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Bur n. 38 del 22 marzo 2024


Materia: Statuti

COMUNE DI VICENZA (VICENZA)

Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 23 Gennaio 2024

Modifiche allo Statuto comunale.

Si rende noto, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.lgs. 267/2000, che con provvedimento di Consiglio comunale n. 3 del 23/01/2024 sono state apportate al vigente Statuto comunale le modifiche riportate in estratto che seguono.

- dopo l’art. 17 è aggiunto:

l’Art. 17 bis (Consigli di Quartiere)

“1. In applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e del principio di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Comune istituisce i Consigli di Quartiere quali organismi di partecipazione attiva su base territoriale, con funzioni informative, propositive, consultive e di rappresentanza delle istanze di specifici ambiti territoriali, nonché di collegamento diretto e di confronto tra l'Amministrazione comunale e la popolazione e viceversa.

2. I compiti dei Consigli di Quartiere sono:

a) promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza, delle associazioni e delle realtà locali presenti all'interno di specifici ambiti territoriali di riferimento alla vita politico-amministrativa del Quartiere;

b) valorizzare il confronto della comunità di riferimento territoriale per far emergere istanze, progettualità, problematiche e soluzioni;

c) favorire la più efficace rispondenza dell'attività della pubblica amministrazione ai bisogni generali e particolari del Quartiere.

3. Con specifico Regolamento, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento e disciplinati le funzioni, i compiti, la composizione, le modalità di elezione dei componenti e di funzionamento, nonché i rapporti tra i Consigli di Quartiere e il Consiglio comunale e la Giunta comunale, ed ogni altro aspetto necessario al fine di garantire la loro efficace operatività”.

- l’art. 18 è così modificato:

Art. 18 (Regolamento della partecipazione e dei Consigli di quartiere)

1. Il Consiglio comunale adotta il Regolamento degli Istituti di partecipazione e dei Consigli di quartiere con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ivi compreso il Sindaco”.

- l’art. 26 è così modificato:

Art. 26 (Consulta degli Stranieri)

1. E' istituita la Consulta degli Stranieri, strumento di rappresentanza e di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri ed apolidi regolarmente residenti nel Comune di Vicenza.

2. La Consulta degli Stranieri dà attuazione ai principi di uguaglianza, di pari dignità della popolazione e di integrazione degli stranieri e degli apolidi nel tessuto sociale ed economico del territorio comunale; promuove i diritti della donna, dell'uomo, dei bambini e dei giovani, la cultura multietnica della pace e della democrazia.

3. Un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio comunale disciplina le funzioni, la composizione, il funzionamento ed ogni altro aspetto necessario al fine di garantire la sua efficace operatività”.

- l’art. 33, comma 3, è così modificato:

Art. 33 (Convocazione del Consiglio comunale)

3. “Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale indica, nei limiti previsti dalla legge, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute”.

- Al "TITOLO III - ORGANI DEL COMUNE" aggiungere un CAPO IV - Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Art. 57 bis (Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà personale)

1. E' istituita l'Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà personale per potenziare la tutela dei diritti fondamentali della persona, così come enunciati dalla Costituzione Italiana, in particolare agli articoli 2, 3, 4, 13 e 27, sia nel momento della detenzione o della limitazione della libertà personale, sia nel successivo periodo di reinserimento sociale.

2. Il Garante, in un ambito di riconosciuta autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative del Comune, definisce e propone interventi ed azioni finalizzati a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a detenzione ovvero a misure limitative della libertà personale.

3. Le funzioni, i compiti, i requisti, le incompatibilità e la modalità di elezione sono disciplinati da uno specifico Regolamento”.

SEZIONE II

(ISTITUZIONI)

- l’art. 74 è così modificato:

Art. 74 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, compreso il Presidente. Tutti i componenti sono nominati dal Sindaco nel rispetto dell'art. 53 del presente Statuto. Durano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati; sono rieleggibili e cessano dalle funzioni con la nomina dei successori. Il Sindaco può disporre la revoca di tutti o di parte dei componenti con provvedimento motivato e procedere, contestualmente, alla nomina dei nuovi componenti.

2. Agli amministratori si applicano le disposizioni di legge in tema di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri comunali”.

- l’art. 76 è così modificato:

Art. 76 (Regolamento dell'Istituzione)

“1. Ciascuna Istituzione è disciplinata da un regolamento approvato unitamente all'atto costitutivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ivi compreso il Sindaco.

2. Il regolamento stabilisce la composizione del Consiglio di Amministrazione, disciplina le competenze degli organi, le caratteristiche del servizio sociale, le prestazioni da rendere, i criteri relativi all'eventuale quota partecipativa dell'utente, il conferimento di beni immobili e mobili e del personale e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'Istituzione; disciplina, altresì, le modalità per il coordinamento della presentazione dei documenti contabili della Istituzione con quelli del Comune, l'esercizio sulla stessa della vigilanza del Comune e la verifica dei risultati della gestione, nel rispetto dell'autonomia gestionale dell’Istituzione”.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- l’art. 81 è così modificato:

Art. 81 (Disposizioni finali e transitorie)

“1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari alla sua attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti, in quanto compatibili con lo Statuto medesimo.

2. I regolamenti previsti dallo Statuto vengono emanati entro un anno dall'approvazione della relativa previsione”.

Il Segretario Generale Dr.ssa Stefania Di Cindio

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