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Bur n. 105-I del 04 agosto 2023


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 85 del 01 agosto 2023

Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993". (Proposta di deliberazione amministrativa n. 66).

IL CONSIGLIO REGIONALE

RICORDATO che con la legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 è stato approvato il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”;

RICORDATO ALTRESÌ che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via incidentale, dell'articolo 1 della L.R. n. 2/2022 che approva il Piano faunistico-venatorio regionale 2022–2027, sia in ordine alla scelta della Regione del Veneto di approvare il piano faunistico venatorio con legge anziché con un atto amministrativo, sia, relativamente al contenuto del Piano, nella sola parte in cui, applicando un criterio di natura altimetrica, ha disposto, come si desume dagli allegati al Piano riportanti rispettivamente le cartografie e la relazione al Piano, l'esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla Zona Faunistica delle Alpi (ZFA), per violazione di una pluralità di parametri costituzionali e relative norme interposte;

ATTESO che con sentenza n. 148 del 2023 la Corte Costituzionale ha ritenuto entrambe le questioni fondate, con riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, pronunciandosi nel senso che “l’approvazione del piano con atto amministrativo, anziché con legge….. consente una tutela più efficace e adeguata alle peculiari esigenze dell’ambiente e della fauna, dal punto di vista sia della completezza dell’istruttoria, sia dell’effettività della tutela giurisdizionale, sia della maggiore flessibilità nell’adeguamento a eventuali mutamenti della situazione di fatto. Pertanto, è fondata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 10 della legge n. 157 del 1992, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, che ha approvato il piano faunistico-venatorio con legge, anziché con un atto amministrativo”;

ATTESO ALTRESÌ che ne consegue come il Piano faunistico-venatorio regionale, ivi compreso il Piano 2022–2027, deve essere approvato con una deliberazione amministrativa anziché legislativa;

RICORDATO, INOLTRE che la Corte Costituzionale precisa anche che “ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992, la ZFA è «individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina»” e che “il legislatore statale, che ha dettato standard minimi e uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, non ha quindi fatto riferimento a dati puramente morfologici, né ha ritenuto il fattore altimetrico un criterio prioritario per individuare la ZFA” e quindi “la decisione della Regione Veneto di affidarsi unicamente al dato altimetrico per escludere il territorio di alcuni comuni dalla ZFA, senza valutare l’effettiva presenza di flora e fauna alpina, comporta un abbassamento degli standard minimi di protezione, in contrasto con l’art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992 e, per esso, con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.”;

CONSIDERATO che, sotto un profilo di diritto l’Amministrazione regionale ha l’obbligo giuridico, che discende dall’articolo 30 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, di adeguarsi alla decisione di accoglimento della Corte costituzionale, atteso che non possono trovare applicazione norme dichiarate incostituzionali;

CONSIDERATO, INOLTRE che l’annullamento della legge da parte della Corte Costituzionale non determina delle conseguenze automatiche sull’attività amministrativa, ovvero sugli atti assunti in attuazione del Piano faunistico-venatorio, e che l’Amministrazione regionale non potrà che conformarsi alla pronuncia medesima e l’attività di adeguamento dovrà esplicarsi anche nella rimozione e/o nell’adozione di tutti quegli atti che conseguono alla dichiarazione di illegittimità della legge al fine di non far perdurare l’applicazione della legge dichiarata incostituzionale attraverso gli atti amministrativi che da essa ne sono derivati e che, diversamente, continuerebbero a produrre effetti giuridici nell’ordinamento, nonostante l’esistenza di un giudicato costituzionale;

CONSIDERATO, ALTRESÌ che ne consegue come l’atto di esecuzione del giudicato, oltre che a rinnovare il contenuto del Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027, mutandone la natura, da legislativa a deliberativa, deve, contestualmente, adeguare la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale e del richiamo all’osservanza dei criteri posti dall’articolo 11 della L. n. 157/1992, ai sensi del quale “il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante” e che si configurano in termini di standard minimi ed uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;

RICORDATO che rileva, nel caso di specie, un ulteriore profilo, ovvero il sistema della pianificazione faunistico-venatoria quale strumento ineludibile per garantire, armonicamente, il rispetto dei diversi interessi coinvolti – naturalistico/ambientali, agricoli e venatori - disciplinato nell’ordinamento regionale in attuazione degli articoli 10 e 14 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, dell’articolo 8 della L.R. n. 50/1993 e relative disposizioni di attuazione e che ciò postula l’esigenza di assicurare la perdurante vigenza, senza soluzione di continuità, di uno strumento di pianificazione faunistico-venatoria che costituisce, nell’attuale quadro normativo statale e regionale di riferimento, condizione necessaria per assicurare le molteplici funzioni ed esigenze cui presiede la disciplina in materia: la conservazione della fauna selvatica in chiave di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e la tutela della produzione agricola, nel contesto delle quali si innesta la disciplina dell’esercizio dell’attività venatoria; quanto sopra atteso che il Piano faunistico-venatorio delinea vincoli, disposizioni ed indirizzi di natura pianificatoria e gestionale ed istituti il cui significato ed operatività assume rilevanza sia per una gestione complessiva del territorio che contemperi i profili faunistico-venatori con i profili naturalistico-ambientali ed agricoli, sia in funzione della determinazione delle condizioni indispensabili per un corretto esercizio dell’attività venatoria, atteso che la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1 della L. n. 157/1992) e che solo lo strumento di piano e la sua perdurante vigenza, senza soluzione di continuità, costituisce titolo che rende tale patrimonio disponibile, nelle forme previste dalla legislazione di settore e dal piano medesimo e dai relativi atti attuativi;

RICORDATO, ALTRESÌ che il percorso di definizione del PFVR muove già dalla deliberazione di Giunta regionale n. 46 del 19 gennaio 2018 ad oggetto “Proposta di nuovo PFVR – Piano Faunistico Venatorio Regionale. Presa d’atto del riordino normativo nazionale e regionale e contestuale adeguamento del percorso procedurale, ridefinizione delle linee guida, degli obiettivi generali e adozione del programma operativo. Parziale riformulazione della DGR 1716/2017 e approvazione degli Obiettivi Prioritari del PFVR, del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura di VAS” quale documento previsto dalla fase i della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per i Piani e i Programmi di competenza regionale di cui all’Allegato A) della Deliberazione di Giunta regionale 791 del 31 marzo 2009 e che come ogni strumento di programmazione il Piano faunistico-venatorio regionale è stato quindi sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che, per i piani e programmi di competenza regionale, prevede lo svolgimento di una pluralità di fasi nell’ambito delle quali è previsto il coinvolgimento di stakeholders pubblici e privati nelle fasi di consultazione;

ATTESO che la citata DGR n. 46/2018 ha quindi dato formale avvio al percorso operativo finalizzato alla predisposizione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale (PFVR), disponendo, tra l'altro:

- di approvare gli Obiettivi Prioritari (OP) della proposta di PFVR, che costituiscono, in riferimento ai correlati criteri di sostenibilità nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il quadro generale e di dettaglio all'interno del quale strutturare la redazione della proposta di PFVR;

- di avviare, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 50/1993, il procedimento complessivo finalizzato alla redazione della proposta di PFVR, approvando, contestualmente, i documenti preliminari di piano e quelli connessi al percorso VAS, di seguito indicati:

- «Documento Preliminare di Indirizzo «Linee guida, criteri per l'elaborazione e contenuti del PFVR- Piano Faunistico-Venatorio Regionale» (DPI)»;

- «Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del PFVR - Piano Faunistico-Venatorio Regionale (RAP)», individuando, altresì, la competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, quale Struttura regionale procedente a fini VAS;

ATTESO INOLTRE che nell'ambito di tale quadro complessivo, in riferimento al percorso VAS di pertinenza e sulla base delle indicazioni recate dal Parere Motivato n. 66 del 24 maggio 2018 della Commissione Regionale VAS, è stato avviato un articolato percorso procedurale che, fin da subito, ha messo in evidenza la necessità di implementare, integrare e coordinare i temi ed i vincoli della pianificazione faunistico-venatoria con gli aspetti connessi all’individuazione ed alla progressiva messa a regime della nuova governance della materia nel riordino tra il livello amministrativo, pianificatorio e gestionale in precedenza in capo a Province e Città metropolitana e il livello regionale, con il fine di portare a regime e regia unificata e coordinata tutti i processi e procedimenti di riferimento, in attuazione di quanto prevede l'Obiettivo Prioritario 11 adottato con la predetta DGR n. 46/2018;

ATTESO ANCORA che con Deliberazione di Giunta regionale n. 1943 del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto «DGR n. 791 del 31 marzo 2009: adozione della proposta di PFVR 2019-2024 - Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (articolo 8, L.R. n. 50/1993) ai fini dell'avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)», si è disposto, ai fini e secondo quanto previsto dalla Fase 4 - adozione dell'Allegato a alla DGR n. 791/2009:

- di adottare gli elaborati costituenti la proposta di Piano faunistico-venatorio regionale, ovvero le proposte di Relazione al Piano faunistico-venatorio, di Regolamento di Attuazione del Piano faunistico-venatorio (che comprende anche lo schema di Statuto degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini) e quelle relative alla Cartografia del Piano faunistico-venatorio regionale, articolata nelle sezioni relative al territorio delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e della Città Metropolitana di Venezia, nonché lo Studio di Incidenza Ambientale, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica del medesimo PFVR;

- di avviare, ai fini e secondo quanto previsto dalla Fase 5 - consultazione e partecipazione dell'Allegato a alla DGR n. 791/2009, le attività di consultazione sulla proposta di Piano faunistico-venatorio;

RICORDATO che i predetti documenti, in attuazione di quanto prevede la Fase 5 dell'Allegato a alla DGR n. 791/2009, sono stati quindi resi disponibili in modalità digitale all'interno di un’apposita sezione del sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale ed in formato cartaceo presso la Direzione procedente, la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa VAS VINCA NUVV oltre che presso gli Uffici Caccia allocati presso le Province e la Città metropolitana di Venezia, per la prescritta durata di giorni 60 (sessanta) ed in pari data è stato pubblicato apposito avviso in ordine all'avvio della procedura di consultazione pubblica in parola, con individuazione dei termini temporali della pubblicazione medesima e delle modalità per la presentazione di osservazioni e la Struttura regionale procedente a fini VAS ha quindi provveduto, dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR e di messa a disposizione degli elaborati di piano e delle valutazioni di carattere ambientale, a porre in essere tutte le attività - anche di carattere informativo - connesse a favorire e promuovere la consultazione pubblica; ne è conseguito, inoltre, come entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione è stato possibile, da parte di tutti i portatori di interesse e, in generale, di tutti i soggetti interessati, presentare alla Struttura regionale procedente proprie osservazioni e valutazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi, evidenziando che, al fine di concorrere attivamente a dare ulteriore valore, ruolo e rilevanza alla fase di consultazione in parola, si è ritenuto di tenere in considerazione anche osservazioni pervenute oltre il predetto termine e sino alla data oltre la quale non risultava più alcun deposito di osservazioni;

RICORDATO, INOLTRE che in ordine a quanto prevede la medesima Fase 5 dell'Allegato a alla DGR n. 791/2009, la Struttura competente ha provveduto ad estrapolare, dal novero complessivo delle osservazioni e sub-osservazioni depositate, quelle aventi carattere ambientale anche procedendo ad un ulteriore supplemento di verifica ed analisi dei contenuti dei PFVP adottati dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, al fine di implementare, ove valutato necessario e/o opportuno, eventuali integrazioni o modifiche introdotte successivamente alla fase di coordinamento degli stessi PFVP nella precedente proposta di PFVR;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di Giunta regionale n. 1135 del 30 luglio 2019 recante «Proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (DGR n. 1943 del 21.12.2018). Osservazioni pervenute nell'ambito della fase di consultazione con il pubblico prevista dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Approvazione delle modalità di recepimento ai fini dell'acquisizione del Parere Motivato da parte della Commissione Regionale VAS, ai sensi della DGR n. 791/2009» si è provveduto ad adottare gli esiti del riscontro puntuale a ciascuna delle osservazioni presentate, suddivise tra quelle aventi rilevanza ambientale (raccolte nell'Allegato A) e quelle prive di connotazioni di carattere ambientale (Allegato B);

- parallelamente, si è dato un primo riscontro alla Commissione VAS su quanto rappresentato rispetto alla proposta di PFVR da parte delle autorità competenti in materia ambientale interessate e coinvolte dalla procedura VAS;

- in esito ad una specifica richiesta della Commissione VAS, peraltro richiamata e sottolineata sia in alcuni interventi delle autorità competenti in materia ambientale che nell'ambito di numerose osservazioni, la Struttura procedente ha intensificato l'attività connessa al consolidamento, sviluppo ed ulteriore efficientamento della nuova governance regionale, ripartita tra un livello centrale ed un livello territoriale, in quanto specifico target sia del predetto OP n. 11 che della necessità di assicurare efficiente continuità alla gestione, sia centrale che periferica, della funzione in parola;

EVIDENZIATO che in esito a tale complesso ed articolato percorso ed al puntuale riscontro di quanto richiesto e rappresentato in sede di Commissione VAS, è stato acquisito il Parere Motivato n. 152 del 1° luglio 2021 da parte della Commissione Regionale VAS corredato dalla relazione istruttoria tecnica n. 155 del 2021 per la valutazione di incidenza, che si risolve nell'espressione di un parere positivo corredato da prescrizioni da ottemperare sia prima dell'attuazione del piano, sia in sede di attuazione del piano;

RITENUTO che non può non considerarsi come, in coerenza con la natura loro propria, le valutazioni ambientali afferenti il percorso di definizione della pianificazione faunistico-venatoria, quali processi di accompagnamento ed orientamento - e laddove ne ricorrano le condizioni - riorientamento, delle strategie pianificatorie, integrando la dimensione ambientale nell’ambito del processo decisionale per renderlo conforme a criteri di sostenibilità ambientale, e le relative valutazioni e prescrizioni dettate, conservano la loro attualità, attesa l’invarianza sia delle scelte di pianificazione, se non nella misura conseguente alla esecuzione del giudicato costituzionale, sia della durata di validità dello strumento di Piano;

RICORDATO che il procedimento di elaborazione del PFVR ha altresì assunto, quale suo peculiare riferimento, anche il disposto dell’articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” che ha previsto come “In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di cui all’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, può far propri, anche attraverso il coordinamento ed il loro adeguamento complessivo o anche solo parziale, i piani faunistico-venatori approvati dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)” e che ne è conseguito come il PFVR si è venuto a configurare in termini del tutto specifici e peculiari per quanto attiene il suo procedimento di formazione ed approvazione, ovvero in termini di mero coordinamento nonché, ove necessario, adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale dei PFVP in quanto piani già sottoposti con esiti positivi alla procedura di valutazione ambientale strategica che hanno rilasciato un quadro conoscitivo di determinazioni pianificatorie che sono state, salvo coordinamenti e adeguamenti tecnici a cui sono conseguiti a corredo una nuova valutazione ambientale strategica di sintesi e la relativa valutazione di incidenza ambientale, recepite nel documento di PFVR, così come definito dalla Giunta regionale e poi sottoposto, ed oggi riproposto, all'approvazione del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che l'articolo 8 della L.R. n. 50/1993 prevede che il Piano faunistico-venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione, sia approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale sulla base dei criteri fissati dal comma 11 dell'articolo 10 della Legge n. 157/1992, e che si ritiene quindi necessario, per quanto esposto, procedere alla riapprovazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 nel testo già approvato con la L.R. n. 2/2022 (Allegati A, B, C, D, E, F e G) e con le sole modifiche conseguenti alla pronuncia della Corte Costituzionale, con apposito atto amministrativo;

VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale nella seduta del 20 luglio 2023 con deliberazione n. 79/CR “Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della Sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Proposta per il Consiglio regionale. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993”;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, art. 14, comma 1;

VISTO lo Statuto della Regione approvato con Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

VISTO l’articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2023 con cui si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della Legge della Regione del Veneto 28 gennaio 2022, n. 2 ed in esecuzione della stessa;

VISTO l'articolo 8, comma 2, della Legge regionale n. 50/1993;

VISTO il Parere Motivato n. 152 del 1° luglio 2021 reso dalla Commissione Regionale VAS, corredato dalla relazione istruttoria tecnica n. 155 del 2021 per la valutazione di incidenza, che si risolve nell'espressione di un parere positivo con prescrizioni da ottemperare sia prima dell'attuazione del piano, sia in sede di attuazione del piano;

VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 26 luglio 2023;

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, Consigliere Marco ANDREOLI;

UDITA la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Consigliere Jonatan MONTANARIELLO;

con votazione palese,

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di conformarsi, per le ragioni indicate in premessa e qui recepite quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al giudicato della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2023;

3. di riassumere, conseguentemente, con la presente deliberazione amministrativa - ed al fine di assicurare la perdurante vigenza, senza soluzione di continuità, dello strumento di pianificazione faunistico-venatoria - il Piano faunistico-venatorio regionale 2022–2027, già oggetto di approvazione ai sensi dell’articolo 1 della Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 e ridefinendo la conterminazione della Zona Faunistica delle Alpi in conformità ai criteri posti dall’articolo 11 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, come costituito dai relativi documenti allegati che sono parte integrante del presente provvedimento:

a) Regolamento di attuazione, ivi compresi Statuti tipo di Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini (Allegato A);

b) Cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini (Allegato B);

c) Relazione al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica (Allegato C);

d) Rapporto ambientale (Allegato D);

e) Rapporto ambientale - valutazione di incidenza ambientale (Allegato E);

f) Rapporto ambientale - sintesi non tecnica (Allegato F);

g) Parere della Commissione regionale valutazione ambientale strategica n. 152 del 1° luglio 2021 corredato da relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) datata 1° luglio 2021 e da scheda con il parere relativo alle osservazioni (Allegato G);

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione del veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.


NOTA DI REDAZIONE

(Il testo integrale ed in alta risoluzione della deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1 agosto 2023  "Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della Sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993” e relativi allegati è consultabile presso il link:
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/piano-faunistico-venatorio)

 


(seguono allegati)

DACR_085_All_A_Regolamento_di_attuazione_509350.pdf
DACR_085_All_B_Cartografie_ZFA_TLV_ATC_CA_509350.pdf
DACR_085_All_C_01_Relazione_al_PFVR_509350.pdf
DACR_085_All_C_02_1_Report_analitico_TASP_protetto_509350.pdf

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