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Bur n. 34 del 07 aprile 2015


Materia: Elezioni amministrative

Circolare n. 2 del 07 aprile 2015

Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del Veneto del 31 maggio 2015. Criteri di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per lo svolgimento delle consultazioni elettorali.

Indirizzata ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto  e p.c.  al Signor Prefetto di Venezia Ufficio territoriale del Governo

 

Gentili Signori Sindaci,

con l’approvazione della Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 recante “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale” e la contestuale entrata in vigore del nuovo Statuto regionale, la Regione del Veneto si è dotata di una propria legge elettorale, assumendo in tal modo la piena competenza in merito alla gestione del procedimento elettorale, fatta salva la responsabilità nelle materie che la legge riserva in via assoluta allo Stato (ordine pubblico, liste elettorali, etc.).

Le spese elettorali per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del Veneto, che si terranno nel 2015, sono a carico della Regione, come previsto dall’articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 (recante “Riduzioni dei termini e semplificazione del procedimento elettorale”).

Sono, altresì, a carico della Regione le seguenti categorie generali di spese di cui al terzo comma del citato articolo 17:

-   spese per il funzionamento degli Uffici statali interessati alle elezioni;
-   spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero;
-   spese per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione;
-   spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l’apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro;
-   oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le consultazioni comunali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni medesime saranno ripartite nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente (art. 21 della legge n. 108/1968, recante “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, e art. 17, L. n. 136/1976). Il riparto, predisposto dai Comuni interessati, è reso esecutivo dal Prefetto di Venezia – Ufficio territoriale del Governo sulla base della documentazione resa dai Comuni stessi.

Gli oneri comunque derivanti dall’applicazione della legge n. 108/1968, non facenti carico direttamente alla Regione, sono anticipati dai Comuni e rimborsati dalla Regione secondo la normativa vigente.

In relazione alle richiamate disposizioni i Comuni, eccezion fatta per quelli che rinnovano anche il Consiglio Comunale, dovranno presentare le rendicontazioni direttamente alla Regione del Veneto – Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi (Fondamenta S. Lucia – Cannaregio, 23 – 30121 Venezia; tel. 041/2795990-5919; indirizzo pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it; indirizzo mail: entilocali@regione.veneto.it), la quale, previa verifica in ordine alla regolarità e congruità delle spese, procederà al rimborso.

Allo scopo di semplificare e di accelerare il procedimento, si chiede ai Comuni di volersi attenere ai criteri ed alle modalità di rendicontazione definiti nella presente circolare, utilizzando altresì per i dati e per la documentazione da trasmettere, i modelli allegati alla stessa.

Riguardo, invece, ai Comuni per i quali vi sarà coincidenza tra le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Veneto e quelle per il rinnovo dei rispettivi Consigli Comunali, si chiede agli stessi di volersi attenere alle istruzioni contenute nelle circolari emanate dal Ministero dell’Interno e dalle Prefetture.

Contestualmente è opportuno evidenziare che, sulla base dell’esperienza maturata nelle precedenti elezioni, con provvedimento della Giunta Regionale viene disposta l’erogazione a tutti i Comuni del Veneto di un congruo acconto sulle spese di che trattasi.

Con l’occasione si rammenta, inoltre, che la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali.

Tali disposizioni (art. 1, dal comma 398 al comma 401), intese a realizzare una minore spesa in occasione della prossima consultazione elettorale, possono così preliminarmente sintetizzarsi:

-   drastica diminuzione delle risorse destinate al fondo per le spese elettorali;
-   riduzione da due ad un solo giorno della durata delle operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie;
-   prolungamento dell’orario di votazione della domenica, che viene fissato dalle ore 7 alle ore 23, al fine di contenere il fenomeno delle file nelle ore serali, possibili al rientro del fine settimana primaverile o estivo;
-   totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai cd. fiancheggiatori;
-   consistente diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta tramite affissioni;
-   nomina dei presidenti di seggio presso sezioni del comune di residenza degli stessi, con risparmio delle spese di missione;
-   diminuzione di taluni orari obbligatori di apertura pomeridiana degli uffici elettorali comunali, con conseguente riduzione del tetto orario di lavoro straordinario liquidabile per il personale comunale;
-   previsione della modifica dei modelli di scheda elettorale per le elezioni comunali tramite un decreto del Ministero dell’Interno, al fine di evitare la stampa di schede troppo grandi e costose;
-   altre misure finalizzate al contenimento delle spese da rimborsare ai Comuni.

Alla luce della normativa suddetta si invitano, pertanto, le Amministrazioni Comunali preposte all’organizzazione e allo svolgimento della consultazione elettorale a razionalizzare i servizi al fine di realizzare un significativo contenimento della spesa rispetto a quanto rendicontato per le elezioni regionali del 2010.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno definire i criteri e le modalità di rendicontazione per le spese di che trattasi, articolati in ordine alle seguenti tematiche:

A.  tipologia delle spese, ammissibili a rimborso, effettuate dai Comuni per il rinnovo del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Veneto;
B.  modalità di rendicontazione da parte dei singoli Comuni,
C.  dichiarazioni relative alla rendicontazione.

 

A.   Tipologia delle spese, ammissibili a rimborso, effettuate dai Comuni per il rinnovo del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Veneto.

 

1.   Competenze da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali.

Gli importi degli oneri fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione (n. 1 presidente, n. 4 scrutatori e n. 1 segretario) per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale sono quelli previsti dall’art. 1 della Legge 13 marzo 1980, n. 70, come sostituito dall’art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62:

Seggi normali

  • Presidenti: € 150
  • Scrutatori e segretari: € 120

Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari dei Presidenti sono maggiorati di € 37 mentre per gli scrutatori ed il segretario sono maggiorati di € 25.

Al Presidente ed ai componenti del seggio speciale spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di € 90 e di    € 61.

Spetta, altresì, ai soli Presidenti di seggio, il trattamento di missione (quando dovuto) ai sensi dell’art. 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti superiori dell’amministrazione dello Stato, con le limitazioni introdotte dall’art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).

 

2.   Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie.

Sono ammesse a rimborso da parte della Regione del Veneto le spese sostenute per il lavoro straordinario dal personale comunale.

Le spese indicate saranno rimborsate al lordo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni, che normalmente sono posti a carico dei Comuni e dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive. A giustificazione dell’entità dei predetti contributi da versarsi dal comune, l’amministrazione comunale dovrà produrre un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell’onere da sostenersi per il titolo in questione, con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto.

Relativamente al limite di autorizzazione dello straordinario elettorale, l’art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e le successive modifiche apportate con la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 dai commi 398 a 401, dispongono che in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei Comuni, addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. Il periodo è quello intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (in cui hanno generalmente inizio le operazioni di revisione straordinaria delle liste) al quinto giorno successivo alla stessa data.

Il “monte ore” si ottiene moltiplicando il predetto limite di 40 ore mensili per il numero di persone autorizzate. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti mentre, per i Comuni aventi fino a cinque dipendenti si applica esclusivamente  il limite massimo individuale di 60 ore mensili per ciascuna persona. L’autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quelli che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio.

L’autorizzazione al lavoro straordinario è adottata con determinazione preventiva e deve indicare, per ciascun nominativo di personale autorizzato, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi. Le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai responsabili dei servizi, così come individuati dagli artt. 107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si ricorda che in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l’ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

Relativamente alle prestazioni straordinarie rese in occasione delle consultazioni elettorali si precisa quanto segue:

-   SEGRETARI COMUNALI: a tale categoria non possono più essere corrisposti compensi a titolo di straordinario elettorale in quanto il relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria per il quadriennio 1998 – 2001 ha ridefinito la struttura della retribuzione sancendo, all’articolo 41, comma 6, il criterio della onnicomprensività.

-   PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI A TEMPO PIENO: l’istituto del lavoro straordinario risulta attualmente disciplinato dall’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998 – 2001,in vigore dal 2 aprile 1999, come integrato dagli artt. 38 e 39 del successivo C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall’articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001. L’articolo 39, come integrato dal predetto articolo 16, dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all’articolo 14 richiamato.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, infatti, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzative, ex articolo 8 e ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale. Al riguardo, tenuto conto che la remunerazione di tali prestazioni è in aggiunta al compenso spettante quale retribuzione di risultato, il lavoro straordinario reso dai responsabili dei servizi sarà rimborsato previa presentazione della dovuta documentazione attestante la corresponsione delle prestazioni rese in occasione delle consultazioni in sede di rendiconto.

L’aliquota oraria dello straordinario è determinata in base alle disposizioni dell’articolo 38 C.C.N.L. del 14 settembre 2000, secondo il quale la stessa è ottenuta maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione base mensile, come attualmente definita dall’articolo 10, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, incrementata del rateo della tredicesima mensilità.

-   PERSONALE DIPENDENTE DEGLI ENTI LOCALI A TEMPO PARZIALE: relativamente al lavoro straordinario svolto dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, si precisa quanto segue:

Tempo Parziale di tipo orizzontale: il comma 2 dell’articolo 6 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, come modificato dall’articolo 15 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 e dall’articolo 16 del medesimo contratto, dispone che in occasione di consultazioni elettorali, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina di cui al predetto articolo 6, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto, come attualmente definita dall’articolo 10, comma 2, lettera d), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006, nelle misure: 

  1. 15%, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
  2. 20%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
  3. 25%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno – festivo.

Inoltre, il comma 3 del citato articolo 16 dispone che in caso di consultazioni elettorali e referendarie le ore di lavoro aggiuntivo possono essere rese, previo consenso del lavoratore, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall’applicazione del precitato articolo 6, comma 2 (10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana).

In tal caso, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, del medesimo articolo 16, sono ridefinite nella misura unica del 50%.

Tempo Parziale di tipo verticale: il comma 4 del predetto articolo 16 consente che in occasione delle consultazioni il personale possa svolgere prestazioni di lavoro straordinario in deroga alla disciplina prevista dal comma 5 del suddetto articolo 6 (prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, entro il limite massimo del 10%). Tali ore sono retribuite secondo la disciplina generale del soprarichiamato articolo 10,comma 2, lettera d), del C.C.N.L. del 9 maggio 2006.

Tempo Parziale tipo Misto – valgono le medesime considerazioni svolte per tempo parziale tipo verticale.

-    DIRIGENTI: riguardo l’attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, trattandosi di funzioni agli stessi affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie. Si rileva, a tal fine, che il C.C.N.L. del 10 aprile 1996, disciplinante l’orario di lavoro, tuttora in vigore, prevede che la presenza in servizio del dirigente e l’organizzazione del tempo di lavoro dello stesso, siano correlate in modo flessibile alle esigenze della struttura cui lo stesso è preposto e all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

 

3.   Spese relative agli stampati non forniti dalla Regione.

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo comunque gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali

 

4.   Spese per il trasporto di materiale di arredamento delle sezioni elettorali.

Il rimborso attiene alle spese relative al trasporto degli arredi delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, ivi compreso il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Non sarà ammesso il rimborso per l’eventuale acquisto di cabine e di altri beni mobili, né per l’affitto di locali di proprietà comunale e per eventuale acquisto di bandiere, transenne e tavoli.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all’organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni.

 

5.   Spese telefoniche

Le spese per i collegamenti telefonici, nel giorno delle votazioni e per la raccolta dei dati, saranno rimborsate, sempreché esse siano strettamente correlate alle effettive necessità del servizio.

In merito all’eventuale utilizzo di telefoni cellulari, sono rimborsabili esclusivamente le spese per il noleggio degli stessi. Non potranno essere rimborsate le spese relative alle sole ricariche telefoniche, per l’impossibilità di riscontrare l’effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

 

6.   Spese per le propaganda elettorale

Il rimborso attiene alle spese per l’acquisto di materiale di consumo vario occorrente per l’installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Nel caso di richieste di rimborso di spese per l’acquisto di nuovi tabelloni per la propaganda elettorale, occorrerà motivare specificatamente detti acquisti, tenendo presente che il Ministero ha individuato in almeno 10 anni la vita dei tabelloni stessi.

Il rimborso sarà comunque limitato al 10% della relativa spesa, posto che detti tabelloni potranno essere utilizzati, nel tempo, anche per altre consultazioni elettorali nazionali o locali.

 

7.   Acquisto di materiale vario per l’allestimento dei seggi

Il rimborso attiene all’acquisto di materiale di consumo vario, strettamente occorrente per l’allestimento dei seggi, compresa la cancelleria per gli uffici elettorali di sezione.

L’eventuale affitto di locali, destinati ai seggi, è rimborsato per il solo periodo dal giorno precedente l’insediamento del seggio a quello successivo al termine delle operazioni del seggio. La spesa deve essere dichiarata congrua dal competente funzionario dell’ente e il contratto di affitto deve essere preventivamente stipulato per iscritto.

Si esclude in ogni caso il rimborso di spese relative a lenzuola, cuscini, coperte e materiale con effetto similare.

 

8.   Spese per l’assunzione di personale a tempo determinato

Sono rimborsabili le spese per l’eventuale assunzione di personale a tempo determinato, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi e il quinto giorno successivo alla consultazione stessa.

Non sono rimborsabili spese per contratti di fornitura lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” tenuto conto del disposto dell’articolo 2, comma 4, del C.C.N.L. di Comparto del 14 settembre 2000, che esclude tali contratti per le attività di competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo, in cui rientra il servizio elettorale ex articolo 54 del d.lgs. 267/2000.

Non sono rimborsabili le spese per l’assunzione di personale con contratto di prestazione professionale.

 

9.   Spese postali

Il rimborso riguarda le spese postali anticipate per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali eventualmente non sostenute dallo Stato e, inoltre, le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero.

 

10.   Spese per altre necessità

Detta voce riguarda le spese non previste nella precedente elencazione, a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, in misura riconosciuta congrua, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nella singole materie e per i quali sia stata dimostrata, con formale documentazione, l’oggettiva necessità per l’organizzazione e lo svolgimento della consultazione elettorale.

Per quanto attiene all’utilizzo del personale ausiliario tecnico amministrativo degli istituti scolastici, si condivide quanto deciso dal Ministero dell’Interno nelle consultazioni del 2014 per cui non sarà ammessa a rimborso l’eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all’art. 15 del menzionato D.L. n. 8/1993, salve diverse istruzioni del ministero competente.

Per quanto attiene all’eventuale utilizzo da parte del comune di personale dell’Unione dei Comuni, saranno rimborsate le prestazioni svolte, secondo le modalità concordate fra il Comune e l’Unione stessa. Le Unioni autorizzeranno il personale a svolgere lavoro straordinario in base alle richieste dei Comuni, fermi restando i limiti di orario previsti dalla legge.

Sono rimborsate, e vanno dichiarate sempre nella categoria “Altre spese”, anche le eventuali spese per buoni pasto distribuiti ai dipendenti impegnati nelle operazioni elettorali che effettuano turni di lavoro straordinario, ove ne abbiano diritto a norma di contratto.

Riepilogando, infine, non sono rendicontabili e, quindi, non sono ammesse a rimborso le spese inerenti a:

-   stampati, manifesti e software di sporadico uso e scarso contenuto;§
-   fornitura di nuova cabine elettorali;
-   fornitura di nuovi tabelloni per affissioni di propaganda elettorale, se non limitate al 10% della spesa;
-   fornitura di lenzuola, cuscini, coperte, e materiale con effetto similare, bandiere, transenne, tavoli, e altri arredi per le sezioni elettorali comunali, né quella per l’affitto di locali comunali per dette sezioni o per quelli adibiti ad uso diverso da quello di sezione elettorale;
-   ricariche telefoniche, data l’impossibilità di riscontrare l’effettivo, esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali;
-   oneri conseguenti all’espletamento di funzioni per i quali le leggi già prevedono la competenza comunale a sostenerli.

 

B.   Modalità della rendicontazione a carico di ogni Comune interessato.

I prospetti dimostrativi delle spese devono essere compilati secondo i modelli allegati alla presente circolare ed essere inviati alla Regione del Veneto – Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi (Fondamenta S. Lucia – Cannaregio, 23 – 30121 Venezia; tel. 041/2795990-5919; indirizzo pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it; indirizzo mail: entilocali@regione.veneto.it) mediante PEC o con consegna a mano, entro e non oltre il termine perentorio di tre mesi dalla data di svolgimento delle consultazioni, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e s.m.i..

La consegna a mano deve essere effettuata direttamente alla Struttura esclusivamente nel seguente orario:  nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12. All’atto della consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta.

 

C.   Dichiarazioni relative alla rendicontazione

I prospetti in questione devono essere corredati di:

a.   Certificazione da parte del responsabile dell’Ufficio Elettorale comunale circa la congruità delle spese presentate per il rimborso e la loro pertinenza agli adempimenti finalizzati allo svolgimento della consultazione regionale;
b.   Certificazione dell’Ufficio di ragioneria comunale attestante che:

  • le spese sono annotate nelle scritture contabili del comune;
  • le stesse sono state effettuate nel rispetto della normativa concernente la stipulazione dei contratti da parte dei Comuni;
  • le singole tipologie di spesa sono comprese fra quelle definite negli ordinamenti e nelle circolari dello Stato e della Regione;
  • non sussistono altri titoli di spesa per i quali sarà successivamente chiesto il rimborso;

c.   copia delle determinazioni di autorizzazione al lavoro straordinario del personale;
d.   copia dell’eventuale provvedimento di assunzione di personale a tempo determinato.

Gli originali dei giustificativi di spesa dovranno essere conservati dai Comuni per un quinquennio a partire dalla data di riscossione del relativo rimborso, ed esibiti a richiesta dell’Amministrazione Regionale che si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione.

Nell’esprimere la certezza dello scrupoloso rispetto dei criteri e delle modalità di rendicontazione definiti nella presente circolare, si precisa che la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi è a disposizione per ogni ulteriore successivo chiarimento.

Luca Zaia

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 445 del 31 marzo 2015, pubblicata in parte seconda, sezione seconda, del presente Bollettino, ndr)

(seguono allegati)

ALLEGATO_CIRC_2015_04_07_N0002_295552.pdf

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