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Bur n. 45 del 15 maggio 2007


Materia: Sanità e igiene pubblica

Circolare n. 2 del 27 aprile 2007

Indicazioni applicative circa l’esercizio delle funzioni sanzionatorie in materia di campi elettromagnetici. Legge regionale 9 luglio 1993, n. 29. Legge 22 febbraio 2001, n. 36. Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 marzo 2001, n. 66.

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1194 del 24 aprile 2007)

Indirizzata ai Comuni; alle Provincie e all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

- Loro sedi -

La Legge regionale n. 29 del 9 luglio 1993 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni” ha individuato all’articolo 8 le ipotesi di illecito amministrativo e le conseguenti sanzioni amministrative a carico del titolare o rappresentate legale dell’impianto.

In particolare, il secondo comma dell’articolo 8 della citata legge regionale ha delegato ai Comuni, ove sono installati gli impianti, le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di inquinamento elettromagnetico.

In seguito, l’articolo 15, comma 1, della Legge quadro 22 febbraio 2001 n. 36 “Sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione da stabilirsi con successivo decreto.

In particolare, la legge n. 36/01 ha attribuito l’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale alle Amministrazioni Provinciali e Comunali mediante le strutture delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (articolo 14, comma 1), mentre ha rimesso ad un successivo decreto l’individuazione delle autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni previste dalla medesima legge (articolo 15, comma 3).

Tuttavia, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300 GHz”, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36/2001, ha fissato i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, ma non ha individuato l’autorità competente all’esercizio delle funzioni sanzionatorie di cui si tratta.

Considerata la mancata individuazione da parte dello Stato dell’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n. 36/01, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di inquinamento elettromagnetico, si ritiene di avvalersi di quanto disposto dalla legge regionale n. 10 del 28 gennaio 1977 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, che individua nel Comune l’Amministrazione competente ad irrogare le sanzioni amministrative di attribuzione regionale.

Inoltre, con specifico riferimento agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva che superano o concorrono a superare i limiti di legge, l’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5 “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 marzo 2001, n. 66, ha attribuito alle Regioni la competenza all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l’ipotesi di mancata ottemperanza all’ordine di riduzione a conformità.

Conseguentemente, nelle more dell’adozione delle sopracitate disposizioni regionali di riordino, anche per la sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra si ritiene di avvalersi della legge regionale n. 10/77, demandando ai Comuni la relativa irrogazione.

Galan

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