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Bur n. 134 del 28 dicembre 2004


Materia: Circolari

Circolare n. 3 del 10 dicembre 2004

Legge regionale 13/8/2004, n.15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto". Medie strutture di vendita. Articolo 37. Fase transitoria. (Approvata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 3865 del 3 dicembre 2004)

(Ai Signori Sindaci dei Comuni del Veneto e, p.c. - Al Ministero delle Attività Produttive Direzione generale commercio interno - Ai Signori Presidenti delle Province del Veneto - All'ANCI Veneto - All'Unione Province del Veneto - All'UNCEM - All'Unione regionale delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura del Veneto - All'Unione regionale veneta commercio turismo e servizi - Alla Confesercenti Confederazione italiana esercenti Attività commerciali, turistiche e dei servizi Comitato regionale Veneto - Alla FAID Federdistribuzione Federazione associazioni imprese distribuzione - Alla Federcom Federazione commercio associato moderno - Alla Confcooperative Unione regionale veneta della cooperazione - Alla Lega nazionale cooperative e mutue Comitato regionale Veneto - Alla C.G.I.L. - FILCAMS - Confederazione generale italiana del lavoro Segreteria regionale del Veneto - Alla CISL - FISASCAT Confederazione italiana sindacati lavoratori - Segreteria regionale del Veneto - Alla UIL - UILTucs Unione italiana del lavoro - Segreteria regionale del Veneto - Alla CISAL - Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori Unione regionale del Veneto - Alle Associazioni dei consumatori del Veneto - Loro sedi) Con la presente circolare si intende fornire i necessari criteri interpretativi nei confronti dei soggetti pubblici interessati dalla materia del commercio con riferimento specifico alle problematiche connesse alla fase transitoria, di cui all'articolo 37 della legge regionale 13/8/2004, n.15, di seguito denominata "legge regionale", relativa alle autorizzazioni per medie strutture di vendita . L'art.37 della legge regionale, ai commi 1 e 2, prevede, quale regola generale, che a tutte le domande di autorizzazione commerciale (ovvero le comunicazioni di inizio attività se trattasi di esercizi di vicinato) presentate anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale continui ad applicarsi la legge regionale n.37/1999, mentre alle domande di autorizzazione commerciale ed alle denunce di inizio attività presentate successivamente a tale data debba trovare applicazione la nuova normativa, fatto salvo per quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo. I commi 3 e 4 dell'art.37, infatti, prevedono che nelle zone territoriali omogenee Z.T.O. di tipo D a specifica destinazione commerciale, la presentazione di domande di autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture e la decorrenza degli effetti delle denunce di inizio attività per gli esercizi di vicinato sono subordinati agli adempimenti regionali e comunali inerenti i parchi commerciali di cui all'articolo 10, commi 6, 7, e 8, nonché al provvedimento regionale di cui all'art.20, comma 10 in materia di svolgimento della conferenza di servizi. Fanno eccezione al suddetto blocco le fattispecie contemplate nel comma 5 dell'art.37. Con riferimento specificamente alle medie strutture di vendita, vi è la necessità di chiarire quale sia la disciplina transitoria applicabile per le medie strutture ubicate o da ubicarsi in zone diverse da quella di tipo D a specifica destinazione commerciale. Dal momento che il legislatore ha sospeso la presentazione delle domande autorizzatorie per medie strutture di vendita unicamente nelle zone Z.T.O. di tipo D a specifica destinazione commerciale, si evince che nelle zone diverse dalle zone Z.T.O. di tipo D a specifica destinazione commerciale la presentazione delle domande per medie strutture non è sospesa; e tali domande di autorizzazione commerciale, essendo presentate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale, sono disciplinate dalla normativa di cui alla legge regionale medesima, in quanto direttamente applicabile. La nuova disciplina in tema di medie strutture di vendita è contenuta principalmente nell'art.14 della legge regionale, che stabilisce in particolare l'obbligo a carico delle amministrazioni comunali di adottare, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, un provvedimento di approvazione dei criteri per il rilascio delle relative autorizzazioni sulla base di determinati principi puntualmente individuati al comma 1 del medesimo articolo. Tra i suddetti criteri, il comma 1, lett. h) prevede che il provvedimento comunale debba essere adottato nel rispetto del limite massimo dato dal rapporto di densità fra medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato, limite da stabilirsi con provvedimento della Giunta regionale. Il provvedimento regionale indicato dalla norma, da adottarsi entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, diviene pertanto presupposto per l'adozione dei nuovi criteri comunali ai quali è subordinato il rilascio delle autorizzazioni commerciali per medie strutture di vendita. Pertanto l'art.14 può trovare applicazione solo con l'adozione del suddetto provvedimento regionale al quale poi i Comuni dovranno adeguare i propri criteri commerciali attualmente in vigore e adottati in base alla previgente normativa. Ne deriva che, nelle more dell'adozione del suddetto provvedimento regionale, in virtù del principio generale di continuità dell'azione amministrativa, alle domande di autorizzazione per medie strutture di vendita presentate in vigenza della nuova legge regionale, ubicate o da ubicarsi in zone territoriali omogenee diverse da quella di tipo D a specifica destinazione commerciale, si applicano, in quanto compatibili, i criteri commerciali adottati dai Comuni ai sensi della legge regionale n.37 del 1999 o, in mancanza, i criteri sostitutivi emanati con deliberazione della Giunta regionale n.2307 del 21/7/2000. Tali domande, in quanto presentate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale, soggiacciono per intero alla nuova normativa regionale, in quanto direttamente applicabile, ivi compreso l'art.16 in materia di standard per le aree a servizi. Dal momento in cui acquista efficacia il provvedimento regionale di cui all'art.14, comma 1, lett.h), ai Comuni è fatto obbligo di adottare il proprio provvedimento inerente i criteri commerciali per le medie strutture entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, con divieto, ai sensi del comma 3 dell'art.14, di rilasciare nel frattempo nuove autorizzazioni commerciali sino all'adozione del provvedimento suddetto.

Galan

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