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Materia: Referendum
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 88 del 29 agosto 2023
Disegno di legge relativo a "Variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Arsiero e di Laghi della provincia di Vicenza". Giudizio di meritevolezza. (Progetto di legge n. 210).
IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO il disegno di legge relativo a “Variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Arsiero e di Laghi della provincia di Vicenza” (deliberazione della Giunta regionale n. 18/DDL del 24 maggio 2023);
PRESO ATTO che nel caso in esame la variazione delle circoscrizioni comunali consiste nella “aggregazione ad altro di parte di territorio di uno o più comuni” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25: aggregazione che concerne entrambi i comuni, ovverosia il comune di Arsiero che cede al comune di Laghi il “Lago Grande” con le rispettive aree limitrofe, mentre il comune di Laghi trasferisce al comune di Arsiero le aree boschive denominate “Campoluzzo”.
CONSIDERATO che, per la fattispecie in esame, trovano applicazione gli articoli 5, commi 2 e 3 e l’articolo 6, comma 1 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, ai sensi dei quali il Consiglio regionale deve pronunciarsi sia sul preliminare giudizio di meritevolezza e, successivamente, su proposta della Giunta regionale, sulla individuazione delle popolazioni interessate;
RILEVATO che nel caso in esame non ricorrono le condizioni esimenti dalla procedura di meritevolezza di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25: ovvero, né la condizione della conformità al programma regionale, né la fattispecie di fusione in esito ad un “percorso qualificato”, vuoi per le specifiche condizioni in cui è maturata la iniziativa di fusione (“comuni contigui che abbiano approvato con deliberazione assunte all'unanimità dei consiglieri votanti l'iniziativa di fusione”) vuoi per un pregresso e consolidato percorso di associazionismo dei comuni (“comuni che sono parte della stessa Unione dei comuni da almeno a tre anni” ovvero “comuni che esercitano da almeno 5 anni forme di esercizio associato di funzioni e di servizi diverse dalle unioni di comuni”) e di conseguenza, si ritiene che il progetto in esame debba essere sottoposto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, previa istruttoria della competente commissione consiliare, al preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale;
RILEVATO che la relazione e documentazione accompagnatoria del progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, propone, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 una valutazione in concreto di assenza di “popolazione interessata” da cui consegue, salvo il giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale, la proposta di “proporre al Consiglio regionale di procedere direttamente con legge alla modifica”; quanto sopra, atteso che la fattispecie in esame rientra nei “casi particolari” di cui all’articolo 6, comma 1, non presentando popolazione residente all’interno delle aree oggetto della proposta di riaggregazione, ed è caratterizzata dalla “mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale”.
CONSIDERATO che le argomentazioni della Giunta regionale, come sviluppate in sede di istruttoria dalla competente Commissione consiliare, si sostanziano nei presupposti di fatto, come delineati nei documenti e delibere comunali, e di diritto, come interpretati e applicati alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale su questa tematica, nei termini di seguito rappresentati:
RITENUTO conclusivamente, allo stato, che la ratio dell’articolo 133 secondo comma della Costituzione vada individuata nella “'idea che la "perimetrazione", o delimitazione, dell'ambito degli elettori da consultare vada compiuta sulla base di una valutazione, guidata o meno da criteri legali preventivi, relativa alle specifiche esigenze del caso concreto, avendo particolare attenzione agli elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di sussistenza o insussistenza di un interesse qualificato a essere consultati sulla variazione territoriale (sentenza n. 214 del 2019)”, atteso che, a fronte dei diversi casi concreti, il concetto di popolazioni interessate può essere inteso, sia nell'accezione di popolazione direttamente coinvolte nella variazione, in quanto residente sul territorio che ne costituisce oggetto, sia di popolazione interessata solo in via mediata ed indiretta, attese le particolari caratteristiche dell'area oggetto della proposta di variazione;
PRESO ATTO che gli enti territoriali interessati hanno manifestato parere favorevole alle rispettive aggregazioni previste nel progetto di legge n. 210 con i seguenti atti: deliberazione del Consiglio comunale di Arsiero n. 9 del 23/02/2023, esecutiva; deliberazione del Consiglio comunale di Laghi n. 3 del 24/02/2023, esecutiva;
VISTO il parere favorevole espresso all’unanimità nella seduta del 3 luglio 2023 dal Consiglio delle Autonomie Locali sul progetto di legge n. 210, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, dello Statuto del Veneto;
PRESO ATTO che nella seduta del 12 luglio 2023 la Prima Commissione consiliare ha provveduto a far illustrare le motivazioni a sostegno del progetto di variazione delle circoscrizioni territoriali mediante riaggregazione ai sindaci dei rispettivi comuni di Arsiero e Laghi;
PRESO ATTO che nella seduta del 26 luglio 2023 la Prima Commissione consiliare ha esperito le attività istruttorie previste dal comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1992 e dal comma 1 dell’articolo 6, all’esito delle quali è emerso, sulla base degli elementi di fatto acquisiti e alla luce del quadro di riferimento normativo in materia, un insieme, pur non univoco, di elementi che hanno portato la commissione ad addivenire, a maggioranza, alla considerazione che sussistono i richiesti elementi per la espressione di un giudizio di meritevolezza della iniziativa e, in termini univoci, elementi secondo i quali non sussistono le condizioni per dare corso alla indizione ed espletamento di referendum di popolazioni interessate atteso che la fattispecie in esame rientra nei “casi particolari” di cui all’articolo 6, comma 1, non presentando popolazione residente all’interno delle aree oggetto della proposta di riaggregazione, ed è caratterizzata dalla “mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale”; la Prima Commissione consiliare ha quindi espresso parere favorevole sulla relazione da presentare al Consiglio regionale, designando relatore il consigliere Silvia Cestaro.
VISTI gli articoli 117 e 133 della Costituzione;
VISTI l’articolo 5, commi 2 e 3 e l’articolo 6 comma 1 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25
con votazione palese,
delibera
1) di ritenere, per le ragioni indicate in premessa e qui recepite quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui, rispettivamente, all’articolo 5, commi 2 e 3 e all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25:
2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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