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Bur n. 9 del 27 gennaio 2009


Materia: Trasporti e viabilità

Circolare n. 1 del 15 gennaio 2009

Delega ai comuni delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale previste dal D.Lgs. n. 171 del 2005, Codice della nautica da diporto.

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4040 del 30 dicembre 2008).

A tutti i Comuni del Veneto

A tutti gli Organi accertatori del Veneto

Premessa

Come è noto, la Regione del Veneto esercita rilevanti competenze in materia di navigazione interna. Già a partire dal D.P.R. 616/1977, infatti, lo Stato ha provveduto a trasferire alle Regioni quasi tutte le funzioni amministrative aventi ad oggetto la navigazione lacuale, fluviale, lagunare sui canali navigabili e le idrovie (art. 97), mentre per l’esercizio di dette funzioni in territori finitimi di più Regioni il legislatore statale ne ha previsto l’esercizio unitario mediante intesa (art. 98). L’art. 105, comma 2 lettera g), D.Lgs. 112/1998, ha conferito alle regioni ulteriori funzioni in materia di navigazione interna con riferimento alla gestione del sistema idroviario padano-veneto. Il legislatore regionale, dal canto suo, in considerazione dell’interesse all’esercizio unitario di tali funzioni, con la L.R. 11/2001 ha mantenuto in capo alla Regione tali competenze amministrative, non allocando le relative funzioni agli enti locali.

La L.R. 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” ha delegato o subdelegato ai Comuni tutte le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative spettanti agli organi regionali ed afferenti le materie di competenza regionale, eccettuate quelle della caccia e della pesca nelle acque interne, delegate alle Province. Per quanto riguarda la materia della navigazione interna, le successive Circolari del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 9 febbraio 1977 e n. 31 del 14 settembre 1989, hanno dato attuazione a tale processo di delega, riconoscendo la competenza dei Comuni per l’applicazione delle sanzioni amministrative connesse alle infrazioni riguardanti la navigazione interna previste dal Codice della Navigazione.

Di recente la tematica della competenza sanzionatoria in materia di navigazione interna è tornata di attualità a seguito dell’approvazione del D.Lgs. n. 171 del 2005 recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”. Con tale provvedimento il legislatore statale ha riordinato la materia della navigazione da diporto sia nell’ambito marittimo che, ai sensi dell’art. art. 1 comma 2, nell’ambito della navigazione interna. In particolare, il comma 5 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 171/2005 demanda all’Autorità della navigazione interna la disciplina della navigazione e delle modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c) del medesimo articolo, mentre il comma 6 attribuisce il potere di ordinanza all’Autorità della navigazione interna quanto all'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale. La Regione è Autorità competente per l’emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 171/2005.

 Individuazione dell’Autorità competente

Nella Regione del Veneto le funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative, in tutte le materie di competenza regionale, sono esercitate dai Comuni nel cui territorio le violazioni sono accertate, ai sensi della L.R. 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”. Quindi anche per la violazione di provvedimenti emanati dagli Uffici regionali in qualità di Autorità competente in materia di navigazione interna ai sensi del D.Lgs. n. 171/2005, l’Autorità competente a ricevere il rapporto, in applicazione della delega generale contenuta nella L.R. 10/1977, è il Sindaco del comune nel cui territorio la violazione è accertata. È sempre il Sindaco l’Autorità alla quale gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti, chiedere di essere sentiti e che provvede ad emanare l’ordinanza-ingiunzione di pagamento, ovvero l’ordinanza di archiviazione. Trovano, inoltre, applicazione le norme di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto dettano i principi generali e le disposizioni di applicazione in materia di sanzioni amministrative.

Procedimenti pendenti

Sono di competenza dei Comuni anche i procedimenti sanzionatori che alla data di pubblicazione della presente Circolare non siano stati conclusi con l’ordinanza-ingiunzione di pagamento ovvero con l’ordinanza di archiviazione ovvero con il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della L. 689/1981. Gli Organi acceratori e gli Uffici regionali provvedono a trasmettere gli atti dei procedimenti pendenti al Sindaco del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata.

Galan


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