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Bur n. 3 del 08 gennaio 2021


REGIONE DEL VENETO

Avviso n. 80 del 29 dicembre 2020. Proposte di candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete. (Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, art. 4, c. 1).

IL PRESIDENTE

PREMESSO che la Legge regionale 24 agosto 1979 n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV”, come modificata dalla Legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43, all’art. 3, stabilisce che sono organi dell’Istituto Regionale per le Ville Venete il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Revisore unico dei conti;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4, c. 1, della L.R. n. 63/1979, il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia;

b) da 2 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a uno;

c) da un membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

d) omissis

e) da un rappresentante dei proprietari delle ville designato dall'associazione dei proprietari di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale;

RILEVATO che l’art. 4, c. 2, della Legge regionale 24 agosto 1979, n, 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV”, stabilisce che il Consiglio di amministrazione dell’IRVV dura in carica per tutta la legislatura regionale;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, qualora la nomina di detti organi sia di competenza dello stesso Consiglio;

RILEVATO che vi è pertanto la necessità che il Consiglio regionale provveda all’elezione, con voto limitato a uno, di n. 2 componenti dell’IRVV;

VISTA la Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27,

RENDE NOTO

  1. che il Consiglio regionale del Veneto deve provvedere alla nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), della Legge regionale n. 63/1979;
     
  2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui deve essere effettuata la nomina, e cioè entro il 12 febbraio 2021, i soggetti indicati nell’art. 6, commi 6 e 7, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
     
  3. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco n. 2322 – 30124 Venezia), e possono essere:

a) inviate per e-mail certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto, protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;

b) inviate per e-mail non certificata all’indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto, posta@consiglioveneto.it;

c) inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante);

d) consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00 il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00, sabato e festivi esclusi);

  1. che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail, verranno accettate, in conformità alla normativa vigente, le seguenti tipologie di comunicazioni:
  • comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
  • comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata nelle quali gli allegati siano stati scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;
  1. che, ai sensi dell’art. 11, c. 1, della L.R. n. 63/1979, non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV”:
  • a) coloro che ricevono uno stipendio dall’Istituto o da organismi o aziende dipendenti, nonché gli amministratori di tali organismi e aziende;
  • b) coloro che hanno maneggio di denaro dell’Istituto o di organismi e aziende da esso dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;
  • c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere o di somministrazione;
  1. che, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 63/1979, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di consigliere regionale;
     
  2. che i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell’art. 6, comma 5 bis, della L.R. 27/1997;
     
  3. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall’art. 6, commi 3 e 4, della L.R. 27/1997;
     
  4. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445;
     
  5. che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
     
  6. che l’efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell’accettazione dell’incarico da parte dell’interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
     
  7. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all’incarico;
     
  8. che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 bis della L.R. 27/1997, le candidature ritenute idonee restano valide fino alla scadenza del mandato per il quale sono state istruite, ma comunque non oltre la fine della legislatura, solo per sostituzioni che dovessero rendersi necessarie;
     
  9. che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997, nonché dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale, con sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2322 – 30124 Venezia. Gli interessati potranno contattare il Titolare del trattamento dei dati o il Responsabile della Protezione dei Dati per l'esercizio dei diritti ex artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 (Responsabile dei dati personali – RPD - Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2322 – 30124 Venezia – indirizzo e-mail: rpd@consiglioveneto.it). Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma;
     
  10. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale – Unità Rapporti istituzionali, Tel. 041 270.1393 – Fax 041 270.1223.

IL PRESIDENTE Dott. Luca Zaia

(seguono allegati)

80_FACSIMILE_proposta_di_candidatura_438058.pdf

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