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Bur n. 21 del 25 febbraio 2005


Materia: Sanità e igiene pubblica

Circolare n. 1 del 11 febbraio 2005

Disposizioni di attuazione e prime indicazioni applicative dell'Accordo 16 dicembre 2004 tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, ai sensi dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

A tutte le Amministrazioni Pubbliche del Veneto

Premessa

Come é noto, in data 10 gennaio 2005 é entrato in vigore l'art.51 della legge 16.01.2003, n. 3 che, al fine di tutelare la salute dei non fumatori, al comma 1 prevede il generale divieto di fumo in tutti i locali chiusi, siano essi pubblici o privati, ad eccezione dei luoghi privati non aperti ad utenti o al pubblico, nonché di quelli riservati ai fumatori, come tali contrassegnati e rispondenti ai requisiti tecnici di di cui al D.P.C.M. 23 dicembre 2003.
Il 16 dicembre 2004, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, é stato sancito l'Accordo (pubblicato nella G.U. 28 dicembre 2004 n. 303) tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dal comma 7 del citato art. 51.
Detto Accordo ridefinisce le procedure per l'accertamento delle infrazioni, l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto e di quelli deputati ad irrogare le relative sanzioni.
In particolare, il punto 11, prevede che il pagamento delle sanzioni amministrative inflitte da organi non statali sia effettuato con modalità disciplinate da normative regionali. Il successivo punto 14 prevede, a sua volta, che l'organo competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori sia il Presidente della Regione o altra Autorità competente individuata dalle disposizioni regionali.
Si rende, dunque, necessario dare pronta attuazione a quanto previsto dai punti 11 e 14 dell'Accordo.
Preliminarmente, si deve precisare che trovano in ogni caso applicazione le norme di cui alla Legge 24 novembre 1981, n 689, capo I, in quanto dettano i principi fondamentali in materia di sanzioni amministrative e di disciplina della relativa applicazione.
Individuazione dell'Autorità competente ai sensi del punto 14 dell'Accordo
Secondo quanto disposto dalla L.R. 28 gennaio 1977, n. 10 recante "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", nella Regione Veneto le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative, in tutte le materie di competenza regionale, sono esercitate dai Comuni nel cui territorio le violazioni sono accertate. Quindi, anche in materia di violazione delle norme poste a tutela della salute dei non fumatori, l'Autorità competente a ricevere il rapporto, in applicazione della delega generale contenuta nella L.R. n. 10/77, é il Sindaco del Comune come sopra individuato. E' sempre il Sindaco l'Autorità alla quale gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti, oltreché chiedere di essere sentiti, e che provvede ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, ovvero l'ordinanza di archiviazione.
Peraltro, nel caso in cui accertamento e contestazione avvengano "nell'ambito di amministrazioni statali o di enti di rilevanza nazionale", si ricorda che l'Autorità competente a ricevere il rapporto, gli scritti difensivi e ad emanare l'ordinanza é il Prefetto, così come previsto dal punto 12 dell'Accordo.
Inoltre, ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo, l'Autorità competente é individuata nell'Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera e nell'Ufficio veterinario di confine, di porto e aeroporto, quando le violazioni siano accertate e contestate negli ambiti di rispettiva competenza, di cui al D.P.R. 29 luglio 1982, n. 57.
L'individuazione dell'Autorità competente si fonda, in definitiva, sulla individuazione del luogo in cui é avvenuto l'accertamento della violazione, non rilevando a tal fine che detto accertamento sia stato effettuato da organi statali ovvero non statali.

Modalità di pagamento (Punto 11 dell'Accordo)
Per quanto concerne il pagamento delle sanzioni, se queste sono inflitte da organi statali trovano applicazione le modalità previste nel punto 10 dell'Accordo alle quali si fa rinvio.
Qualora invece siano inflitte da organi non statali si conferma, anche in tal caso, la piena operatività della L.R. n. 10//1977, in particolare dell'art. 3. Pertanto, gli introiti derivanti dalle sanzioni irrogate e riscosse afferiscono alle casse dei Comuni per l'intero importo e sono finalizzate a coprire le spese per l'esercizio della relativa funzione.
Al riguardo, pare opportuno precisare che, nel caso in cui il trasgressore intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 16 della L 689/198, gli introiti derivanti dal pagamento in misura ridotta afferiranno allo Stato se l'Autorità competente ad irrogare la sanzione, ai sensi dei punti 12 e 13 dell'Accordo, é un organo statale, ovvero al Comune se detta Autorità , ex L.R. 10/77, é il Sindaco

IL PRESIDENTE
on. Dott. Giancarlo Galan

(Approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 347 dell'11 febbraio 2005)

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