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Scarica versione stampabile Avviso

Bur n. 62 del 20 maggio 2022


REGIONE DEL VENETO

Direzione Agroalimentare. Avviso di istanza presentata dal Consorzio Doc Delle Venezie, ai sensi della Legge n. 238/2016, art. 39, commi 2 e 4, riguardante la riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Pinot grigio Doc "delle Venezie" e lo stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della Doc Pinot grigio "delle Venezie", riferita ai prodotti ottenuti dalla vendemmia 2022.

Si informa che il legale rappresentante del Consorzio Doc delle Venezie, ha presentato in data 13 maggio 2022 (nota prot. regionale n. 219565), la seguente richiesta ai sensi dell’art. 39 comma 2 e 4 della Legge n. 238/2016 allo scopo di conseguire l'equilibrio di mercato della menzionata Doc:

Chiede a codeste Amministrazioni, per la campagna produttiva 2022

1. di adottare la disposizione di cui all’art. 39, comma 2, della legge 238/2016 in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Pinot grigio DOC delle Venezie nella seguente modalità e con le susseguenti conseguenze:

1.a) la riduzione, della resa ettaro prevista all’articolo 4 comma 5 del disciplinare di produzione che viene ridefinita da 18 t per ettaro a 16 t per ettaro con la precisazione che i superi di cui all’articolo 4 comma 5 sono da calcolare sulla quota di produzione così ridefinita;

1.b) quanto al precedente punto 1.a), relativamente la scelta vendemmiale di cui all’articolo 38 comma 1 della legge 238/2016, deve essere osservato anche per la determinazione delle quantità dei superi di produzione, di cui all’articolo 35 comma 1 lettera d) della stessa legge nazionale, relativi ad altre denominazioni di origine che insistono nello stesso territorio della denominazione “delle Venezie” da destinare a Pinot grigio “delle Venezie”.

1.c) per quanto al precedente punto 1a) le riclassificazioni di cui all’articolo 38 comma 2 della legge 238/2016, da parte dell’operatore, a Pinot grigio delle Venezie, delle partite di vino o mosto, Pinot grigio, già designate con una delle Denominazioni del territorio e anche destinate alla pratica del taglio ai sensi dei disciplinari di produzione delle DOCG “Conegliano Valdobbiadene Prosecco” e “Asolo Prosecco” e dalla DOC “Prosecco”, sono pertanto ammesse anche nel rispetto delle seguenti condizioni:

- resa massima a DO 16 t per ettaro;

- resa uva/vino 70% di cui all’art. 5 comma 4 del disciplinare di produzione.

2. l’attivazione della misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della DO Pinot grigio “delle Venezie” provenienti dalla vendemmia 2022, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio delle Venezie in coerenza con gli obiettivi dell’articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016, tenuto conto delle seguenti indicazioni e prescrizioni:

2.a) lo stoccaggio deve riguardare i quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) della varietà Pinot grigio di cui all’art. 2, comma 1 del disciplinare di produzione provenienti dalle superfici idonee a Pinot grigio delle Venezie DOC ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione, così come risulta dai documenti ufficiali del settore dalle dichiarazioni di vendemmia e di produzione esclusivamente per l’anno produttivo 2022;

2.b) i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti:

- per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo, le 13 t per ettaro, pari a 91 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 16 t per ettaro, pari a 112 ettolitri per ettaro per un totale di 3 t per ettaro in tutto il territorio della denominazione;

- per i vigneti al secondo ciclo vegetativo:

  • le 7,8 t per ettaro, pari a 54,6 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 9,6 t per ettaro per i vigneti al secondo ciclo vegetativo, per un totale massimo di 1,8 t per ettaro, nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto;
  • le 6,5 t per ettaro, pari a 45,5 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita a Denominazione di 8 t per ettaro per i vigneti al secondo ciclo vegetativo, per un totale massimo di 1,5 t per ettaro, nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

2.c) la misura, nei limiti di cui alla lettera 2.b), deve applicarsi anche alle produzioni di Pinot grigio provenienti dagli esuberi di produzione -fino al 20% della resa massima di uva a ettaro- delle denominazioni coesistenti nel medesimo territorio i cui quantitativi eccedenti sono destinati a Pinot grigio delle Venezie DOC;

2.d) sono escluse dallo stoccaggio i vini destinati a Pinot grigio delle Venezie DOC prodotti con metodo di coltivazione biologico;

2.e) i produttori interessati assicurano tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di queste produzioni nelle eventuali operazioni di sblocco dello stoccaggio;

2.f) lo stoccaggio si concluderà entro il 31 dicembre 2023, salvo eventuale proroga da adottarsi in tempi congrui;

2.g) lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni può avere inizio non prima del 1° marzo 2023, salvo situazioni eccezionali oggetto di appropriata valutazione da parte del Consorzio di tutela della DOC “delle Venezie”;

2.h) i detentori di prodotto sottoposto allo stoccaggio possono autonomamente nel periodo previsto dai provvedimenti che disciplineranno la misura, riclassificare, parte o tutto, il loro Pinot grigio atto a DOC “delle Venezie” stoccato a:

  • vino con o senza IG;
  • Pinot grigio atto a DO per le denominazioni coesistenti sul territorio, compatibilmente con il rispettivo disciplinare di produzione e le misure di gestione dell’offerta della denominazione messe in atto dai rispettivi Consorzi di tutela;

2.i) la richiesta di sblocco di tutto o solo di una quota parte dei volumi a Pinot grigio DOC “delle Venezie” soggetti alla misura dello stoccaggio sarà presentata alle competenti Amministrazioni dal Consorzio di Tutela della DOC delle Venezie, in coerenza alle finalità della presente richiesta, in considerazione dell’evoluzione della domanda e delle diverse segmentazioni del mercato dei vini Pinot grigio delle Venezie DOC;

2.j) la richiesta di eventuale riclassificazione di tutto o solo di una quota parte dei volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio a vino con o senza IGT sarà presentata alle competenti Amministrazioni dal Consorzio di tutela della DOC delle Venezie, in coerenza alle finalità della presente richiesta, in considerazione dell’evoluzione della domanda dei vini Pinot grigio delle Venezie DOC;

2.k) dalla data di applicazione dell’eventuale operazione di cui alle lettere 2.i) e 2.j), e¿ ammessa la riclassificazione a Pinot grigio delle Venezie DOC di vino o mosto proveniente dalle Denominazioni del Territorio ottenuti da superfici con resa massima fino a 16 t per ettaro ammettendo la riclassificazione secondo i limiti della nuova resa stabilita;

2.l) l’applicazione della preclusione citata alla lettera 2.k) ha valore dalla data di adozione dei provvedimenti da parte dell’Amministrazione competente ai sensi della lettera 2.j);

2.m) le disposizioni, nelle modalità specificate nei punti precedenti, devono essere osservate nelle operazioni di vendemmia e di cantina, rispettivamente registrate nella dichiarazione di vendemmia di cui all’articolo 37 della legge 238/2016 e nel registro telematico di cui all’articolo 1-bis, comma 5 del DL 24 giugno 2014 n. 91 (convertito dalla legge 11 agosto 2014 n.116), conseguenti:

  • la scelta vendemmiale di cui all’articolo 38 comma 1 della legge 238/2016;
  • le riclassificazioni di cui all’articolo 38 comma 2 della legge 238/2016, dei quantitativi di vino originariamente rivendicati e/o presi in carico con altre denominazioni di origine che insistono nello stesso territorio della denominazione “delle Venezie”;”

Chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione prodotta dal menzionato Consorzio, rivolgendosi a:

 Regione del Veneto

 Direzione agroalimentare
 Unità Organizzativa Competitività imprese agricole - Ufficio produzioni vitivinicole
 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
 agroalimentare@pec.regione.veneto.it
 (e per conoscenza all’indirizzo e-mail della scrivente Direzione:
 agroalimentare@regione.veneto.it)

 

In relazione alla procedura riguardante la richiesta in oggetto, le eventuali istanze e controdeduzioni dovranno pervenire alla scrivente Direzione, con le modalità di cui sopra, non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Al fine di evitare richieste di dati integrativi e di consentire alla scrivente di procedere autonomamente alla consultazione delle banche dati, i soggetti operatori della filiera (viticoltori –vinificatori – imbottigliatori) che intendono presentare istanze e controdeduzioni sono tenuti a riportare nella comunicazione i riferimenti del CUAA e dell’eventuale partita IVA.

Il Direttore dott. Alberto Zannol

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