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Bur n. 78 del 26 maggio 2020


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Errata corrige

Comunicato relativo alla legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa.". (Bollettino ufficiale n. 74 del 22 maggio 2020).

Nel B.U.R. n. 74 del 22 maggio 2020 è stata pubblicata la legge regionale 20 maggio 2020, n. 18 “Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa.”.

Si comunica che, per mero errore materiale, la legge riporta un testo incompleto e, pertanto, viene qui di seguito ripubblicata:

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2020, n. 18
Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio comunale dei ragazzi come strumento di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa.

 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale


p r o m u l g a


la seguente legge regionale:


Art. 1
Finalità.


1.  La Regione del Veneto, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della “Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal Congresso dei Poteri locali e regionali d’Europa il 21 maggio 2003 nonché in coerenza con le disposizioni e nell’ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”, promuove la partecipazione istituzionale dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.

2.  Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione dei consigli comunali, o sovracomunali dei ragazzi.

3.  Ai fini della presente legge per ragazzi si intendono i soggetti che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Art. 2
Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi.

1.  Il Consiglio comunale, o sovracomunale dei ragazzi, è autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune o dai comuni in forma associata e svolge in particolare, le seguenti funzioni:

a) promuove la partecipazione dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;

b) promuove la conoscenza, da parte dei ragazzi, della Costituzione della Repubblica e dello Statuto del Veneto e delle rispettive funzioni istituzionali degli enti costitutivi della Repubblica, nonché dell’attività e delle funzioni dell’ente locale e del rispettivo Statuto;

c) promuove l’informazione rivolta ai ragazzi;

d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai ragazzi in ambito locale.

2.  Il Consiglio dei ragazzi può presentare proposte di deliberazione al Consiglio comunale e alla Giunta e, su richiesta, esprimere parere non vincolante su ogni materia che presenti specifico interesse per i ragazzi.

3.  In particolare, il Consiglio dei ragazzi può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a:

a) pubblica istruzione e servizi scolastici;

b) tempo libero, sport e spettacolo;

c) promozione all’educazione alla legalità;

d) sicurezza stradale e circolazione;

e) politica ambientale e urbanistica;

f) iniziative culturali e sociali;

g) solidarietà ed assistenza;

h) rapporti con l’associazionismo.

4.  La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento gli indirizzi per promuovere la costituzione e il funzionamento dei consigli comunali o sovracomunali dei ragazzi anche al fine di assicurarne i requisiti minimi di uniformità in ambito regionale, assicurando lo svolgimento delle funzioni in modo libero e autonomo sulla base del regolamento adottato dal consiglio dei ragazzi.

Art. 3
Rapporti con il comune.

1.  I consigli comunali dei comuni del Veneto ove è stato istituito il Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi:

a) promuovono sedute congiunte del Consiglio comunale con il Consiglio dei ragazzi;

b) richiedono al Consiglio dei ragazzi pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;

c) prevedono, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio dei ragazzi.

Art. 4
Rete regionale dei consigli dei ragazzi.

1.  Per promuovere le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale istituisce, la Rete regionale dei consigli comunali o sovracomunali dei ragazzi di seguito denominata “Rete”.

2.  I compiti della Rete sono:

a) svolgere attività di supporto ai consigli comunali e sovracomunali dei ragazzi nonché assistenza tecnica per l’accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari e dagli scambi socio-culturali;

b) gestire servizi informativi e banche dati sulle attività svolte dai consigli dei ragazzi;

c) agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni all’interno dei consigli dei ragazzi e con analoghi organismi di altre regioni;

d) promuovere iniziative periodiche di raccordo e dibattito.

3.  La struttura regionale competente in materia di politiche giovanili gestisce il supporto tecnico alla Rete.

Art. 5
Contributi e integrazione dei piani di studio relativi al sistema educativo di istruzione e formazione.

1.  La Giunta regionale concede ai comuni, singoli o associati, un contributo per le spese necessarie ai fini della gestione dei Consigli comunali o sovracomunali dei ragazzi.

2.  La Giunta regionale sostiene altresì iniziative utili per promuovere l’informazione, la conoscenza e la partecipazione dei ragazzi alla vita sociale e politica locale e regionale, in collaborazione con autonomie locali ed altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, istituzioni ed enti culturali.

3.  In particolare la Giunta regionale è autorizzata, in armonia con l’articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, a stipulare intese, protocolli e ogni forma di accordo con l’Ufficio scolastico regionale per definire appositi moduli didattici per le scuole secondarie di primo e secondo grado, per  promuovere, nell’ambito della quota regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l) della legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, anche la conoscenza della istituzione regionale, delle attività e funzioni delle autonomie locali e dei rispettivi statuti.

4.  Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le tipologie di spese ammissibili, le modalità e criteri per l’erogazione dei contributi e la loro rendicontazione.

Art. 6
La Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi.

1.  È istituita la Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi per promuovere e rafforzare il ruolo dei giovani nella vita pubblica locale e regionale al fine di contribuire fattivamente allo sviluppo di una società democratica.

2.  A decorrere dal 2020 la celebrazione della giornata dei consigli dei ragazzi ha luogo nella Città di Venezia, capoluogo della Regione, in una data annualmente individuata dalla Giunta regionale, presso sedi istituzionali della Regione, anche al fine di promuovere occasioni di incontro con le istituzioni regionali, per illustrare e trattare le istanze più significative su temi di rilevanza regionale emerse in sede di Rete dei consigli dei ragazzi.

3.  La Giunta regionale prevede l’indizione di avvisi per la premiazione a rotazione di tre progetti elaborati dai consigli comunali e sovracomunali dei ragazzi, che si contraddistinguono per originalità e capacità nel promuovere la consapevolezza dell’importanza del ruolo dei ragazzi nel processo decisionale politico. I premi sono attribuiti in occasione della Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi.

4.  In fase di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede altresì ad indire un avviso per un riconoscimento a favore di uno o più comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano già istituito il Consiglio dei ragazzi od organismi ad essi equiparabili e che nell’ultimo anno avevano elaborato progetti originali per promuoverne la partecipazione alla vita politica ed amministrativa locale.

Art. 7
Norma finanziaria.

1.  Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 1, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02 “Giovani”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

2.  Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 2, quantificati in euro 7.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 “Politiche Giovanili, sport e tempo libero”, Programma 02 “Giovani”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

3.  Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, quantificati in euro 3.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

4.  Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, aisensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.
 

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 maggio 2020

Luca Zaia

 


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INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Consiglio comunale o sovracomunale dei ragazzi.

Art. 3 - Rapporti con il comune.

Art. 4 - Rete regionale dei consigli dei ragazzi.

Art. 5 - Contributi e integrazione dei piani di studio relativi al sistema educativo di istruzione e formazione.

Art. 6 - La Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi.

Art. 7 - Norma finanziaria.

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