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REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 80 del 29 dicembre 2020. Proposte di candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete. (Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, art. 4, c. 1).
IL PRESIDENTE
PREMESSO che la Legge regionale 24 agosto 1979 n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV”, come modificata dalla Legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43, all’art. 3, stabilisce che sono organi dell’Istituto Regionale per le Ville Venete il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Revisore unico dei conti;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4, c. 1, della L.R. n. 63/1979, il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia;
b) da 2 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a uno;
c) da un membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
d) omissis
e) da un rappresentante dei proprietari delle ville designato dall'associazione dei proprietari di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale;
RILEVATO che l’art. 4, c. 2, della Legge regionale 24 agosto 1979, n, 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV”, stabilisce che il Consiglio di amministrazione dell’IRVV dura in carica per tutta la legislatura regionale;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, qualora la nomina di detti organi sia di competenza dello stesso Consiglio;
RILEVATO che vi è pertanto la necessità che il Consiglio regionale provveda all’elezione, con voto limitato a uno, di n. 2 componenti dell’IRVV;
VISTA la Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27,
RENDE NOTO
a) inviate per e-mail certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto, protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;
b) inviate per e-mail non certificata all’indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto, posta@consiglioveneto.it;
c) inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante);
d) consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00 il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00, sabato e festivi esclusi);
IL PRESIDENTE Dott. Luca Zaia
(seguono allegati)
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