199/2025, ciascuna Regione beneficiaria delle misure ivi previste, a seguito di richiesta della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, si impegna, con apposita deliberazione del Consiglio regionale ovvero dell’Assemblea regionale, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore all’importo determinato ai sensi del comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025;
VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale nella seduta del 27 gennaio 2026 con deliberazione 4/CR, relativa all’argomento indicato in oggetto;
CONSIDERATO che la deliberazione approvata dal Consiglio regionale ovvero dall’Assemblea regionale deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze entro la data del 28 febbraio 2026;
VISTA la nota prot. n. 0262/C2FIN del 15 gennaio 2026, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure di cui ai commi 638 e 639 dell’articolo 1 della legge 199/2025, richiede a ciascuna Regione beneficiaria delle misure predette di impegnarsi, con apposita deliberazione del Consiglio regionale ovvero dell’Assemblea regionale, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore all’importo determinato ai sensi del comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025;
CONSIDERATO che, ai sensi della lettera a) del comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025 e fermo restando quanto ulteriormente stabilito per le Regioni di cui alle lettere b), c) e d), il risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione è pari all'importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:
a) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la Regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E);
b) al risultato di amministrazione di lettera A), al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione di lettera E) è positivo o pari a 0;
CONSIDERATO che, per la Regione del Veneto, il limite del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione è determinato ai sensi della lettera a) del comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025 nonché sulla base delle disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025, come di seguito indicato:
a) dal 2026 al 2030, per un importo non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025, incrementato dell’importo indicato nell'allegato VIII alla medesima legge;
b) dal 2031 al 2051, per un importo non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025;
DATO ATTO che, per la Regione del Veneto, l'importo relativo al risultato di amministrazione determinato sulla base dei risultati di cui alla legge regionale 25 luglio 2025, n. 11 “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2024”, è pari a euro 109.658.056,16, costituendo, quindi, il limite del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione ai sensi della lettera a) del comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025;
VISTO l’allegato VIII di cui al comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025, concernente la tabella relativa all’utilizzo annuale dell’avanzo per gli anni dal 2026 al 2030 di seguita riportata:
Regioni
Incremento utilizzo annuale avanzo dal 2026 al 2030
Campania
39.720.000,00
Veneto
53.380.000,00
Emilia Romagna
20.620.000,00
Lazio
39.320.000,00
Toscana
6.960.000,00
Totale
160.000.000,00
CONSIDERATO che, in virtù di quanto sopra rappresentato, per la Regione del Veneto il risultato di amministrazione da applicare al bilancio di previsione è pari, rispettivamente:
a) a complessivi euro 163.038.056,16, per gli anni dal 2026 al 2030, di cui euro 109.658.056,16, quale limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025 ed euro 53.380.000,00, quale incremento stabilito ai sensi dell’allegato VIII alla legge 199/2025;
b) a complessivi euro 109.658.056,16, per gli anni dal 2031 al 2051, quale limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025;
CONSIDERATO che, ai sensi della citata lettera e) del comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025, per gli anni dal 2026 al 2030, le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto, possono, in sede di autocoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato VIII di cui al medesimo comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025, nel limite complessivo annuo di 160 milioni di euro, fermo restando che, entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comunica al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il riparto complessivo da applicare per l'esercizio in corso;
CONSIDERATO che, qualora si verificasse la fattispecie di cui alla lettera e) del comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025, con deliberazione del Consiglio regionale si provvederà ad aggiornare l’impegno della Regione del Veneto ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore a quanto stabilito nell’ambito del medesimo comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025, nella misura dell’importo eventualmente modificato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto che ha adottato e sottoposto all’esame del Consiglio regionale l’impegno della Regione del Veneto ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore all'importo determinato ai sensi del comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
DATO ATTO che il provvedimento è stato illustrato in data 5 febbraio 2026 dalla Giunta regionale, nel corso della seduta n. 3 della Prima Commissione consiliare;
VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Prima Commissione consiliare nella medesima seduta del 5 febbraio 2026;
UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Andrea TOMAELLO;
con votazione palese,
delibera
1) in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, di assumere l’impegno da parte della Regione del Veneto, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 638 a 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità da parte delle Regioni, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore:
a) dal 2026 al 2030, a complessivi euro 163.038.056,16, di cui euro 109.658.056,16, quale limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025 ed euro 53.380.000,00, quale incremento stabilito ai sensi dell’allegato VIII alla legge 199/2025;
b) dal 2031 al 2051, a complessivi euro 109.658.056,16, quale limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) del comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025;
2) di prendere atto che il mancato rispetto degli impegni assunti con la presente deliberazione comporta l’applicazione di quanto previsto dalla lettera f) del comma 642 dell’articolo 1 della legge 199/2025;
3) di trasmettere, entro il 28 febbraio 2026, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 639 della legge 199/2025;
4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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